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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30199/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006. L'atto recuperava a tassazione maggiori redditi di capitale riferiti a disponibilità finanziarie estere non dichiarate nel quadro RW, emerse da informazioni acquisite dall'Amministrazione fiscale francese tramite la c.d. lista Falciani. Con il primo motivo l'Ufficio ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello del contribuente fosse inammissibile per difetto di specificità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 12 d.l. 78/2009, dell'art. 2697 c.c., della Direttiva 77/799/CEE e dell'art. 31-bis d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso il valore probatorio della lista Falciani e qualificato i relativi documenti come meri indizi privi di sufficienza probatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo specifico e validamente proposto l'appello del contribuente, perché la motivazione del gravame era comunque ricavabile dall'atto nel suo complesso e conteneva censure idonee a contestare la sentenza di primo grado sul valore probatorio della documentazione fiscale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR si era discostata dai principi di legittimità in tema di utilizzabilità probatoria della lista Falciani e della documentazione acquisita tramite cooperazione tra autorità fiscali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; quelle di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ricorre solo se manchi del tutto o sia assolutamente incerta l'indicazione delle censure; la norma va interpretata restrittivamente e consente di ricavare la specificità anche implicitamente dall'atto complessivamente considerato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per la censura di violazione di legge sostanziale e processuale in materia di prova tributaria e presunzioni.

  • art. 12 d.l. 1° luglio 2009, n. 78

    La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata non ha efficacia retroattiva per gli anni anteriori alla sua entrata in vigore, ma ciò non impedisce all'Ufficio di provare i redditi non dichiarati con presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    La decisione richiama il riparto dell'onere della prova e, in particolare, l'onere del contribuente di giustificare l'incoerenza tra le disponibilità estere desunte dagli atti acquisiti e quanto dichiarato o scudato.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Le informazioni trasmesse tra autorità fiscali mediante cooperazione comunitaria sono utilizzabili nel processo tributario nazionale; il giudice nazionale stabilisce il loro valore probatorio e il contribuente può contestarne la correttezza secondo le regole interne.

  • art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come norma di cooperazione tra amministrazioni fiscali, a sostegno dell'utilizzabilità degli elementi trasmessi dall'autorità estera.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    La rettifica del reddito delle persone fisiche può essere fondata su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche in assenza della presunzione legale introdotta dall'art. 12 d.l. 78/2009.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    È indicato come indice normativo del principio di non tipicità della prova e dell'utilizzabilità degli elementi comunque acquisiti.

  • art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per affermare la piena utilizzabilità, ai fini accertativi, di elementi comunque acquisiti.

  • art. 55, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    Conferma, nel sistema dell'accertamento, la possibilità di utilizzare elementi comunque acquisiti, anche se ottenuti con modalità non tipizzate.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le modalità istruttorie qui previste non esauriscono la prova utilizzabile dall'Ufficio, essendo ammessa anche prova acquisita diversamente.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    Come l'art. 32, non esclude l'utilizzabilità di elementi probatori acquisiti con modalità diverse.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato quale norma istruttoria non ostativa alla piena utilizzabilità degli elementi comunque acquisiti.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la concordanza di più elementi è eventuale e non necessaria.

  • art. 2700 c.c.

    Il processo verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 25 settembre 2001, n. 350

    La preclusione agli accertamenti successivi opera solo sulle somme effettivamente oggetto di scudo fiscale, non su ulteriori disponibilità occultate all'estero.

  • legge 23 novembre 2001, n. 409

    Conversione del d.l. 350/2001, richiamata in relazione all'effetto preclusivo dello scudo fiscale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello va letto in senso non formalistico: l'impugnazione è ammissibile quando, dall'atto considerato nel suo complesso, emerga in modo univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e le relative ragioni.
  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la prova dell'esistenza di redditi non dichiarati e di attività finanziarie occultate all'estero può essere fornita dall'Ufficio mediante presunzioni semplici, anche fondate su un solo elemento purché grave e preciso.
  • La documentazione acquisita dall'Amministrazione finanziaria tramite cooperazione internazionale o anche con modalità irrituali è in linea di principio utilizzabile nel giudizio tributario, salvo un'espressa previsione di inutilizzabilità o la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.
  • Le informazioni provenienti da autorità fiscali estere restano contestabili dal contribuente, ma il loro valore probatorio è apprezzato dal giudice nazionale secondo le regole interne; la mera origine estera o la provenienza da materiale trafugato non determina di per sé inutilizzabilità.
  • Il contribuente deve giustificare l'incoerenza tra le disponibilità estere risultanti dagli elementi acquisiti e quanto dichiarato o eventualmente scudato; la preclusione connessa allo scudo fiscale riguarda solo le somme oggetto di emersione e non altre disponibilità occultate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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