Cassazione Civile, Ordinanza n. 22269/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2008 emesso nei confronti di un socio di una società a responsabilità limitata, in esito a verifiche fiscali sulla società e a indagini bancarie sui conti correnti intestati ai soci. L’Ufficio ha ricostruito redditi non dichiarati ritenendo che ingenti movimentazioni bancarie rinvenute sui conti dei soci fossero riferibili alla società e costituissero ricavi non contabilizzati. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che: l’accertamento si fondava su mere supposizioni e non su presunzioni gravi, precise e concordanti; non era stata provata l’intestazione fittizia dei conti correnti; la sentenza avrebbe introdotto d’ufficio l’idea di una società di fatto o familiare e sarebbe incorsa in ultrapetizione; mancavano l’allegazione della documentazione bancaria e dell’autorizzazione alle indagini; vi era omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi; sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio con altri soggetti asseritamente coinvolti; l’art. 5 TUIR sarebbe stato indebitamente richiamato; sarebbero state violate norme sul limite temporale della verifica e sulle garanzie del contribuente. La Cassazione ha esaminato i sei motivi, ritenendo infondati o inammissibili quelli sulla riconducibilità delle movimentazioni ai soci e alla società, sul preteso vizio motivazionale, sulla necessità di integrazione del contraddittorio, sull’omessa allegazione della documentazione bancaria e dell’autorizzazione, nonché sulle ulteriori doglianze nuove o prive di specificità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie sui conti intestati ai soci di una società a ristretta base sociale, quando ricorrano indici sintomatici quali il rapporto familiare stretto e l’assenza di redditi idonei a giustificare le movimentazioni. Ha escluso l’ultrapetizione e ha osservato che l’avviso di accertamento era adeguatamente motivato per relationem tramite il p.v.c. consegnato al contribuente. Ha poi dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il filtro del doppio conforme e, comunque, per difetto di specificità; ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, salvo opzione per la trasparenza ex art. 5 TUIR, non dedotta in modo rituale. Ha inoltre reputato infondate le doglianze sulla mancanza di autorizzazione alle indagini, poiché l’autorizzazione risultava nel p.v.c. e la documentazione bancaria era stata richiamata e resa nota al contribuente. In definitiva, la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
le presunzioni sulle movimentazioni bancarie operano anche con riguardo ai conti intestati ai soci, se vi sono elementi sintomatici che li rendano riferibili alla società contribuente e, in mancanza di prova contraria specifica, le operazioni possono essere imputate all’ente verificato
richiamato per la legittimità dell’accertamento analitico e analitico-induttivo fondato sulle risultanze della verifica
richiamato in parallelo all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per l’utilizzabilità delle presunzioni bancarie in materia IVA
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
invocato dal ricorrente in tema di sottoscrizione dell’atto, ma la censura è stata superata e ritenuta infondata
richiamato per la dedotta ultrapetizione; la Corte ha escluso che la sentenza abbia pronunciato oltre i limiti del devoluto
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norma di riferimento per la formulazione dei motivi di ricorso; varie doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate per errata veicolazione o per il limite del sindacato sulla motivazione
impedisce il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito
consente la produzione in cassazione della visura camerale per dimostrare l’ammissibilità del ricorso
richiamato per la tempestività del ricorso con il termine lungo
art. 155, quarto comma, c.p.c.
utilizzato per la proroga della scadenza cadente in giorno festivo
richiamato sulla questione del litisconsorzio necessario nel processo tributario, ma escluso nel caso di società di capitali
richiamato dal ricorrente in tema di prova e allegazione documentale
art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
norma sulla trasparenza fiscale; la Corte rileva che non risulta l’opzione della società e quindi esclude il litisconsorzio necessario fondato su tale regime
richiamato nel motivo relativo alle indagini bancarie e ai poteri di accertamento
richiamato in relazione alle garanzie del contribuente e alla durata della verifica; la Corte esclude la violazione nel caso concreto
richiamato in materia di accessi, ispezioni e verifiche e delle relative autorizzazioni
art. 8 CEDU
richiamato solo in relazione alla sentenza della Corte EDU citata nella memoria; la Corte ne esclude l’incidenza decisiva sul caso concreto
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti intestati ai soci di una società a ristretta base sociale possono essere imputate alla società quando concorrano elementi sintomatici idonei a far presumere la riferibilità sostanziale delle somme all’ente verificato, salvo prova contraria specifica e analitica.
- La mera esistenza di un rapporto familiare o societario non basta da sola a fondare l’imputazione delle operazioni bancarie: l’Ufficio deve allegare ulteriori indizi che rendano plausibile la disponibilità effettiva delle somme da parte del soggetto accertato o della società.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai limitato al solo "minimo costituzionale"; non sono deducibili il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la diversa lettura del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia conforme di merito, il controllo sulla motivazione è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra la decisione di primo e di secondo grado.
- Nel processo tributario, la mancata allegazione all’avviso di accertamento della documentazione già conosciuta dal contribuente o richiamata in un p.v.c. regolarmente consegnato non determina di per sé invalidità dell’atto, se la motivazione risulta comunque completa e comprensibile.
- Per le società di capitali non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario con i soci nel giudizio sull’accertamento del reddito della società; tale esigenza può emergere solo in casi particolari, come il regime di trasparenza fiscale effettivamente adottato.
- Le questioni nuove o non ritualmente dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità, e il ricorrente deve indicarne specificamente la precedente deduzione per superare il vaglio di novità.
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