Cassazione Civile, Ordinanza n. 28223/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La lite nasceva da un giudizio introdotto da una parte coniugale per ottenere l'accertamento della comproprietà della casa coniugale, previa declaratoria di annullamento per errore di una clausola contenuta nel ricorso congiunto per separazione consensuale, nella parte in cui essa riconosceva l'altro coniuge quale unico proprietario del bene. Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo irrilevanti le dichiarazioni unilaterali rese nel verbale di separazione. L'altro coniuge proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. per conformità della decisione di primo grado a diritto. Avverso tale esito veniva proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, ma prima della decisione il ricorrente depositava atto di rinuncia; la controparte aderiva successivamente alla rinuncia. La questione approdata in Cassazione riguardava quindi soltanto gli effetti processuali della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore e accompagnata dall'adesione della controricorrente, ritenendola conforme ai requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
requisiti di forma della rinuncia al ricorso
La rinuncia al ricorso, se sottoscritta personalmente dalla parte e dal difensore, soddisfa i requisiti formali richiesti per la valida estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione
In presenza di rinuncia rituale al ricorso e relativa accettazione, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio di legittimità.
estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove sia sottoscritta personalmente dalla parte e dal difensore e sia accettata dalla controparte, produce l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta la compensazione delle spese quando l'adesione della controparte e il contenuto della rinuncia lo giustifichino.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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