Sentenza del 27/01/2023 n. 2583 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria n. 2011/28386 iscritta su quote di immobili e terreni di proprietà del ricorrente, deducendo la nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti (mancata notifica personale, notifiche a conviventi non abilitati, irregolarità negli avvisi di ricevimento, mancata spedizione della raccomandata informativa, omissione delle intimazioni/preavvisi, difetto di motivazione dell'atto di iscrizione ipotecaria e carenza di precisazione del conteggio interessi e compenso di riscossione). Il ricorrente ha inoltre lamentato violazione dell'obbligo del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza (mancata trascrizione integrale degli avvisi di ricevimento e degli atti notificatori, mancata indicazione delle cartelle specifiche oggetto di censura) o per essere in sostanza riesame di merito. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la notifica della cartella tramite invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario è valida, che la consegna a convivente presume la conoscenza, che l'avviso di ricevimento ha efficacia di atto pubblico (art. 2700 c.c.) e che non era necessario l'invio di una raccomandata informativa successiva. È stato inoltre escluso il difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria, ritenendo che il modello adottato contenesse i dati essenziali per individuare il credito e gli immobili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate a favore di Equitalia Sud Spa/Agenzia delle Entrate - Riscossione) e al versamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte rileva inammissibilità per difetto di autosufficienza o per mancata indicazione del nesso con la nullità della decisione; distinto trattamento tra vizio di motivazione e omessa pronuncia; applicazione rigorosa dei requisiti formali del ricorso
Richiamata dal ricorrente in tema di motivazione: la Corte ritiene che l'appello e la sentenza di merito, anche per relationem, abbiano dato conto delle censure, per cui non sussiste carenza motivazionale tale da giustificare cassazione
La Corte conferma che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, valida ai fini della perfezione della notifica
art. 7 comma 1; art. 12 comma 7
Sulla motivazione e diritto di difesa: per la Corte l'atto dell'agente della riscossione, nella sua forma, contiene i dati indispensabili relativi al credito e ai beni e non presenta violazione tale da costituire nullità per difetto di motivazione; l'obbligo di contraddittorio preventivo non è stato adeguatamente provato dal ricorrente
D.L. n. 193/2016, conv. L. n. 225/2016
Richiamata la successione di Equitalia nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione; la Corte osserva che l'estinzione societaria non ha tolto l'"ius postulandi" al difensore già costituito, fino a sostituzione
L'avviso di ricevimento/ricevuta postale ha natura di atto pubblico e gode di efficacia probatoria; identifica l'operato dell'ufficiale postale e pone onere della prova contraria sul destinatario
D.M. 9 aprile 2001 e D.M. 1 ottobre 2008
artt. 32,39 (2001) e artt. 20,26 (2008)
Norme operative sul servizio postale: la Corte ricorda che per la perfezione della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio e la firma sul registro/avviso da parte della persona individuata dall'ufficiale postale
La Corte precisa che le disposizioni di questa legge non si applicano retroattivamente alle notifiche eseguite in epoche anteriori; non si può invocare la sua applicazione se incompatibile con il periodo temporale
Riferimento alla possibilità che il ricorrente sia tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione le impugnazioni che contestano la ritualità delle notifiche devono essere autosufficienti: il ricorrente deve trascrivere integralmente gli avvisi di ricevimento e gli atti notificatori per consentire la verifica senza accesso ad atti esterni.
- La notifica delle cartelle di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal concessionario è valida; la consegna a conviventi legittima la presunzione di conoscenza salvo prova contraria a carico del destinatario.
- L'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria di atto pubblico (art. 2700 c.c.); anomalie formali sul modulo AR non determinano automaticamente nullità senza prova dell'errore poste a carico dell'ufficiale postale.
- La Corte di appello può aderire per relationem alla motivazione del primo grado purché emerga una autonoma valutazione critica, anche sintetica; non è richiesto che ripeta integralmente tutti gli argomenti.
- La cd. 'doppia conforme' (conferma della sentenza di primo grado) limita la possibilità di far valere in Cassazione omesse valutazioni di fatto, salvo indicare le differenze concrete e rilevanti ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.
- Le censure di carenza di motivazione o violazione del contraddittorio devono indicare concretamente in quali parti la motivazione è insufficiente e quale nullità conseguirebbe; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
- La successione degli enti di riscossione (es. Equitalia -> Agenzia delle Entrate - Riscossione) non priva automaticamente del 'ius postulandi' il difensore già costituito; la rappresentanza processuale permane fino a sostituzione formale.
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