Cassazione Civile, Ordinanza n. 05195/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da atti di contestazione notificati a un soggetto ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 472/1997, delle sanzioni correlate a violazioni tributarie commesse da una società poi fallita, nell'ambito di una presunta frode carosello con fatture soggettivamente inesistenti. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo: la tardività della contestazione per decorso dei termini decadenziali; l'incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso gli atti, che egli riteneva dovessero essere notificati dall'ufficio del luogo del suo domicilio fiscale; l'insufficienza degli elementi probatori posti a base dell'affermazione del suo ruolo di amministratore di fatto; e l'inapplicabilità dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, che secondo la sua tesi avrebbe imposto di imputare le sanzioni esclusivamente alla società, anche in presenza di gestione di fatto. La Corte di merito aveva respinto l'appello ritenendo tempestivo l'atto, competente l'ufficio milanese in quanto competente all'accertamento del tributo societario, e provato il ruolo occulto del ricorrente, valorizzando intercettazioni e PVC; aveva inoltre escluso l'operatività dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 perché la società era stata ritenuta una cartiera/fictio finalizzata alla frode. In cassazione il ricorrente ha riproposto quattro censure per violazione di legge sui termini di contestazione, sulla competenza, sulla valutazione delle prove e sulla responsabilità sanzionatoria in presenza di amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché non censurava tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e, in ogni caso, la violazione era stata realizzata nel 2016 con presentazione di dichiarazione infedele, con conseguente tempestività dell'atto anche alla luce del raddoppio dei termini. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la competenza a irrogare le sanzioni segue quella per l'accertamento del tributo ex art. 16 d.lgs. n. 472/1997 e che quindi l'ufficio competente era quello milanese, senza rilievo del domicilio fiscale della persona fisica. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che il principio dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 non opera nelle ipotesi di società cartiera o artificiosamente costituita, nelle quali la sanzione torna a gravare sulla persona fisica autrice dell'illecito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
responsabile delle sanzioni
consente l'imputazione della responsabilità sanzionatoria al soggetto chiamato a rispondere delle violazioni tributarie in relazione al rapporto fiscale oggetto di accertamento.
La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'Ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono
la competenza a irrogare la sanzione segue in via diretta e astratta la competenza all'accertamento del tributo, senza che sia necessario che l'ufficio abbia già validamente effettuato l'accertamento in concreto.
il termine ordinario di decadenza per la contestazione è quello richiamato dalla Corte in relazione alla data di commissione della violazione e alla presentazione della dichiarazione infedele.
la Corte lo considera applicabile, nella versione vigente all'epoca dei fatti, poiché vi era un procedimento penale iscritto per i fatti relativi alla ripresa fiscale; ciò spostava la decadenza al 31.12.2024.
art. 157, comma 12, D.L. n. 34/2020
espressamente riferito ai soli atti di contestazione i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020
non si applica al caso di specie perché il termine decadenziale rilevante non ricadeva nell'arco temporale previsto dalla norma emergenziale.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
criterio meramente residuale
non opera quando sia già individuabile la competenza secondo il criterio principale dell'art. 16 d.lgs. n. 472/1997.
è richiamato dal ricorrente per sostenere l'inderogabilità del domicilio fiscale, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma perché assorbito dalla regola di competenza dell'art. 16 d.lgs. n. 472/1997.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
la censura che lo richiama è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle prove e dei fatti.
il principio di imputazione esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica non si applica se la società è una mera cartiera o fictio utilizzata per la commissione di illeciti fiscali; in tal caso torna a operare la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice della violazione.
la memoria depositata ai sensi di questa norma non può introdurre tardivamente censure nuove o integrare motivi già scaduti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di violazione/falsa applicazione di legge dedotti in ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
legittima la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione anche di una sola determina inammissibilità del motivo o del ricorso.
- In materia di sanzioni tributarie, la competenza a irrogare la sanzione è radicata dall'art. 16 d.lgs. n. 472/1997 nell'ufficio competente per l'accertamento del tributo cui la violazione si riferisce; non rileva, di regola, il domicilio fiscale personale dell'autore materiale della violazione quando la contestazione riguarda il rapporto fiscale della società.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti; la valutazione delle prove e la scelta delle fonti ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
- Il principio per cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario di società o enti con personalità giuridica gravano sulla persona giuridica non opera quando la società sia una cartiera o una fictio creata per occultare e realizzare un illecito fiscale: in tal caso la sanzione può essere riferita alla persona fisica che ha agito come effettivo autore della frode.
- La contestazione tempestiva va valutata alla luce del momento di commissione della violazione, delle eventuali norme sul raddoppio dei termini e dell'effettiva applicabilità delle proroghe emergenziali; se la violazione si perfeziona in un momento successivo all'anno d'imposta, la decorrenza del termine va ancorata a tale perfezionamento.
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