Cassazione Civile, Ordinanza n. 33869/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relative al 1996, emessa dopo un precedente accertamento confermato in giudizio. In sede di rinvio la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo infondate le eccezioni su mancata indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione/decadenza del credito, nullità della notifica e tardività della costituzione dell'Ufficio, e aveva ritenuto preclusa ogni contestazione sul merito della pretesa tributaria per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva confermato l'avviso di accertamento presupposto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia sul giudicato esterno derivante da altra sentenza tra le stesse parti che avrebbe accertato la mancata notifica della cartella; 2) violazione della disciplina del condono ex L. 289/2002 per non aver considerato una definizione già perfezionata e non contestata; 3) erroneo rilievo sanante della tempestiva impugnazione rispetto a una notifica dedotta come inesistente; 4) errata esclusione di prescrizione e decadenza del credito erariale e degli accessori; 5) illegittimo rigetto dell'eccezione di nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento, con richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale. Nel corso del giudizio di cassazione il contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) e aver effettuato il pagamento integrale.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi della L. 197/2022 e del pagamento in unica soluzione del dovuto, dichiarando estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, trattandosi di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, e che non va disposto il raddoppio del contributo unificato perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Non è stata quindi affrontata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale
richiamato in relazione al dedotto giudicato esterno
richiamato in relazione al dedotto giudicato esterno
richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato come parametro di validità della motivazione
invocato dal ricorrente quale norma di condono ritenuta applicabile ai ruoli anteriori al 2003
richiamato per la dedotta inesistenza/nullità della notifica della cartella
richiamato in tema di sanatoria dei vizi di notifica
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla notifica e alla pretesa tributaria
richiamato dal ricorrente per la prescrizione quinquennale degli interessi
richiamato dal ricorrente per la prescrizione decennale delle imposte
richiamato in tema di atti interruttivi della prescrizione
richiamato nel motivo sulla prescrizione/decadenza del credito erariale
richiamato nel motivo sulla prescrizione/decadenza e sulla valutazione delle prove
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
richiamato nel motivo sulla nullità della cartella e sul principio di correttezza dell'azione amministrativa
richiamato per l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 3 Cost.
richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato a sostegno della questione di legittimità costituzionale
richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata
richiamato dalla CTR sul termine di costituzione in giudizio dell'Ufficio
richiamato dalla CTR sul termine entro cui possono essere depositati documenti e memorie nel processo tributario
richiamato quale base della definizione agevolata (rottamazione-quater) che ha determinato la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ove perfezionata con il pagamento del dovuto, determina l'estinzione del giudizio, facendo venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione per definizione agevolata, essendo misura riferita solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Nel processo tributario, la validità della costituzione dell'Ufficio va verificata secondo i termini speciali del D.Lgs. 546/1992 e non solo in base al termine ordinario di costituzione.
- Quando una cartella di pagamento è emessa in conseguenza di un avviso di accertamento già confermato con giudicato, le contestazioni che incidono sul merito della pretesa tributaria possono risultare precluse dal giudicato esterno interno al rapporto tributario.
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