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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2026 del 08/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasceva dall’azione proposta dal fallimento di una società in accomandita semplice per ottenere la declaratoria di nullità, per simulazione assoluta, di un atto pubblico del 12 gennaio 2011 con cui il socio illimitatamente responsabile aveva trasferito alla figlia la proprietà di alcuni immobili siti nel Comune di Castel Viscardo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima dell’adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, documentando un accordo transattivo intervenuto tra le parti e chiedendo l’estinzione del giudizio; il controricorrente accettava la rinuncia tramite procuratore speciale munito del relativo potere.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. in quanto la rinuncia era stata accettata dalla controparte con atto sottoscritto dal difensore/procuratore speciale. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che non va applicato il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    consente il deposito di memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce effetti estintivi se ritualmente proposta.

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla sulle spese se non diversamente disposto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto il testo applicato dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando sia ritualmente formalizzata e accettata dalla controparte munita del potere di rappresentanza processuale.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non integra un’ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non consente quindi l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Le disposizioni che prevedono misure processuali o para-sanzionatorie di aggravio economico sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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