Cassazione Civile, Ordinanza n. 20449/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l’annualità 2019 emesso da un comune nei confronti di una società titolare di una struttura alberghiera. In appello era stata confermata la legittimità dell’accertamento: i giudici di merito avevano ritenuto che il presupposto impositivo fosse integrato dalla detenzione/occupazione degli immobili e che le denunce di inizio e fine occupazione depositate dalla società non provassero una obiettiva inutilizzabilità dei locali, ma solo una scelta gestionale di chiusura stagionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del diritto di difesa, sostenendo che l’avviso non indicasse elementi essenziali, tariffe applicate e delibere tariffarie; (2) violazione del processo tributario e delle norme sulla TARI, deducendo una discrasia tra superficie tassata ed elaborati planimetrici, con esclusione delle aree destinate ad attività termale e cucina asseritamente produttive di rifiuti speciali smaltiti a spese proprie, documentati con contratti e fatture; (3) violazione di varie norme in materia di TARSU/TARI e vizio motivazionale, assumendo che le denunce di inizio/fine occupazione e la successione temporale degli atti avrebbero imposto riconoscimento delle riduzioni e che l’avviso sarebbe stato emesso prima della scadenza del termine di pagamento; (4) errata applicazione della disciplina tariffaria e dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013, sostenendo che una struttura alberghiera con apertura limitata a parte dell’anno dovesse fruire della tariffa giornaliera o comunque di riduzioni, essendo il tributo correlato all’effettivo periodo di occupazione e all’assenza del servizio nei mesi di chiusura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell’avviso, osservando che la doglianza, anche se formulata come violazione di legge, si risolveva in un’asserita omessa pronuncia e comunque era implicitamente disattesa dalla statuizione di merito sulla sufficienza motivazionale dell’atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sostanzialmente mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito; inoltre, la questione relativa all’esclusione delle superfici per produzione di rifiuti speciali risultava nuova, non emergendo dalla sentenza impugnata e non essendo stata adeguatamente allegata come già dedotta nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mescolanza di censure di fatto e di diritto, mancanza di specifica separazione delle doglianze e aspecificità rispetto alle ragioni della decisione impugnata. Ha respinto anche l’ultimo motivo: ha ribadito che, per una struttura alberghiera munita di licenza annuale, la mera chiusura stagionale non basta a escludere la TARI, occorrendo la prova di una concreta e oggettiva inutilizzabilità dei locali; la sola disponibilità dell’immobile, idoneo a produrre rifiuti, integra il presupposto impositivo. Ha inoltre rilevato che la tariffa giornaliera non era invocabile nel caso concreto, mentre la disciplina regolamentare richiamata presupponeva un’attività stagionale da provarsi nei modi previsti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento tributari; la censura è stata ritenuta comunque non decisiva perché la motivazione dell’atto è stata reputata sufficiente dal giudice di merito
richiamato in tema di motivazione degli atti impositivi e tutela del contribuente
richiamato come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa del contribuente
usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha riqualificato alcune doglianze come omessa pronuncia o come censure di merito inammissibili
richiamato per affermare che il mancato esame di una domanda o eccezione integra omessa pronuncia, esclusa quando vi sia rigetto implicito
art. 62, comma 1, d.lgs. 507/1993
indicato quale norma che individua il presupposto impositivo nella occupazione o detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti
art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993
richiamato per affermare che l’esclusione dal tributo richiede una obiettiva impossibilità di produrre rifiuti, da indicare nella denuncia e da riscontrare con elementi oggettivi
art. 1, comma 649, L. 147/2013
richiamato per l’esclusione dalla base imponibile delle superfici dove si formano rifiuti speciali continuativi e prevalenti, a condizione che ne sia provato il corretto smaltimento a cura del produttore
art. 26 Regolamento comunale per la disciplina dell’IUC del Comune di Serrara Fontana
richiamato come norma regolamentare che esclude dalla superficie TARI le aree ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, se ne è provato lo smaltimento a proprie spese
richiamati dalla ricorrente in relazione alle denunce e agli adempimenti dichiarativi in materia di tassa rifiuti
art. 21, comma 7, d.lgs. 22/1997
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali
art. 49, commi 1 e 14, d.lgs. 22/1997
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione delle aree relative a rifiuti speciali
richiamato dalla ricorrente quale parametro sulla determinazione tariffaria TARI
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del tributo locale
art. 1, comma 659, L. 147/2013
richiamato dalla Corte per precisare che le riduzioni agevolative sono eventuali e subordinati a esplicita previsione regolamentare
art. 33 del Regolamento TARI comunale
interpretato nel senso che l’attività stagionale o non continuativa entro 183 giorni deve essere provata secondo la licenza; la licenza annuale esclude l’applicazione della tariffa giornaliera invocata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la decisione impugnata contenga un rigetto implicito della domanda o eccezione, ossia una statuizione logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
- In materia di TARI, il presupposto impositivo è la detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; l’esclusione richiede una obiettiva e concreta inutilizzabilità del bene, non essendo sufficiente la mera scelta del contribuente di non utilizzarlo per periodi dell’anno.
- Per ottenere esclusioni o riduzioni della superficie tassabile per aree produttive di rifiuti speciali, il contribuente deve allegare e provare, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento, la formazione continuativa e prevalente di tali rifiuti e il loro corretto smaltimento a proprie spese.
- Le riduzioni tariffarie di natura agevolativa operano solo se previste espressamente dal regolamento comunale e nei limiti da esso fissati; in assenza di tali presupposti, la mera apertura stagionale dell’attività non comporta automaticamente l’applicazione della tariffa ridotta o giornaliera.
- Quando il bene è titolato da licenza annuale, la chiusura temporanea dell’attività non esclude di per sé il presupposto del tributo, potendo il contribuente chiedere, se del caso, un diverso titolo autorizzativo coerente con la stagionalità dell’esercizio.
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