Cassazione Civile, Ordinanza n. 00586/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009, sulla base di versamenti effettuati da diverse società su conti correnti intestati alla medesima contribuente. I giudici tributari di merito avevano respinto i ricorsi ritenendo non fornita una giustificazione attendibile ed esauriente delle movimentazioni bancarie e, in appello, avevano reputato non credibile la ricostruzione difensiva della contribuente circa l’effettività delle operazioni con le società. In cassazione la ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 in combinazione con gli artt. 2214 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente svalutato le scritture contabili e che tali scritture, lette unitamente alla documentazione bancaria, fossero idonee a giustificare i movimenti; con il secondo motivo aveva denunciato omesso esame di fatti decisivi e, in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente o indebitamente motivata per relationem ex artt. 132 e 360 c.p.c. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente aveva depositato rinuncia al ricorso, aderendo alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente il 7 novembre 2024, effettuata in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata delle pretese fiscali. In applicazione dell’art. 391 c.p.c. ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia. Ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio di tale misura.
Norme richiamate
richiamato come base presuntiva del recupero a tassazione dei versamenti bancari non giustificati
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni e accertamenti bancari
richiamato dal ricorrente in relazione alle scritture contabili
richiamato dal ricorrente per il riparto dell’onere della prova
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione, in particolare n. 3, n. 4 e n. 5
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello
applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso
applicato per escludere la pronuncia sulle spese in presenza di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile perché l’ulteriore contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
indicata come base della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente depositata, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non occorre provvedere sulle spese, salvo diverse condizioni previste dalla legge processuale.
- L’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando il ricorso viene definito per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione proposti nel merito.
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