Cassazione Civile, Ordinanza n. 06868/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, emessi ai fini IRPEF, IVA e IRAP nei confronti del titolare di una ditta individuale di pompe funebri, a seguito di accesso ispettivo dal quale era stata desunta l'esistenza di una società di fatto fra alcuni congiunti. La CTR, in riforma del primo grado, aveva ritenuto provata una società irregolare tra familiari sulla base di plurimi elementi: ripartizione dei compiti, complementarietà delle attività connesse alle onoranze funebri, collegamento fisico tra i locali dell'agenzia funebre e della rivendita di fiori, assenza di personale dipendente, coincidenza dei numeri telefonici pubblicizzati e intestazione di beni strumentali. I ricorrenti hanno dedotto nei primi quattro motivi violazione di legge e omessa motivazione, contestando in sostanza l'accertamento dell'affectio societatis e la prova della divisione degli utili; con il quinto motivo hanno denunciato violazione degli artt. 230-bis e 2247 c.c., sostenendo che mancavano i presupposti per l'applicazione del regime dell'impresa familiare e che, in ogni caso, non poteva ritenersi sufficiente l'apporto di beni per configurare la partecipazione dei familiari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi per come formulati e comunque infondati, osservando che la CTR aveva fornito una motivazione logica, congrua ed esaustiva sulla base di molteplici elementi convergenti, idonei a sorreggere la presunzione dell'esistenza di una società di fatto tra i familiari. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha respinto perché, ai fini fiscali, l'impresa familiare richiede specifici e indispensabili elementi documentali: indicazione nominativa dei familiari partecipanti in atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, indicazione delle quote di partecipazione agli utili nella dichiarazione del titolare e attestazione dei partecipanti nelle proprie dichiarazioni; elementi che nella specie mancavano. Ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti anche sulle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3 e riferimento all'omessa motivazione
I motivi formulati come violazione di legge o omessa motivazione sono stati ritenuti inammissibili per come denunciati, poiché non censuravano validamente la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 2247 c.c.
È richiamato come norma definitoria del contratto di società; la Corte conferma che una società di fatto può essere desunta da elementi fattuali convergenti, ma nel caso concreto la censura non supera l'accertamento di merito.
art. 2729 c.c.
È richiamato in relazione alla prova presuntiva: la Corte valorizza gli indizi gravi, precisi e concordanti posti dalla CTR a fondamento della società di fatto.
art. 230-bis c.c.
La Corte precisa che il regime fiscale dell'impresa familiare presuppone requisiti documentali specifici e non può essere desunto soltanto da rapporti di parentela o da apporti di beni.
art. 5, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 917 del 1986
Ai fini fiscali l'impresa familiare è opponibile solo se risultano l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti, le quote di partecipazione agli utili nella dichiarazione del titolare e l'attestazione dei partecipanti nelle loro dichiarazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'esistenza di una società di fatto tra familiari può essere provata anche per presunzioni, purché il giudice di merito valorizzi un quadro indiziario plurimo, grave, preciso e concordante, dal quale emerga un effettivo progetto societario e non la sola collaborazione dettata da vincoli parentali.
- In cassazione, le censure che mirano sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito sono inammissibili se formulate come violazione di legge o come generica omessa motivazione, senza incidere realmente sulla ratio decidendi.
- Ai fini fiscali, il regime dell'impresa familiare richiede il rigoroso rispetto dei presupposti documentali previsti dalla normativa tributaria: non basta la mera partecipazione di fatto dei familiari, né è sufficiente l'apporto di beni o l'uso comune di risorse aziendali.
- L'onere di dimostrare la sussistenza dell'impresa familiare e la spettanza del relativo trattamento fiscale grava sul contribuente che intenda avvalersene.
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