Cassazione Civile, Ordinanza n. 06867/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso perché l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver ricevuto la rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di accettarla ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. È stato inoltre escluso il presupposto per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello avverso un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione. L'accertamento aveva rettificato la perdita dichiarata per l'anno d'imposta 2008 ai fini IRES e aveva contestato una maggiore IRAP e IVA a debito, oltre interessi e sanzioni. La CTR aveva ritenuto corrette le rettifiche dell'Ufficio sulla base delle scritture ausiliarie di magazzino e delle consistenze delle rimanenze, reputando non probanti i documenti prodotti dalla società perché relativi a periodi successivi al 2008, nonché legittimo l'uso delle presunzioni anche ai fini delle imposte dirette. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, per mancata considerazione dei documenti relativi allo smaltimento dei rifiuti e di altri elementi idonei a smentire le presunzioni dell'Ufficio; 3) violazione del d.P.R. 441/1997 e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla mancata compensazione e all'utilizzabilità delle presunzioni ai fini delle imposte dirette.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure della ricorrente erano formalmente incardinate sui vizi di legittimità previsti dall'art. 360 c.p.c., ma non sono state esaminate nel merito per effetto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La ricorrente ne lamentava la violazione per asserita motivazione apparente della sentenza tributaria di appello.
art. 132 c.p.c.
Invocato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per sostenere il vizio di motivazione apparente.
d.P.R. 441/1997
Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio e la loro incidenza ai fini impositivi.
artt. 390 e 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata ritenuta efficace perché accettata dalla parte resistente, con conseguente estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali.
- Quando la causa si estingue per rinuncia al ricorso, non opera automaticamente l'ulteriore contributo unificato; occorre verificarne i presupposti applicativi in concreto.
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