Cassazione Civile, Ordinanza n. 28927/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro e accessori, emesso in relazione alla riqualificazione, operata dall'Ufficio e poi confermata nei gradi di merito, di una cessione di beni mobili inserita in un accordo-quadro finalizzato al salvataggio di posti di lavoro come cessione di azienda. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della società ritenendo che l'operazione avesse riguardato un complesso di beni e rapporti idoneo a preservare la continuità aziendale. In Cassazione la società ha dedotto un solo motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c., per motivazione intrinsecamente inintelligibile, illogica e contraddittoria. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo, preliminarmente, la tardività del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha concentrato la decisione sulla verifica della tempestività dell'impugnazione, affrontando l'ambito applicativo della sospensione straordinaria dei termini prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, e ha escluso che tale sospensione operi quando la sentenza impugnata sia stata pubblicata nel periodo di sospensione e il termine lungo di impugnazione debba ancora iniziare a decorrere.
La decisione
La Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 alle sentenze pubblicate tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, affermando che tale disciplina incide solo sulla scadenza dei termini già decorrenti e non sul loro dies a quo. Poiché nel caso concreto il termine lungo di impugnazione era scaduto il 13 dicembre 2019 e il ricorso era stato notificato il 12 febbraio 2020, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136
"sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2019"
La sospensione straordinaria opera solo per i termini che scadono nell'intervallo indicato e non per quelli che devono ancora iniziare a decorrere; la disciplina è eccezionale e va interpretata restrittivamente.
art. 6, comma 10, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136
È distinta dalla sospensione dei termini: riguarda la sospensione del processo su richiesta del contribuente nel contesto della definizione agevolata.
art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136
La domanda di definizione agevolata è valutata in base alla mera proponibilità nelle controversie tributarie pendenti, senza discriminazioni tra le parti.
art. 6, comma 9, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136
"Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La definizione perfezionata prevale retroattivamente sulle decisioni non passate in giudicato.
art. 1, L. 7 ottobre 1969 n. 742
La sospensione feriale ordinaria non è cumulabile con la sospensione straordinaria nei periodi di sovrapposizione.
Le norme eccezionali di sospensione straordinaria non possono essere estese analogicamente oltre i casi espressamente previsti.
Richiamato per il computo del termine di impugnazione.
Il termine lungo di impugnazione, nella disciplina applicabile ratione temporis, era annuale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Invocato dalla ricorrente in relazione alle norme sul processo tributario applicabili alla motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per il vizio di motivazione apparente/incomprensibile della sentenza impugnata.
Richiamato quale parametro sulla motivazione del provvedimento.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamato per la trattazione camerale da remoto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato indirettamente nella motivazione per escludere disparità di trattamento nella disciplina della sospensione straordinaria.
art. 24 Cost.
Richiamato indirettamente per escludere lesione del diritto di difesa dei contribuenti.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una norma eccezionale in materia di definizione agevolata delle liti tributarie va interpretata in modo restrittivo e opera solo sui termini che scadono nel periodo espressamente indicato dalla legge.
- Quando la legge collega la sospensione straordinaria alla "scadenza" del termine in un intervallo temporale determinato, la disciplina incide sul dies ad quem del termine già decorrente e non sul suo dies a quo; non può quindi essere estesa ai casi in cui il termine debba ancora iniziare a decorrere.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali non è cumulabile con la sospensione feriale ordinaria nei periodi di sovrapposizione temporale.
- Nel processo tributario la finalità della sospensione straordinaria legata alla definizione agevolata è consentire al contribuente di valutare l'accesso alla procedura senza perdere il diritto di impugnare; essa tutela anche l'interesse dell'Amministrazione a evitare impugnazioni superflue.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione segue quando, al momento della notificazione, il termine lungo di impugnazione sia già spirato secondo il computo legale applicabile e la disciplina invocata non sia estensibile al caso concreto.
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