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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28927/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro e accessori, emesso in relazione alla riqualificazione, operata dall'Ufficio e poi confermata nei gradi di merito, di una cessione di beni mobili inserita in un accordo-quadro finalizzato al salvataggio di posti di lavoro come cessione di azienda. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della società ritenendo che l'operazione avesse riguardato un complesso di beni e rapporti idoneo a preservare la continuità aziendale. In Cassazione la società ha dedotto un solo motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c., per motivazione intrinsecamente inintelligibile, illogica e contraddittoria. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo, preliminarmente, la tardività del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha concentrato la decisione sulla verifica della tempestività dell'impugnazione, affrontando l'ambito applicativo della sospensione straordinaria dei termini prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, e ha escluso che tale sospensione operi quando la sentenza impugnata sia stata pubblicata nel periodo di sospensione e il termine lungo di impugnazione debba ancora iniziare a decorrere.

La decisione

La Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 alle sentenze pubblicate tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, affermando che tale disciplina incide solo sulla scadenza dei termini già decorrenti e non sul loro dies a quo. Poiché nel caso concreto il termine lungo di impugnazione era scaduto il 13 dicembre 2019 e il ricorso era stato notificato il 12 febbraio 2020, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una norma eccezionale in materia di definizione agevolata delle liti tributarie va interpretata in modo restrittivo e opera solo sui termini che scadono nel periodo espressamente indicato dalla legge.
  • Quando la legge collega la sospensione straordinaria alla "scadenza" del termine in un intervallo temporale determinato, la disciplina incide sul dies ad quem del termine già decorrente e non sul suo dies a quo; non può quindi essere estesa ai casi in cui il termine debba ancora iniziare a decorrere.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali non è cumulabile con la sospensione feriale ordinaria nei periodi di sovrapposizione temporale.
  • Nel processo tributario la finalità della sospensione straordinaria legata alla definizione agevolata è consentire al contribuente di valutare l'accesso alla procedura senza perdere il diritto di impugnare; essa tutela anche l'interesse dell'Amministrazione a evitare impugnazioni superflue.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione segue quando, al momento della notificazione, il termine lungo di impugnazione sia già spirato secondo il computo legale applicabile e la disciplina invocata non sia estensibile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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