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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06870/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di costruzioni per reddito d'impresa, a seguito di processo verbale di constatazione, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e disconoscimento di costi deducibili. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, confermando la ripresa sui costi indeducibili e rideterminando i maggiori ricavi; la CTR della Campania aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'atto si fondasse essenzialmente sullo scostamento dai valori OMI, considerati per gli atti anteriori al 2006 solo come presunzioni semplici, e reputando non significativi gli ulteriori elementi offerti dall'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 11 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la possibilità di fondare l'accertamento su valori OMI integrati da ulteriori indizi, quali il valore del mutuo superiore al prezzo dichiarato e il prezzo al metro quadro ricavabile dalla fattura pari o inferiore al costo di costruzione. L'Ufficio ha inoltre censurato il fatto che il giudice d'appello non avesse effettivamente valutato tali elementi presuntivi ulteriori.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui non esiste nel sistema un divieto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato in via presuntiva può costituire la premessa di un'ulteriore presunzione, purché il risultato sia valutato in concreto secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha quindi rilevato che la CTR, pur affermando in astratto la necessità di ulteriori elementi oltre ai valori OMI, in concreto ha trattato lo scostamento OMI come unico indizio, escludendo a monte la rilevanza del maggior importo del mutuo rispetto al prezzo dichiarato e omettendo di verificare se tale dato potesse estendersi anche alle altre cessioni oggetto di accertamento, salvo prova contraria della contribuente. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    L'accertamento induttivo è consentito quando sussistono elementi presuntivi idonei a sorreggere la ricostruzione del reddito; i valori OMI, se accompagnati da ulteriori indizi, possono concorrere alla prova presuntiva.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come base normativa del recupero a tassazione nell'ambito dell'accertamento IVA con utilizzo di presunzioni e dati indiziari.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte lo considera nel quadro del ragionamento presuntivo e della valutazione degli indizi.

  • art. 11 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non assume un ruolo decisivo nella ratio decidendi espressa dalla Corte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Non esiste nel sistema processuale civile e tributario un divieto di presunzioni di secondo grado: un fatto già presunto può fungere da base per una ulteriore inferenza presuntiva, purché il giudice verifichi in concreto la gravità, precisione e concordanza dell'insieme degli indizi.
  • In tema di accertamento tributario fondato su valori OMI, lo scostamento dai valori di mercato non è di per sé automaticamente decisivo, ma può concorrere con altri elementi indiziari a sorreggere l'accertamento induttivo.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi a una valutazione astratta della singola presunzione: deve esaminare tutti gli elementi offerti dall'Ufficio e spiegare se, complessivamente considerati, siano idonei a fondare la pretesa fiscale.
  • Quando l'Amministrazione allega più indizi tra loro coordinati, il giudice deve valutare anche la loro possibile estensione ad altre operazioni analoghe, salvo la prova contraria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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