Cassazione Civile, Ordinanza n. 09474/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso contro una decisione della Corte d'appello di Salerno. La decisione d'appello aveva ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare una nota dell'INPS che invitava a regolarizzare la posizione contributiva mediante pagamento dei contributi dovuti come coltivatore diretto, e aveva condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Nel nuovo ricorso, l'interessato ha sostenuto che la condanna alle spese fosse frutto di errore di fatto/materiale, perché negli atti era stata depositata una dichiarazione di esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. L'INPS è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha qualificato la doglianza non come errore materiale, ma come errore revocatorio, osservando che l'omessa considerazione della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., quando abbia portato anche nel dispositivo alla condanna alle spese, integra un errore di percezione deducibile con revocazione. Di conseguenza, il rimedio scelto era inammissibile; inoltre, il ricorso risultava comunque tardivo rispetto al termine di cui all'art. 391-bis c.p.c. e non notificato all'INPS. La Corte ha anche precisato, in via aggiuntiva, che l'art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo nei giudizi promossi per prestazioni previdenziali e assistenziali, non nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto contributivo. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'INPS, e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali
La dichiarazione di esonero dalle spese rileva solo nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali e assistenziali, non anche nelle controversie sul rapporto contributivo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni all'esito dell'adunanza camerale.
art. 391-bis, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.
Il ricorso per revocazione deve essere proposto entro il termine previsto; nel caso concreto il rimedio era tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa valutazione della dichiarazione di esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., quando si traduca in una condanna alle spese della parte esonerata, non integra errore materiale ma errore revocatorio, poiché deriva da una falsa percezione del contenuto degli atti.
- L'errore revocatorio deve essere fatto valere con il rimedio della revocazione entro il termine previsto dall'art. 391-bis c.p.c.; il ricorso diretto alla correzione dell'errore materiale è inammissibile se mira a rimuovere una statuizione resa per errore di percezione.
- La disciplina di esonero dalle spese prevista per i giudizi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali non si estende alle controversie sul solo rapporto contributivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione possono applicarsi le conseguenze economiche previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
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