Cassazione Civile, Ordinanza n. 05200/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un terreno edificabile, sottoposto a condizione risolutiva collegata all'approvazione definitiva, entro un termine, di un piano di lottizzazione che i promittenti venditori si erano impegnati a presentare a loro cura e spese. I promissari acquirenti agirono per ottenere la risoluzione del preliminare e la restituzione delle somme versate, deducendo il mancato avveramento della condizione. I promittenti venditori, rimasti contumaci in primo grado, impugnarono la sentenza sfavorevole in appello e poi in cassazione. Con il primo motivo hanno contestato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la loro contumacia avrebbe reso non contestati i fatti allegati dagli attori, sostenendo inoltre che era provato solo il pagamento iniziale di euro 60.000 e non anche il secondo pagamento; hanno anche dedotto che gli assegni prodotti non dimostravano l'effettivo incasso e che, comunque, uno dei promissari acquirenti non avrebbe potuto pretendere la restituzione dell'intero importo. Con il secondo motivo hanno denunciato la mancata considerazione di una transazione posteriore alla sentenza di primo grado, asseritamente intervenuta con uno dei promissari acquirenti. Con il terzo motivo hanno lamentato l'omesso esame di documenti che avrebbero mostrato ulteriori pagamenti e la debenza solo pro quota in favore di uno dei creditori. Con il quarto motivo hanno contestato la statuizione sulle spese in relazione alla pretesa rinuncia di uno dei promissari acquirenti. Con il quinto motivo hanno censurato la compensazione delle spese disposta nei confronti dell'interveniente, reputata priva di adeguata motivazione. Con il sesto motivo hanno infine contestato le spese nei confronti dell'altro promissario acquirente, ma tale doglianza dipendeva dai rilievi del terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo nei limiti in cui la Corte d'appello aveva ritenuto non contestati i fatti per effetto della contumacia e, soprattutto, aveva considerato provato il secondo pagamento sulla sola base della produzione di tre assegni bancari, senza prova del loro effettivo incasso e del collegamento con il credito azionato. Ha invece ritenuto corretta la ricostruzione del contenuto del preliminare e dell'obbligo restitutorio relativo alla somma di euro 60.000 dichiarata come ricevuta al momento della stipula. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto né localizzato adeguatamente i documenti decisivi né indicato in quale sede processuale ne avessero chiesto l'esame. Ha accolto il quinto motivo sulla regolazione delle spese, rilevando che la compensazione nei confronti dell'interveniente non era sorretta da una motivazione idonea e non ricorrevano, nel testo della sentenza impugnata, i presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c. per derogare al principio di soccombenza. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama il riparto dell'onere della prova e censura l'erronea attribuzione di valore confessorio alla contumacia del convenuto; il fatto costitutivo della pretesa non può ritenersi provato solo perché la controparte non si è costituita in primo grado.
È richiamato solo nel riepilogo delle difese dei ricorrenti, in relazione al diniego della prova testimoniale sul secondo pagamento; il testo non sviluppa un principio autonomo sulla norma.
È evocato in relazione alla dedotta transazione con uno dei creditori; la doglianza è però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, senza un esame nel merito della disciplina della transazione.
La Corte distingue tra censure di violazione di legge e doglianze sostanzialmente volte a denunciare omesso esame di documenti, applicando i requisiti di specificità e autosufficienza propri del ricorso per cassazione.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi consentiti dalla norma, come interpretata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018: soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni, che devono risultare dalla motivazione.
È richiamato dalla censura sul mancato esame di documenti, ma la Corte non affronta un autonomo profilo di ultrapetizione o corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
È citato nei motivi relativi alla valutazione delle prove documentali, ma la decisione si concentra sul difetto di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- La contumacia del convenuto in primo grado non equivale a non contestazione dei fatti allegati dall'attore: la mancata costituzione non consente di presumere una volontà confessorio-amissiva, e la contestazione può essere svolta anche in appello dal convenuto costituitosi.
- In tema di prova del pagamento mediante assegno bancario, la mera produzione del titolo non basta a dimostrare l'estinzione del debito: occorre provare il collegamento del titolo con il credito specificamente azionato e, soprattutto, l'effettivo incasso della somma da parte del creditore.
- Quando il contratto preliminare e la relativa condizione risolutiva risultano da prova scritta, tali pattuizioni possono ritenersi provate; resta però necessario che l'ulteriore pagamento allegato sia dimostrato con prova idonea e non con documenti meramente indiziari o non completati dalla prova dell'incasso.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia dell'omesso esame di documenti richiede autosufficienza: il documento deve essere trascritto o riprodotto nei suoi passaggi decisivi e devono essere indicate la sua produzione nel giudizio di merito e le specifiche richieste o deduzioni ad esso collegate.
- La compensazione delle spese di lite costituisce eccezione al principio di soccombenza e deve trovare giustificazione nei presupposti legali; in mancanza di una motivazione che espliciti soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni, la statuizione è censurabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05195/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05198/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05202/2026 del 08/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →