Cassazione Civile, Ordinanza n. 09517/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento e da un successivo avviso di addebito con cui l'ente previdenziale chiedeva a una società il pagamento di contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS e ritenuti omessi per n. 26 lavoratori addetti al montaggio. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dei ricorsi della società, ma aveva ridotto l'importo dei contributi dovuti detraendo le somme pari al 4% dei compensi lordi fatturate da sei collaboratori e addebitate alla società. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla contribuzione alla Gestione separata, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente consentito la detrazione di importi che non costituirebbero contributi previdenziali e che, in ogni caso, la contribuzione dei lavoratori autonomi sarebbe versata solo dal lavoratore autonomo. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'ente previdenziale, perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito si fondava infatti sul fatto, ritenuto non contestato, che la società avesse versato le somme dovute per ogni posizione lavorativa alla Gestione separata, e non su un'errata interpretazione delle norme sulla contribuzione dei lavoratori autonomi. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non conteneva una specifica censura idonea a rimettere in discussione il giudizio di fatto della Corte d'appello, nei limiti consentiti in cassazione. Conseguentemente, essendo l'impugnazione principale inammissibile, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., poiché proposto oltre il termine "esterno" di impugnazione semestrale applicabile al giudizio. L'ente previdenziale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2, commi 26-29, L. n. 335/1995
Richiamati dall'ente ricorrente come norme sulla contribuzione alla Gestione separata; la Corte non entra nel merito della loro interpretazione perché la censura è ritenuta estranea alla ratio decidendi.
art. 1, comma 212, L. n. 662/1996
Richiamato nel ricorso principale come base normativa della censura contributiva; la Corte non lo interpreta nel merito, rilevando l'estraneità del motivo alla decisione impugnata.
art. 115 c.p.c.
Evocato quale possibile parametro per contestare il giudizio di fatto fondato sulla non contestazione; la Corte osserva che il ricorso non propone una censura effettiva idonea a rimettere in discussione tale accertamento nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 334 c.p.c.
L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Per i giudizi introdotti dopo la riforma del 2009, il termine "esterno" di impugnazione è semestrale dalla pubblicazione della sentenza; il ricorso incidentale è stato proposto oltre tale termine.
art. 371, comma 2, c.p.c.
Il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale rileva solo come tempestività interna, ma non impedisce l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per il rito camerale e il termine di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma attacca una diversa e non decisiva ricostruzione normativa o fattuale.
- La censura che investe un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito deve essere specifica e veicolata nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; altrimenti non può essere scrutinata come vizio di violazione di legge.
- Nel regime dell'art. 334 c.p.c., il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, salvo che sia stato proposto entro il termine "esterno" di impugnazione applicabile al caso concreto.
- La tempestività del ricorso incidentale rispetto al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non elimina la necessità del rispetto del termine lungo per impugnare in via autonoma.
- Quando il ricorso principale è inammissibile, le spese di legittimità gravano sulla parte che lo ha proposto e, se ne ricorrono i presupposti, opera l'ulteriore contributo unificato a suo carico.
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