Cassazione Civile, Ordinanza n. 14956/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, opposto dall’Agenzia delle entrate, alla definizione agevolata di una lite fiscale pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. La società aveva in origine impugnato una cartella di pagamento e un atto di irrogazione sanzioni emessi dall’Ufficio in relazione a una precedente dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell’art. 44 della l. n. 413/1991, con la quale aveva già versato il 30% dell’imposta accertata. L’Amministrazione aveva ritenuto che la nuova domanda di condono fosse inammissibile perché avrebbe realizzato un c.d. "condono su condono", poiché la cartella riguardava somme discendenti da una precedente procedura agevolata. La società ha invece sostenuto che la lite oggetto della domanda di definizione era diversa dalla precedente, in quanto avente a oggetto una cartella con integrazione d’imposta, interessi e sanzioni, dunque un atto impositivo autonomamente definibile. I motivi di ricorso dell’Agenzia in cassazione erano due: con il primo si denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza del giudice di rinvio, per non essersi questi adeguato al principio di diritto della precedente ordinanza di cassazione e per non avere chiarito perché la cartella fosse definibile; con il secondo si lamentava violazione degli artt. 44, comma 2, l. n. 413/1991 e 39 d.l. n. 98/2011, sostenendo che l’oggetto del condono non poteva essere una pretesa già derivante da un precedente condono e che l’irrevocabilità della dichiarazione integrativa non estingueva il rapporto tributario fino al pagamento integrale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo solo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo sia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sia la motivazione apparente: il giudice di rinvio aveva correttamente motivato, richiamando i principi già fissati dalla precedente ordinanza di cassazione e applicandoli al caso concreto. In particolare, la Corte ha ribadito che la lite definita con l’istanza ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 non coincideva con la precedente controversia relativa alla dichiarazione integrativa ex l. n. 413/1991, poiché aveva ad oggetto una cartella di pagamento contenente richiesta di integrazione d’imposta, interessi e sanzioni, quindi un atto impositivo e non una mera liquidazione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione questioni già coperte dalla precedente decisione rescindente, che aveva delimitato l’oggetto del rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte esclude il vizio nei limiti in cui il giudice di rinvio abbia reso una motivazione intellegibile e coerente
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare la motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficientemente esistente e comprensibile
art. 36, commi 1 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione al contenuto motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte esclude la violazione
richiamato per la pretesa mancata osservanza del principio di diritto dettato dalla Cassazione; la Corte afferma che il giudice di rinvio vi si è invece attenuto
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
"le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro ... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"
la definizione agevolata è ammessa per le liti fiscali pendenti aventi a oggetto atti impositivi; nel caso concreto la cartella di pagamento con sanzioni rientra in tale nozione
art. 16, comma 3, lett. a), l. n. 289/2002
sono definibili le controversie relative ad atti di imposizione; non lo sono le mere liti di liquidazione prive di sanzioni e coincidenti con il precedente condono
art. 16, comma 6, l. n. 289/2002
richiamato nel quadro interpretativo delle liti definibili e della sospensione, in collegamento con la nozione di lite pendente
art. 44, comma 2, l. n. 413/1991
norma che disciplinava la quantificazione della definizione agevolata con riferimento alla situazione fiscale preesistente; l’Agenzia la invoca per sostenere la debenza della differenza d’imposta
art. 44, comma 3, l. n. 413/1991
norma richiamata dalla contribuente per la precedente dichiarazione integrativa e dalla Corte per distinguere la precedente lite dalla successiva cartella di pagamento
richiamato nel ricorso per sostenere l’irrevocabilità della dichiarazione integrativa; la Corte nega che ciò comporti l’estinzione o novazione del rapporto tributario in senso tale da precludere la distinzione delle liti
richiamato per chiarire che la "soprattassa" deve essere intesa come sanzione pecuniaria
richiamato per ricondurre la soprattassa alla sanzione tributaria pecuniaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito
art. 44, terzo comma, legge n. 413/91
richiamato come criterio di definizione del precedente condono; la Corte osserva che la censura che lo riguarda esula dal perimetro del rinvio
art. 44, comma 3, della legge n. 413/91
utilizzato per la precedente definizione agevolata già fruita dalla contribuente; non è il parametro decisivo del giudizio di rinvio
art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011
base normativa della domanda di definizione agevolata oggetto del diniego impugnato
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice e le parti sono vincolati al perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente: non possono essere riaperti profili di merito o questioni già risolte espressamente o implicitamente dalla Cassazione.
- La motivazione per relationem è legittima quando consente di individuare con chiarezza, univocità ed esaustività la ratio decidendi; non integra di per sé omessa pronuncia o motivazione apparente se il percorso logico-giuridico è riconoscibile.
- Ai fini delle definizioni agevolate delle liti fiscali, rileva la natura dell’atto oggetto della controversia: sono definibili le controversie su atti impositivi, mentre le mere controversie di liquidazione prive di autonoma pretesa impositiva non lo sono.
- Una controversia successiva relativa a una cartella di pagamento che richieda integrazione d’imposta, interessi e sanzioni può avere oggetto diverso da una precedente lite definita o definibile con altra procedura agevolata, sicché non opera automaticamente il divieto di "condono su condono".
- L’irrogazione di sanzioni è indice qualificante della natura impositiva dell’atto e contribuisce a renderlo suscettibile di definizione agevolata secondo la disciplina richiamata dalla legge tributaria.
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