Cassazione Civile, Ordinanza n. 09462/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223 del 1991. Una società aveva assunto alcuni lavoratori prima a tempo determinato, fruendo dello sgravio di cui all'art. 8, comma 2, e poi, dopo la scadenza del termine, li aveva riassunti a tempo indeterminato applicando lo sgravio di cui all'art. 25, comma 9, della medesima legge. La Corte d'appello aveva ritenuto cumulabili i due benefici e aveva quindi confermato l'accoglimento della domanda della società, respingendo sia l'appello principale dell'Inps sia quello incidentale della società. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, sostenendo che la società non avesse diritto allo sgravio per l'assunzione a tempo indeterminato, poiché aveva già beneficiato dell'agevolazione per l'assunzione a termine degli stessi lavoratori e che i due regimi non fossero cumulabili ma alternativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente la domanda originaria della società volta a ottenere il riconoscimento degli sgravi contributivi. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato la società controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 8, comma 2, L. n. 223 del 1991
i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi... nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4
la norma prevede un beneficio per l'assunzione a termine e, solo in caso di trasformazione del rapporto nel corso del suo svolgimento, un ulteriore beneficio aggiuntivo per altri dodici mesi.
art. 25, comma 9, L. n. 223 del 1991
per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, è per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti
il beneficio spetta per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e non è cumulabile con l'agevolazione prevista per la precedente assunzione a termine dello stesso lavoratore.
le norme eccezionali, come quelle che prevedono sgravi contributivi, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
la Corte esclude che la disciplina sopravvenuta sia rilevante nel caso, perché fondata su presupposti diversi.
Massime di principio
- Gli sgravi o benefici contributivi di natura eccezionale non possono essere interpretati estensivamente oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando la legge prevede cumulabilità di agevolazioni contributive, la cumulabilità deve risultare in modo esplicito dal testo normativo; in mancanza, i benefici devono considerarsi alternativi.
- Il beneficio per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità non spetta se il medesimo rapporto beneficia già, per la stessa sequenza causale, dello sgravio previsto per l'assunzione a termine, salvo che la legge colleghi espressamente i due vantaggi alla trasformazione del contratto in corso di svolgimento.
- Ai fini del cumulo degli sgravi, la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato durante la sua esecuzione costituisce un presupposto costitutivo autonomo e imprescindibile rispetto alla mera riassunzione successiva alla scadenza del termine.
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