Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una lite definita con contratto di transazione, in relazione al quale una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il residuo importo dovuto. Il credito era già stato azionato anche mediante notifica di atto di precetto fondato su una cambiale. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione della società debitrice ritenendo improprio il cumulo, mentre il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione affermando che il creditore può munirsi di più titoli esecutivi per la medesima ragione di credito, specie quando il decreto ingiuntivo offre una tutela ulteriore, come la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale. Con il ricorso per cassazione la debitrice deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 39 c.p.c. e, in sostanza, mancato rispetto del principio di ne bis in idem e della consumazione dell'azione, oltre ad abuso del diritto/processo, sostenendo che la richiesta di un secondo titolo esecutivo, dopo il precetto già notificato, sarebbe stata immotivata e incompatibile con tali principi, e lamentando anche carenza o insufficienza di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il creditore, anche se già munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo se non vi è consumazione dell'azione, non è violato il ne bis in idem, persiste l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non vi è abuso del diritto o del processo. Nel caso concreto non ricorreva alcuna di tali condizioni ostative: non c'era un secondo giudizio di accertamento sul medesimo credito, il precetto era solo un atto prodromico all'esecuzione e non impediva la duplicazione del titolo, e l'interesse ad agire era ravvisabile nella maggiore tutela derivante dal decreto ingiuntivo, idoneo a consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e anche alle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di duplicazione della tutela; la Corte esclude che nella specie vi sia violazione del principio di consumazione o del ne bis in idem, perché non è stato proposto un secondo giudizio di accertamento sul medesimo credito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicazione del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire del creditore è ritenuto sussistente in ragione della maggiore tutela offerta dal decreto ingiuntivo, in particolare per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
art. 1175 c.c.
evocato come parametro di correttezza che impedisce al creditore di aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore; la Corte ritiene insussistente l'abuso del processo nel caso concreto.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
base della condanna alle ulteriori somme a carico della ricorrente, in funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
richiamato unitamente al terzo comma per la condanna alle ulteriori somme.
art. 380-bis c.p.c.
procedimento di decisione accelerata; la Corte richiama la funzione deterrente/sanzionatoria della condanna prevista per ricorsi manifestamente infondati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Il creditore già munito di un titolo esecutivo può conseguirne un secondo per la medesima obbligazione, purché non sia stata consumata l'azione, non vi sia violazione del ne bis in idem, sussista un concreto interesse ad agire e non emerga abuso del diritto o del processo.
- La notifica del precetto non equivale all'inizio dell'esecuzione forzata e, da sola, non preclude la richiesta di un ulteriore titolo esecutivo.
- L'interesse ad agire può essere integrato dalla maggiore utilità pratica del nuovo titolo, quando esso consenta strumenti ulteriori di tutela non offerti dal primo titolo.
- L'abuso del processo, nell'ambito dell'azione esecutiva, ricorre solo se il creditore moltiplica inutilmente attività e costi senza un apprezzabile interesse sostanziale, aggravando ingiustificatamente la posizione del debitore.
- In sede di ricorso per cassazione, la mera riproposizione di censure incompatibili con principi già consolidati non supera il vaglio di infondatezza e può comportare anche le conseguenze sanzionatorie previste per le impugnazioni defatigatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05195/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05198/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05200/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05202/2026 del 08/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →