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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un consulente tecnico d'ufficio nominato da un collegio arbitrale in una controversia relativa a un contratto pubblico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una quota del proprio compenso, liquidato dal collegio arbitrale con ordinanze rese nel 2009 e nel 2012. La società destinataria dell'ingiunzione aveva proposto opposizione; il Tribunale l'aveva respinta, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame, revocato il decreto e rigettato la domanda del consulente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme tariffarie e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'incarico peritale non fosse unitario ma si articolasse in dieci macro-quesiti autonomi, oltre a un supplemento di perizia, con conseguente diritto a compensi distinti per ciascun accertamento; 2) violazione dell'art. 241 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 814 c.p.c., sostenendo che la liquidazione arbitrale fosse vincolante per la società e non contestabile perché già accettata, e che comunque l'ordinanza del collegio arbitrale costituisse titolo idoneo e non richiedesse ulteriori accettazioni. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la liquidazione del compenso del consulente da parte del collegio arbitrale, pur avendo efficacia di titolo esecutivo, non preclude alle parti di contestarla in giudizio; ha invece accolto il primo motivo perché la Corte d'appello aveva omesso di esaminare il contenuto concreto dell'incarico peritale, decisivo ai fini della corretta applicazione dei criteri di liquidazione: occorre verificare se l'attività sia stata sostanzialmente unitaria oppure se vi fossero indagini autonome e distinte, con conseguente diversa parametrizzazione del compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo di ricorso ma ha accolto il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ritenuto decisivo e non esaminato il fatto relativo alla struttura dell'incarico peritale, cioè se i quesiti fossero unitari o plurimi e autonomi; solo dopo tale accertamento il giudice di rinvio dovrà rideterminare il compenso secondo i criteri applicabili. La decisione d'appello è quindi stata annullata nella parte relativa alla quantificazione del compenso e al rigetto della domanda del professionista.

Norme richiamate

  • art. 241 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163

    commi 2, 12, 12-bis, 13 e 14

    Ai giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici si applicano le norme del codice di procedura civile salvo deroghe; il collegio arbitrale liquida compensi e spese secondo le regole richiamate dal Codice dei contratti e dal d.P.R. 115/2002. La disciplina introdotta dal d.lgs. 53/2010 non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla sua entrata in vigore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale criterio per la liquidazione del compenso del consulente tecnico e degli ausiliari del magistrato, applicabile anche ai compensi liquidati dal collegio arbitrale.

  • D.M. 30 maggio 2002

    Il compenso va determinato secondo la tariffa applicabile; il criterio di onnicomprensività opera solo se l'indagine è sostanzialmente unitaria, mentre in presenza di incarichi autonomi e distinti il compenso va riconosciuto per ciascun accertamento.

  • art. 814 c.p.c.

    Non è la sede esclusiva e vincolante per contestare la liquidazione effettuata dagli arbitri; nella fattispecie la parte può contestare la liquidazione nel giudizio instaurato per il pagamento e anche mediante opposizione all'esecuzione se il titolo viene azionato.

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dal testo dell'art. 241, co. 12, come modificato

    La previsione secondo cui l'ordinanza di liquidazione costituisce titolo per l'ingiunzione conferma la possibilità di opposizione nel procedimento monitorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il mancato esame del fatto storico decisivo relativo al contenuto concreto dell'incarico peritale integra il vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 385, ultimo comma, c.p.c.

    Il rinvio comporta la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato in arbitrato, il giudice deve verificare in concreto se l'incarico consista in un'indagine sostanzialmente unitaria oppure in una pluralità di accertamenti autonomi e distinti; solo nel primo caso il compenso si determina sul valore cumulativo delle questioni esaminate, nel secondo va rapportato a ciascun accertamento autonomo.
  • L'ordinanza di liquidazione emessa dal collegio arbitrale, anche quando abbia efficacia di titolo esecutivo o di titolo per l'ingiunzione, non preclude alla parte obbligata di contestarne in giudizio la debenza o la quantificazione.
  • La contestazione della liquidazione del compenso dell'ausiliario arbitrale non richiede necessariamente la forma del reclamo ex art. 814 c.p.c., potendo essere proposta nel giudizio di cognizione instaurato per il pagamento o nell'opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Il giudice di merito che liquida il compenso del consulente deve motivare sul contenuto concreto dell'incarico e sulla sussistenza o meno di quesiti autonomi; l'omesso esame di tale fatto decisivo integra vizio di legittimità.
  • La disciplina sopravvenuta in materia di arbitrati di contratti pubblici non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma, se la legge transitoria ne limita espressamente l'operatività ai soli procedimenti successivi.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoTitoli di creditoAppalto
RamiProcesso civileCommercialeContratti
IstitutiOnere della prova

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