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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28289/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una transazione del 22 febbraio 2001 tra un privato e un Comune, con la quale il Comune si era obbligato a eseguire alcune opere e attività (smaltimento di una condotta idrica insistente sulla proprietà privata, redazione del tipo di frazionamento e indicazione di un notaio per la permuta di aree), mentre il privato avrebbe dovuto eseguire ulteriori lavori su un muretto e realizzare una recinzione metallica. Il privato ha agito davanti al Tribunale chiedendo la risoluzione della transazione per inadempimento del Comune e il risarcimento dei danni; il Comune ha resistito e in riconvenzionale ha chiesto la risoluzione per inadempimento del privato. Il Tribunale ha accolto la domanda del privato, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del Comune e ha liquidato equitativamente 10.000 euro di danni. In appello il Comune ha censurato: l’insufficienza della prova sull’inadempimento comunale; la gravità dell’inadempimento, sostenendo che le obbligazioni del privato fossero essenziali e che il suo inadempimento avesse inciso sull’equilibrio negoziale; l’illegittimità della liquidazione equitativa del danno, ritenuta utilizzata in modo sostitutivo e non sussidiario. La Corte d’appello ha confermato la risoluzione ma ha escluso il risarcimento per difetto di prova del danno e del nesso causale. In cassazione il privato ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per illegittima composizione del collegio, poiché deciso con la partecipazione di un giudice ausiliario-relatore/estensore; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., sostenendo che l’inadempimento protratto per oltre dieci anni avrebbe integrato di per sé un danno risarcibile, liquidabile equitativamente, per la mancata disponibilità dell’area e per l’impossibilità di divenire proprietario della porzione oggetto della permuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla composizione del collegio d’appello, richiamando la disciplina dei giudici ausiliari e la declaratoria di illegittimità costituzionale differita della normativa, concludendo che la partecipazione del giudice ausiliario non ha determinato nullità della sentenza né vizio di costituzione del giudice. Ha inoltre respinto la doglianza sul danno: ha ribadito che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., presuppone prova dell’esistenza del danno e impossibilità o particolare difficoltà di provarne l’esatto ammontare; nel caso concreto non risultavano allegati e provati gli elementi necessari a dimostrare il pregiudizio da indisponibilità del bene, né il nesso causale con l’inadempimento del Comune. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre la nullità della sentenza per asserita irregolare costituzione del collegio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in tema di risarcimento e liquidazione equitativa del danno.

  • art. 158 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice quando il collegio comprende un giudice ausiliario appartenente all'ufficio giudiziario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e per la memoria illustrativa del controricorrente.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato come norma che, in tema di responsabilità aquiliana, consente l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 1226 c.c.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno è provato nella sua esistenza e sia impossibile o particolarmente difficile provarne l'esatto ammontare; non può supplire alla totale mancanza di prova del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 106, primo e secondo comma, Cost.

    Richiamato in relazione alla legittimità dell'impiego dei giudici ausiliari e ai limiti costituzionali delle funzioni onorarie.

  • art. 107, primo comma, Cost.

    Evocato dalla Corte costituzionale come parametro collegato all'indipendenza della magistratura e all'inamovibilità.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo a sostegno della censura costituzionale sulla composizione del collegio.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo a sostegno della censura costituzionale sulla composizione del collegio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo a sostegno della censura costituzionale sulla composizione del collegio.

  • art. 43-bis r.d. n. 12/1941

    Richiamato per affermare che il presupposto dell'impedimento o mancanza dei giudici ordinari può essere integrato anche dalla insufficienza degli organici.

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    Indicato come termine temporale di completamento del riordino della magistratura onoraria, rilevante ai fini della legittimità differita della disciplina dei giudici ausiliari.

  • d.l. n. 69/2013, artt. 62-72, conv. in L. n. 98/2013

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale differita di tali disposizioni nella parte in cui non prevedono l'applicazione fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d'appello non determina nullità della sentenza né vizio di costituzione del giudice quando il magistrato appartenga all'ufficio giudiziario ed eserciti la funzione nei limiti temporali e organizzativi previsti dalla disciplina applicabile.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ha funzione integrativa e non sostitutiva: richiede che il danno sia già stato provato nella sua esistenza, mentre serve solo a colmarne l'impossibilità o la particolare difficoltà di esatta quantificazione.
  • Il danneggiato che allega un pregiudizio da indisponibilità di un immobile deve indicare e, se contestato, provare la concreta perdita di godimento e l'eventuale specifico lucro cessante; il mero inadempimento altrui non basta, di per sé, a dimostrare l'an debeatur del danno.
  • In presenza di contestazione, il giudice può ricorrere all'equità solo dopo che la parte abbia offerto gli elementi di fatto necessari a rendere apprezzabile il pregiudizio e a consentire una valutazione, anche presuntiva, del danno.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice richiede un effettivo difetto di investitura o la partecipazione di soggetto estraneo all'ufficio giudiziario; non è sufficiente la mera presenza di un magistrato onorario legittimamente inserito nel collegio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

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