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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09552/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta operata dalla cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione di un proprio pensionato, a titolo di contributo di solidarietà, a decorrere dall'1 gennaio 2009. La corte d'appello aveva confermato la condanna della cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo che la cassa non fosse legittimata a introdurre tale contributo in assenza di una norma di legge, in ragione della riserva di legge dell'art. 23 Cost., e aveva escluso la prescrizione, applicando il termine decennale. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto che, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, poteva legittimamente applicare il contributo di solidarietà ai sensi della normativa sulle casse privatizzate e delle successive leggi richiamate; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, invocando la prescrizione quinquennale e sostenendo l'estensione dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 anche alle casse privatizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastanti con un orientamento giurisprudenziale consolidato: l'autonomia regolamentare della cassa non consente di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già maturati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; inoltre le norme invocate valgono solo per atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e non per misure straordinarie e temporanee come il contributo di solidarietà. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ribadendosi che, quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di trattenute illegittime, la pretesa di riliquidazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale, mentre l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.500 in favore della controparte e di € 2.500 in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'autonomia regolamentare della cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già maturati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    La sua applicazione è stata esclusa dalla Corte di legittimità in quanto non può introdurre una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti.

  • delibera CNPADC 27.6.2013

    Richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta sufficiente a fondare la trattenuta in assenza di base legale.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    L'autonomia regolamentare della cassa è circoscritta alle variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ad altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende l'istituzione di un contributo di solidarietà sui ratei già liquidati.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Anche nella formulazione novellata non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, essendo la misura incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà, che è provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011

    Riguarda provvedimenti destinati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e non legittima una trattenuta di solidarietà temporanea sui trattamenti già maturati.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta a riserva di legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta disparità di trattamento nella disciplina della prescrizione, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della funzione previdenziale del contributo, senza esito favorevole.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi che si pongono in contrasto con un consolidato orientamento di legittimità senza offrire argomenti idonei al suo mutamento.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili e messi a disposizione dell'assicurato; non quando è controverso l'ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine applicabile alla pretesa di riliquidazione e restituzione delle somme trattenute illegittimamente, in presenza di contestazione sull'ammontare del trattamento.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato insieme all'art. 2948 c.c. come norma sulla prescrizione quinquennale, ma considerato non decisivo nel caso di trattenute illegittime su pensione già quantificata.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Non si applica al caso di indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima; riguarda invece la riliquidazione della pensione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa in conformità alla proposta non accettata, con applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato, in relazione alla definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata, per la condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire, con mero regolamento interno, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti se manca una base legale espressa, poiché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge.
  • L'autonomia regolamentare delle casse privatizzate, quando sia riconosciuta dalla legge, resta confinata ai criteri di determinazione del trattamento previdenziale e agli strumenti espressamente consentiti dall'ordinamento; non si estende all'introduzione di prelievi nuovi e autonomi sui ratei già maturati.
  • Le disposizioni che condizionano la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine non possono essere invocate per giustificare misure straordinarie, temporanee e limitate nel tempo come il contributo di solidarietà.
  • Ai fini della prescrizione dei ratei o delle somme previdenziali, la prescrizione quinquennale opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento per effetto di trattenute asseritamente illegittime, la pretesa di riliquidazione e restituzione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La norma che disciplina la riliquidazione della pensione non si applica, di regola, alla domanda di restituzione di somme indebitamente trattenute in virtù di una misura patrimoniale illegittima, trattandosi di fattispecie diversa sul piano causale e funzionale.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti nuovi idonei a indurre un mutamento di indirizzo.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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