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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09528/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione e dei successivi supplementi maturati nella gestione ex ENPALS in favore di un lavoratore dello spettacolo. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione senza applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che, nel calcolo della quota di pensione c.d. "quota B" relativa alle anzianità successive al 31.12.1992 per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo anteriormente al 31.12.1995, dovesse comunque applicarsi il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. Secondo l'Istituto, la Corte d'appello aveva erroneamente escluso tale tetto di calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella determinazione della quota B della pensione per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31.12.1995, non va considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua a operare anche per il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31.12.1995.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    La disposizione non è incompatibile con il tetto retributivo di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, che non risulta abrogato espressamente.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    La norma è richiamata come modifica dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, senza eliminare il limite massimo della retribuzione pensionabile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la quota di pensione riferita alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 va calcolata nel rispetto del tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, ove non sia intervenuta un'espressa abrogazione.
  • Una modifica normativa del sistema di calcolo della pensione non elimina il limite retributivo speciale quando tale limite risulti coerente con l'impianto complessivo della disciplina e non sia incompatibile con le disposizioni sopravvenute.
  • In presenza di una disciplina speciale più favorevole rispetto al regime generale INPS, il massimale pensionabile può restare coessenziale al sistema e continuare a operare per le quote di trattamento interessate.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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