Cassazione Civile, Ordinanza n. 28229/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da un incarico conferito nel 1995 a un architetto per la progettazione e, dal 1996, per la direzione lavori di un edificio bifamiliare da realizzare su un terreno in comproprietà di due soggetti. Nel 1998 il professionista cessava l'incarico per dissidi con uno dei committenti e successivamente richiedeva il compenso. Il committente agiva in giudizio sostenendo che il recesso fosse ingiustificato e chiedendo la risoluzione del contratto d'opera e il risarcimento dei danni; contestava inoltre l'ammontare del compenso e gli acconti da detrarre. In appello le sue domande venivano respinte e veniva confermata, con lieve riduzione, la condanna al pagamento del compenso residuo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1292, 112 e 132 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto la sua obbligazione solidale senza adeguato riscontro della prova del conferimento congiunto dell'incarico e della comproprietà del bene; 2) violazione degli artt. 115, 112, 132 c.p.c. e degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. per avere confermato il compenso senza corretta prova documentale della prestazione e senza considerare la pretesa mancanza di documenti nel fascicolo; 3) violazione degli artt. 132, 112 e 115 c.p.c. per omessa considerazione di ulteriori pagamenti e per avere formato un titolo esecutivo per l'intero importo accertato senza detrarre gli acconti già versati in corso di causa, inclusa una somma asseritamente pagata dall'altro coobbligato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha accolto il terzo motivo solo nei limiti in cui la sentenza impugnata aveva condannato il ricorrente all'intero credito residuo di € 35.901,74 pur avendo riconosciuto pagamenti in corso di causa per € 29.770,20. La Corte ha cassato la sentenza d'appello limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato la condanna nel solo importo residuo di € 6.131,54, oltre interessi legali già riconosciuti dal giudice di merito. Le spese di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
richiamato quale base della legittimità del recesso del professionista per giusta causa dal contratto d'opera professionale
richiamato per definire la solidarietà passiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla natura solidale dell'obbligazione
menzionato nel contesto della rinuncia alla solidarietà passiva, ritenuta insussistente
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; esclusa la violazione nei punti esaminati, salvo il rilievo sulla mancata considerazione del residuo credito dopo i pagamenti riconosciuti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per presunta insufficienza motivazionale; la Corte ha escluso il vizio nei limiti ammessi dal nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei casi di omissione totale, motivazione apparente o radicale contraddittorietà
ritenuto inammissibile il suo richiamo quando diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio
la violazione delle forme di produzione documentale è sanata se il contraddittorio e il diritto di difesa risultano comunque garantiti
la mancata identificazione analitica dei documenti prodotti non comporta nullità quando la controparte ne abbia conosciuto il contenuto e abbia potuto difendersi
utilizzato per la cassazione con decisione nel merito, senza ulteriori accertamenti di fatto
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per escludere la possibilità di dedurre il vizio di motivazione in presenza di doppia conforme
menzionato indirettamente nel contesto della prova dei fatti, ma non come oggetto autonomo di decisione
Massime di principio
- Quando il giudice di merito abbia accertato l'esistenza di un conferimento congiunto di un incarico professionale riferito a un bene comune o a un progetto unitario, può ritenersi configurabile un'obbligazione solidale di pagamento del compenso, senza che in cassazione sia consentita una nuova valutazione del fatto.
- La censura di motivazione è oggi proponibile in cassazione solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o radicalmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- Le doglianze sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione delle prove da parte della Cassazione, ma solo per denunciare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a prove legali di un'efficacia diversa da quella consentita.
- L'irregolarità nella produzione documentale è sanata se, nonostante il difetto formale, il contraddittorio sia stato comunque assicurato e la controparte abbia mostrato di conoscere il contenuto dei documenti prodotti.
- Nel pronunciare la condanna al pagamento di un credito accertato, il giudice deve tenere conto di tutti i pagamenti già riconosciuti come eseguiti in corso di causa, formando il titolo esecutivo solo per il residuo; i pagamenti anteriori o contemporanei alla decisione non possono essere poi opposti in esecuzione come sopravvenuti.
- Se il giudice accerta un pagamento parziale intervenuto in corso di causa, non può condannare il debitore per l'intero importo originario del credito, dovendo limitare la condanna al saldo effettivamente residuo.
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