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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31627/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di indagini finanziarie autorizzate sui conti correnti di alcuni familiari, l'Ufficio notificava distinti avvisi di accertamento per somme affluite dall'estero e non dichiarate. I contribuenti sostenevano che parte delle somme provenisse da una polizza vita estera e parte da un importante risarcimento del danno ricevuto da una società cinematografica, poi distribuito tra i familiari. In primo grado la CTP aveva annullato gli avvisi valorizzando una CTU favorevole ai contribuenti, pur svolta con irregolarità procedurali; in appello la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo legittimi gli accertamenti e non provata la non imponibilità delle somme. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: omesso esame di fatto decisivo e violazione dei principi di buona fede e decadenza per mancata eccezione tempestiva della nullità della CTU; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992; violazione delle norme sull'accertamento bancario e dell'art. 2697 c.c. per erronea applicazione della presunzione di imponibilità; violazione delle norme fiscali sul reddito imponibile, sostenendo di aver fornito prova della non imponibilità delle movimentazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che gli accertamenti bancari possono essere svolti anche nei confronti di soggetti non imprenditori o non lavoratori autonomi, quindi anche su lavoratori dipendenti o non occupati. Ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato la CTU e motivato sulle ragioni del suo mancato recepimento, valorizzando la commistione tra patrimoni personali e societari, l'assenza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza e la natura non reddituale delle somme e l'inosservanza dell'onere probatorio gravante sui contribuenti. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti, in cassazione, si erano limitati a contestazioni generiche senza indicare puntualmente la prova contraria asseritamente fornita. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    consente di articolare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 10 L. 212/2000

    invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta assenza di buona fede dell'Amministrazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte esclude la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    richiamato dai contribuenti, ma la Corte conferma la legittimità della presunzione fiscale derivante dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 40 D.P.R. 600/1973

    richiamato dai contribuenti nel quadro delle censure sull'accertamento fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    ribadisce il principio per cui, una volta operante la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere di provare la natura non reddituale delle somme.

  • art. 32, comma 1, D.P.R. 600/1973

    richiamato a sostegno della presunzione relativa derivante dagli accertamenti bancari e dell'onere probatorio in capo al contribuente.

  • artt. 7, 38, 39, comma 1, lett. d), 40 e 42 D.P.R. 600/1973

    richiamati dai ricorrenti per sostenere l'errore della CTR, ma non ritenuti violati.

  • artt. 67-71 D.P.R. 917/1986

    richiamati per contestare la qualificazione fiscale delle somme accreditate sui conti correnti.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato per segnalare la violazione procedurale nella CTU, ma la nullità della consulenza non ha determinato l'accoglimento del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli accertamenti bancari sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo; la limitazione soggettiva a tali categorie non ha base normativa.
  • Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale relativa di imponibilità: una volta contestate dall'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare in modo analitico e documentato la provenienza non reddituale delle somme.
  • La censura di omessa considerazione della consulenza tecnica non è fondata quando il giudice di merito abbia espressamente esaminato la CTU e motivato le ragioni del suo dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
  • In sede di legittimità non è sufficiente dedurre in modo generico di avere fornito prova contraria: il ricorrente deve indicare specificamente quali elementi probatori siano stati offerti e come essi smentiscano la presunzione fiscale.
  • La violazione delle regole procedurali nella CTU non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso se il giudice di merito ha comunque fondato la decisione su un autonomo apprezzamento delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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