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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07905/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, l’amministrazione finanziaria recuperava nei confronti del contribuente maggiori imposte per redditi di lavoro autonomo, ricostruiti tramite indagini bancarie, e per redditi di capitale, ritenendo distribuiti al socio gli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa di cui egli deteneva il 95% del capitale. La società aveva definito il proprio accertamento in adesione. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto solo in parte; in appello la commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia, escludendo i prelevamenti non giustificati dal maggior reddito di lavoro autonomo per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 32, comma 2, n. 2, d.P.R. 600/1973, ma confermando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società e respingendo l’appello incidentale del contribuente sulla motivazione per relationem dell’atto. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione degli avvisi emessi verso la società e asserito vizio motivazionale dell’atto impositivo; 2) violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 47 d.P.R. 917/1986 e 115 c.p.c., sostenendo che l’accertamento societario riguardava rimanenze e non ricavi extracontabili, per cui non sarebbe operante la presunzione di distribuzione; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver la CTR ravvisato il presupposto della pretesa senza adeguata prova. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano già conosciuti o conoscibili dal contribuente; nel caso concreto la CTR aveva accertato, in fatto, che il socio aveva già conoscenza degli avvisi notificati alla società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, nonostante la rubrica di violazione di legge, esso si risolveva in una censura di merito sul contenuto dell’accertamento societario; inoltre ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la constatazione di maggiori ricavi non contabilizzati legittima la presunzione di distribuzione ai soci, salvo prova contraria, e che la presunzione opera a prescindere dalla modalità di definizione dell’accertamento della società, ivi compreso l’accertamento con adesione. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato anche il terzo motivo, chiarendo che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o violi il principio di non contestazione; qui invece il ricorrente riproponeva sostanzialmente la precedente censura. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di lite e con il richiamo all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 7 luglio 2000, n. 212

    l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione non opera quando quegli atti siano già conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente, sicché è legittima la motivazione per relationem in presenza di precedente notificazione o integrale conoscenza legale.

  • art. 32, comma 2, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la declaratoria di parziale incostituzionalità ha escluso, nel caso concreto, che i prelevamenti non giustificati possano concorrere a formare il maggior reddito da lavoro autonomo.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte ha rilevato che il motivo era in realtà una contestazione in fatto dell'accertamento societario.

  • art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione degli utili distribuiti ai soci.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o viola il principio di non contestazione; non basta una generica contestazione del modo in cui il giudice ha valutato il materiale istruttorio.

  • art. 2476 c.c.

    richiamato per affermare che il socio può consultare la documentazione sociale e conoscere gli atti presupposti dell'accertamento notificato alla società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società consente di presumere la distribuzione degli utili ai soci, salvo prova contraria da parte del contribuente.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci opera indipendentemente dalla modalità con cui l'accertamento societario sia stato definito, compreso l'accertamento con adesione.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se gli atti richiamati sono già conosciuti o conoscibili dal destinatario; non è necessaria l'allegazione materiale di documenti già portati a sua conoscenza.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. in cassazione richiede di denunciare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la violazione del principio di non contestazione; non è sufficiente una mera critica alla valutazione del compendio probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La prova contraria idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili deve dimostrare che i maggiori ricavi sociali sono stati accantonati o reinvestiti, e non distribuiti ai soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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