Cassazione Civile, Ordinanza n. 06872/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2003 ai fini IRPEF, con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione una presunta plusvalenza derivante dalla cessione di una licenza taxi, qualificando l'operazione come cessione d'azienda e ritenendo dovuta la dichiarazione del relativo reddito. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per difetto di motivazione dell'atto, rilevando anche la mancata allegazione degli atti richiamati. La CTR, invece, ha ritenuto tempestiva la notifica dell'accertamento, ha escluso che la censura sulla motivazione fosse stata ritualmente proposta e ha accolto l'appello dell'Ufficio nel merito. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., con riferimento alla questione della notifica dell'accertamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla illegittimità della notifica; 3) violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell'art. 60 lett. e) d.P.R. 600/1973; 4) nullità della sentenza per mancata allegazione dell'atto richiamato nell'accertamento e carente motivazione; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per la statuizione sulla mancata allegazione degli atti richiamati; 6) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa motivazione sulla qualificazione della vendita della licenza taxi come cessione d'azienda e per mancata allegazione di dati e documenti a sostegno dell'importo accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili per carente esposizione del fatto processuale e, soprattutto, per mancata trascrizione della relata di notifica contestata, con difetto di autosufficienza del ricorso. I motivi dal quarto al sesto sono stati esaminati congiuntamente e giudicati in parte inammissibili e in parte infondati: quanto alla mancata allegazione dell'atto richiamato, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ne aveva riprodotto il contenuto, sicché non era verificabile se l'atto contenesse i dati dell'indagine posta a base della ripresa; quanto alla dedotta carenza di motivazione, ha affermato che la ratio decidendi della sentenza impugnata era chiaramente evincibile, essendo stato ritenuto legittimo l'accertamento in assenza di dichiarazione della plusvalenza e sulla base di presunzioni semplici. La Corte ha ribadito che l'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti delle presunzioni semplici e sulla loro gravità, precisione e concordanza non è sindacabile in cassazione se non per illogicità o errore di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia; disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si censura la motivazione di un avviso di accertamento o di atti richiamati, occorre riportarne testualmente i passi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360 c.p.c.
Sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso, ma i vizi dedotti sono stati ritenuti inammissibili o infondati nei casi esaminati.
art. 36 d.lgs. 546/1992
È norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata dal ricorrente ma non ritenuta violata nel caso concreto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio perché la ratio decidendi era individuabile.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è stata evocata dal ricorrente, ma non ha trovato accoglimento.
art. 7 L. 212/2000
Richiesto per la dedotta mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza e, sul merito, perché la motivazione dell'accertamento risultava comunque apprezzabile nei limiti dedotti.
artt. 140 e 143 c.p.c.
Richiamati in relazione alla legittimità della notifica dell'accertamento, ma i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 60 lett. e) d.P.R. 600/1973
Invocato sulle modalità di notificazione degli atti tributari; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro la motivazione di un avviso di accertamento o di un atto richiamato è inammissibile se il ricorso non ne riproduce il contenuto essenziale e non consente il controllo diretto della doglianza sulla base del solo ricorso.
- L'avviso di accertamento motivato per relationem può essere validamente censurato solo se il ricorrente indica specificamente quali parti dell'atto richiamato sarebbero state omesse o mal interpretate; in difetto di tale riproduzione, il motivo difetta di autosufficienza.
- La dedotta illegittimità della notificazione e degli atti processuali o amministrativi deve essere supportata da una compiuta esposizione del fatto processuale e dalla produzione/trascrizione degli elementi necessari a verificare il vizio; altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti delle presunzioni semplici e sulla loro gravità, precisione e concordanza non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'illogicità manifesta o dell'errore di diritto.
- In materia tributaria, la mancata dichiarazione di una plusvalenza può legittimare l'accertamento dell'Ufficio fondato su elementi presuntivi, purché il giudice di merito ne valuti la idoneità secondo i criteri legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06867/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06868/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06869/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06870/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06874/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06875/2023 del 08/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →