Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01303/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società proprietaria di un parco eolico ha impugnato un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato la rendita catastale dell'impianto includendo anche le torri eoliche. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio ritenendo che le torri, per caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo, dovessero essere considerate costruzioni immobiliari e quindi computate nella stima. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due per violazione dell'art. 1, commi 21-24, della l. n. 208/2015, sostenendo che, dal 1 gennaio 2016, nella determinazione della rendita dei beni di categoria D ed E devono essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, e che la torre eolica rientra in tale esclusione; il terzo per violazione dell'art. 10 della l. n. 212/2000, lamentando che il giudice di merito avesse dato rilievo a profili non decisivi come la motivazione dell'atto e la disciplina Docfa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, affinché ridetermini la rendita catastale escludendo il valore delle torri eoliche ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata l'impostazione della CTR, perché la nuova disciplina catastale non fa dipendere l'esclusione dalla stima dalla mera natura strutturale del bene o dal suo ancoraggio al suolo, ma dalla sua funzionalità allo specifico processo produttivo; ne segue che la torre di sostegno dell'aerogeneratore, essenziale e strutturalmente integrata all'impianto, va esclusa dal computo della rendita in quanto componente impiantistica funzionale alla produzione di energia elettrica.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio dedotto a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, commi 21-24, l. n. 208 del 2015

    la norma, applicabile dal 1 gennaio 2016, esclude dalla stima catastale dei beni di categoria D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato o infissi al suolo.

  • art. 10, l. n. 212 del 2000

    il motivo fondato su tale norma è stato assorbito; la Corte non lo ha esaminato nel merito perché l'accoglimento dei primi due motivi era già sufficiente a cassare la decisione.

  • art. 832 c.c.

    richiamato dalla CTR per fondare la natura immobiliare delle torri; la Corte di cassazione ha ritenuto che tale criterio strutturale non sia decisivo alla luce della disciplina catastale sopravvenuta.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    citato nel percorso argomentativo come norma di interpretazione autentica che in passato aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo; la Corte ne ricorda il superamento per effetto della disciplina del 2015.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    richiamato come conferma normativa della prassi amministrativa previgente in materia di determinazione della rendita catastale degli impianti speciali.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, il criterio decisivo non è la mera stabilità fisica del manufatto o il suo ancoraggio al suolo, ma la sua funzionalità allo specifico processo produttivo.
  • Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che, pur eventualmente integrati o connessi strutturalmente al fabbricato, servono al processo produttivo e non accrescono la redditività immobiliare del bene in sé.
  • Nella categoria catastale D/1 possono rientrare i parchi eolici come centrali elettriche, ma l'oggetto della stima va limitato alle componenti immobiliari rilevanti, escludendo quelle impiantistiche funzionali alla produzione di energia.
  • Quando il giudice di merito fonda l'inclusione nella rendita su caratteristiche strutturali del bene senza confrontarsi con la nuova regola di esclusione degli impianti produttivi, incorre in violazione o falsa applicazione di legge per erronea sussunzione della fattispecie.
  • La torre di sostegno di un aerogeneratore, ove ordinariamente integrata e necessaria al funzionamento dell'impianto, deve essere trattata come componente funzionale al processo di produzione energetica e non come elemento da computare nella rendita catastale post 2016.

Come è indicizzato

MaterieCatastale
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.