Cassazione Civile, Ordinanza n. 07243/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal credito di circa euro 250.000 vantato da Roma Capitale a titolo di penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori di ripristino del manto stradale in aree urbane interessate da concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico e da autorizzazione allo scavo, rilasciate per la giunzione o riparazione di cavi telefonici. La società concessionaria contestava la debenza di tali somme sostenendo che le prestazioni patrimoniali richieste dal Comune fossero illegittime perché non previste dalla disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche, la quale consentirebbe solo oneri e canoni tassativamente stabiliti dalla legge; affermava inoltre di non aver concluso alcun contratto civilistico accessivo alla concessione. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla penale e sui rapporti con la P.A., per avere la sentenza qualificato come clausola penale una prestazione che sarebbe invece un onere imposto unilateralmente e in contrasto con la disciplina di settore; 2) violazione del giudicato e nullità, per non aver considerato l'efficacia dell'annullamento da parte del TAR di una disposizione regolamentare comunale; 3) omessa pronuncia, per non avere la corte d'appello esaminato la dedotta applicazione del divieto di imposizione di oneri e canoni diversi da quelli di legge nel settore telecomunicazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce del principio di diritto delle Sezioni Unite: in presenza di istanza del concessionario che assuma espressamente obblighi relativi allo scavo, recepiti nel provvedimento autorizzativo e in un regolamento comunale, si configura una convenzione accessoria alla concessione, validamente stipulata per iscritto ad substantiam, nella quale è legittima la clausola penale ex art. 1382 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accordo negoziale e non sulla sola previsione regolamentare annullata; inoltre ha rilevato che non risultava provato il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa invocata come giudicato esterno. Ha giudicato il terzo motivo generico e comunque non pertinente, osservando che la disciplina speciale delle telecomunicazioni non vieta accordi negoziali tra impresa e amministrazione relativi agli scavi e ai ripristini. Le spese sono state compensate integralmente per la sopravvenienza del contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La clausola penale è ammissibile negli accordi negoziali accessivi alla concessione e serve a predeterminare convenzionalmente il risarcimento del danno da inadempimento o ritardo.
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
La convenzione accessoria alla concessione deve essere stipulata per iscritto ad substantiam nei rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 11 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nel ricorso, ma non è stato ritenuto decisivo perché la controversia è stata ricondotta a un accordo negoziale accessivo alla concessione.
art. 88 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
La norma non esclude la stipulazione di obbligazioni contrattuali in capo all'impresa di telecomunicazioni connesse agli scavi e all'occupazione del suolo.
art. 93 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Vieta l'imposizione di oneri o canoni non previsti dalla legge, ma non impedisce accordi negoziali volontariamente assunti dall'impresa nell'ambito della concessione.
art. 67 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Richiamato tra le norme invocate sul tema degli scavi e delle autorizzazioni, senza incidere sull'esito finale.
Il preteso giudicato amministrativo è stato ritenuto non provato e comunque non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato nel motivo sul giudicato e sulla nullità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il motivo non era specifico né pertinente rispetto alla reale motivazione della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di concessione temporanea di suolo pubblico con autorizzazione allo scavo, l'istanza del privato che assuma espressamente obblighi accessori, poi richiamati nel provvedimento amministrativo, può integrare una convenzione accessoria alla concessione, valida se stipulata per iscritto ad substantiam nei rapporti con la P.A.
- È legittima la clausola penale inserita in una convenzione accessoria a concessione amministrativa quando essa sia diretta a predeterminare il risarcimento del danno da ritardo o inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario.
- La disciplina speciale in materia di comunicazioni elettroniche, che vieta alle amministrazioni di imporre canoni o oneri non previsti dalla legge, non impedisce che l'impresa, in via negoziale e volontaria, assuma obblighi patrimoniali connessi agli scavi e ai ripristini richiesti dalla concessione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che invochi un giudicato esterno deve essere specifico, pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e supportato dalla prova dell'effettiva formazione del giudicato stesso.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando, dietro la formula processuale, mira in realtà a contestare la qualificazione giuridica e l'accertamento di merito compiuti dal giudice di appello senza confrontarsi con la motivazione decisiva.
- Quando un contrasto giurisprudenziale viene composto in corso di causa dalle Sezioni Unite, la sopravvenienza può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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