Cassazione Civile, Ordinanza n. 06895/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso con riferimento a un immobile concesso in leasing e non restituito immediatamente dopo la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice, oltre al diniego di rimborso di quanto versato. La società contribuente ha sostenuto che, cessato il contratto ma non ancora riconsegnato il bene, il soggetto passivo IMU non potesse essere la concedente, perché tra imposta e soggetto passivo dovrebbe sussistere un rapporto di godimento materiale del bene; ha inoltre invocato l’art. 1, comma 672, L. n. 147/2013 sulla TASI e ha dedotto l’esistenza di obiettiva incertezza normativa idonea a escludere sanzioni e interessi, richiamando norme sul favor rei e sull’esimente per incertezza del diritto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva IMU in capo alla società di leasing dopo la risoluzione del contratto, anche se l’immobile non era stato ancora materialmente restituito. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di risoluzione del leasing, la soggettività passiva si trasferisce al locatore/proprietario, essendo decisiva l’esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore e non la mera disponibilità materiale del bene. Ha parimenti respinto il secondo motivo, escludendo l’obiettiva incertezza normativa: al momento dell’avviso non vi era un contrasto giurisprudenziale consolidato, le istruzioni ministeriali rilevano solo per l’onere dichiarativo e non per la titolarità passiva, e la disciplina TASI non è analogicamente estensibile all’IMU; in ogni caso, la norma TASI invocata non avrebbe potuto applicarsi retroattivamente all’annualità 2012. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 9 per definire la disciplina IMU; la Corte ne ricava che il presupposto impositivo va letto in relazione alla titolarità del rapporto giuridico e al possesso rilevante ai fini tributari.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto; con la risoluzione del leasing la soggettività passiva torna in capo alla società di leasing anche se il bene non è stato ancora restituito materialmente.
art. 1, comma 672, L. n. 147/2013
Norma riferita alla TASI, non estensibile in via analogica all’IMU; non ha valore di interpretazione autentica e non può essere applicata retroattivamente all’anno d’imposta 2012.
art. 1, comma 703, L. n. 147/2013
La disciplina della TASI non incide sulla autonoma disciplina dell’IMU, che resta salva.
art. 10, commi 2 e 3, L. n. 212/2000
Invocato dalla ricorrente per l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa; la Corte esclude che nel caso vi fosse tale incertezza.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato per distinguere l’incertezza normativa oggettiva dalla ignoranza incolpevole; la Corte afferma che l’esimente presuppone una reale impossibilità di individuare la norma applicabile.
Richiamato quale fondamento della disapplicazione di sanzioni e interessi in presenza di obiettiva incertezza normativa; nel caso concreto l’esimente è esclusa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’IMU relativa a beni concessi in leasing, la soggettività passiva segue il titolo giuridico del rapporto: durante il contratto spetta al locatario, ma dalla risoluzione anticipata il soggetto passivo ritorna alla società concedente, anche se la riconsegna materiale del bene non è ancora avvenuta.
- Ai fini IMU è decisiva la detenzione qualificata derivante dal vincolo contrattuale, non la mera disponibilità materiale del bene; la mancata riconsegna non prolunga la soggettività passiva dell’utilizzatore dopo la cessazione del contratto.
- La disciplina della TASI non può essere automaticamente trasposta all’IMU, perché i due tributi hanno presupposti e funzione differenti; una norma riferita alla TASI non vale come criterio interpretativo vincolante per l’IMU, soprattutto se priva di efficacia retroattiva.
- L’obiettiva incertezza normativa tributaria richiede un effettivo contrasto interpretativo o una reale impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile al momento della violazione; non basta l’esistenza di opinioni dottrinali successive o di istruzioni amministrative che riguardino profili diversi dal presupposto impositivo.
- Le istruzioni ministeriali possono incidere sull’onere dichiarativo, ma non derogano alla individuazione legale del soggetto passivo d’imposta.
- In caso di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge, la Corte verifica la corretta sussunzione della fattispecie nella norma fiscale applicabile e respinge le censure che mirano a sovrapporre disponibilità di fatto e soggettività passiva in assenza di base normativa.
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