Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28225/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di ripetizione di una somma di denaro che una donna assumeva di avere concesso in prestito a due fratelli. Dopo il decesso di uno dei presunti debitori, l'azione veniva coltivata contro i suoi eredi e contro l'altro fratello, che in giudizio aveva reso dichiarazioni confessorie in sede di interrogatorio formale. Il tribunale accoglieva la domanda ritenendo provato il mutuo e non prescritto il credito; la corte d'appello confermava nel merito l'esistenza del credito e l'assenza di prescrizione, ma riformava la condanna solidale degli eredi, disponendo la condanna pro-quota. Gli eredi proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi strettamente connessi: nei primi tre denunciavano la violazione delle norme sulla confessione giudiziale, sull'onere della prova e sull'efficacia probatoria dei documenti, sostenendo che la confessione resa dall'altro asserito debitore non fosse loro opponibile e non potesse da sola provare né la consegna delle somme, né l'esistenza del mutuo, né il titolo della dazione; con il quarto motivo contestavano, sempre per difetto di opponibilità di quella confessione, la prova del termine dilatorio di due anni per la restituzione e quindi il mancato decorso della prescrizione. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, assorbendo il quarto, perché il giudice di merito aveva attribuito alla confessione giudiziale efficacia di prova legale anche verso soggetti diversi dal confitente, utilizzandola come fondamento decisivo della prova del mutuo e della decorrenza del termine di restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata dunque annullata nella parte in cui aveva ritenuto provata, nei confronti degli eredi ricorrenti, la sussistenza del mutuo e del credito sulla base della confessione resa da un soggetto diverso, precisandosi che la confessione giudiziale produce effetti soltanto verso il confitente e verso la parte che la provoca, mentre nei confronti di terzi può al più valere come elemento indiziario, non prevalente su prove dirette.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura riguardava l'attribuzione di valore probatorio vincolato a dichiarazioni e documenti; la Corte ha escluso che la confessione resa da un coobbligato potesse valere come prova legale nei confronti di altri soggetti del rapporto processuale.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al disconoscimento di documenti; non è il fulcro della ratio decidendi, ma fa parte delle doglianze sul valore dei tagliandi degli assegni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il mutuante deve provare consegna delle somme e titolo della consegna, ma tali elementi non possono essere desunti verso terzi dalla sola confessione di un diverso soggetto.

  • art. 2733 c.c.

    La confessione giudiziale produce effetti solo verso chi la rende e verso la parte che la provoca; non ha efficacia di prova legale nei confronti di soggetti diversi dal confitente.

  • art. 1308 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia della confessione e alla posizione del litisconsorte; la Corte esclude l'opponibilità automatica ai ricorrenti della confessione dell'altro fratello.

  • art. 1309 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto dei rapporti tra condebitori e opponibilità delle dichiarazioni confessionatorie.

  • art. 1396 c.c.

    Citato nei motivi di ricorso, ma non emerge dal testo una specifica applicazione decisiva nella ratio della Corte.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento per erronea valutazione della prova.

Massime di principio

  • La confessione giudiziale ha efficacia di prova legale nei confronti del soggetto che la rende e della parte che la provoca, ma non è automaticamente opponibile a terzi o ad altri litisconsorti che non ne siano autori; nei loro confronti può semmai assumere valore indiziario.
  • Quando il credito azionato deriva da un mutuo, il mutuante deve provare la consegna delle somme e il titolo della dazione; tale prova non può essere integrata, nei confronti di soggetti diversi dal confitente, mediante la sola confessione resa da un altro presunto debitore.
  • Gli elementi indiziari ricavati da una confessione di terzi non possono prevalere su prove dirette o essere utilizzati come unica base per affermare l'esistenza del rapporto obbligatorio nei confronti di chi non ha reso la confessione.
  • Se il termine di restituzione e la conseguente decorrenza della prescrizione sono ricavati dal giudice esclusivamente da una confessione non opponibile ai ricorrenti, la relativa statuizione deve essere riesaminata nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.