Cassazione Civile, Ordinanza n. 05219/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso all'esito di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2007, relativo a imposte dirette e IVA (poi rimasta in contestazione solo l'IVA dopo adesione), fondato sulla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti con alcuni fornitori, in particolare una società ritenuta priva di effettiva struttura operativa. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione valorizzando il quadro indiziario: rapporti commerciali protratti per circa due anni, fornitori senza organizzazione reale e con prestanome, entità e frequenza delle forniture, contesto territoriale comune, da cui desumere la conoscenza o quantomeno la conoscibilità della frode da parte della contribuente. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia su decadenza dell'Ufficio e su carenze dell'appello; violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; omesso esame di prove e fatti decisivi; vizio motivazionale e violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova in tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla decadenza e al raddoppio dei termini, perché la questione era stata respinta in primo grado ma non riproposta con appello incidentale dalla parte totalmente vittoriosa, con conseguente giudicato interno; analogamente ha dichiarato inammissibile la censura sul contraddittorio endoprocedimentale, oltre a rilevarne l'infondatezza in fatto perché l'avviso era stato notificato oltre 60 giorni dal p.v.c. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze sul vizio motivazionale perché formulate secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile, e comunque perché il fatto storico era stato esaminato dal giudice di merito. Infine ha respinto il motivo sulle presunzioni e sull'onere della prova, confermando che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, potendo farlo anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere usato la massima diligenza esigibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
invocato dalla contribuente sul termine di decadenza dell'accertamento; la Corte non ne affronta il merito perché la questione è coperta da giudicato interno e comunque tardivamente riproposta
richiamato in tema di termini di accertamento IVA e del loro eventuale raddoppio
richiamato solo come riferimento ai presupposti dell'obbligo di denuncia penale per il raddoppio dei termini
art. 97 Cost.
richiamato dalla contribuente a sostegno della censura sul contraddittorio procedimentale
invocato insieme alle altre norme sul contraddittorio e sulla tutela dell'affidamento
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
la Corte rileva che, nel caso concreto, tra p.v.c. e notifica dell'atto sono decorsi oltre 60 giorni
art. 24 L. n. 4/1929
richiamato dalla ricorrente sul procedimento di accertamento
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo sull'omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte applica il testo riformato, limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, escludendo il vizio per insufficiente o contraddittoria motivazione
richiamato per la memoria depositata in cassazione
la Corte afferma che la mera riproposizione in appello non basta per evitare il giudicato interno; occorre appello incidentale sulla questione respinta
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul mancato esame dei fatti non contestati
richiamato sulla prova per presunzioni
richiamato sui requisiti delle presunzioni semplici
richiamato per il riparto dell'onere probatorio in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte che sia risultata vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione specifica deve proporre appello incidentale su quel punto; la mera riproposizione della questione nelle controdeduzioni non impedisce la formazione del giudicato interno.
- In sede di legittimità non è deducibile la violazione di norme sul termine di accertamento o su altre questioni già coperte da giudicato interno, se la censura non è stata correttamente coltivata nel grado di appello.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo riformato, è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più sufficiente lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, della frode fiscale.
- La prova dell'elemento soggettivo può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti valutate complessivamente e non in modo atomistico.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a vincere l'accertamento.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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