Cassazione Civile, Ordinanza n. 06869/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di un provvedimento di irrogazione di sanzioni relative a IRPEF e altro per l’anno 2004, collegate a compensi irregolari corrisposti a lavoratori dipendenti. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/92 e dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto definitiva, per mancata impugnazione, una precedente sentenza n. 68/63/11, quando invece essa era stata appellata dall’Ufficio ed era oggetto di giudizio pendente in cassazione. L’Agenzia ha anche chiesto la trattazione congiunta con altro ricorso collegato, relativo all’impugnazione dell’autonomo atto sanzionatorio discendente dagli avvisi di accertamento già controversi in altro giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva erroneamente affermato il passaggio in giudicato di una precedente sentenza, nonostante essa fosse stata impugnata e fosse pendente il relativo giudizio. In ragione di ciò, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il primo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La deduzione di motivazione apparente è prospettata come vizio denunciabile in cassazione, ma nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del secondo.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del giudicato.
Il giudicato sostanziale non può essere ritenuto esistente quando la decisione precedente risulta ancora impugnata e quindi non definitiva.
La definitività della sentenza presuppone l’esaurimento dei mezzi di impugnazione; se la sentenza è appellata, non può essere considerata passata in giudicato.
Massime di principio
- L’accertamento dell’esistenza del giudicato richiede la verifica della effettiva definitività della precedente decisione: una sentenza non può essere considerata coperta da giudicato se risulta tempestivamente impugnata e il relativo gravame è ancora pendente.
- La falsa attestazione del passaggio in giudicato di una decisione precedente integra violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e comporta cassazione della sentenza che vi abbia fatto illegittimo affidamento.
- L’accoglimento di un motivo di ricorso che investe in radice il presupposto logico-giuridico della decisione impugnata determina l’assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati.
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