Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28224/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela fallimentare di una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di merci vendute quando la società era ancora in bonis. L’acquirente propose opposizione deducendo vizi e difformità della merce fornita; il tribunale rigettò l’opposizione ritenendo non provata la tempestiva denuncia dei vizi, la consistenza dei vizi e l’ammontare dei danni. In appello, però, l’opposizione fu accolta: la corte territoriale ritenne tempestive le denunce dei vizi sulla base delle comunicazioni intercorse tra le parti e, soprattutto, ritenne che, essendo stata sollevata un’eccezione di inadempimento non generica, spettasse al venditore dimostrare il proprio esatto adempimento, non essendo sufficiente il solo deposito dei documenti di trasporto. Il fallimento ricorrente ha censurato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1492, 1495, 2697, 2704 c.c. e 28, 45 l. fall., oltre che di norme processuali, per avere la corte valorizzato e-mail prive di sottoscrizione e di data certa ai fini della tempestività della denuncia dei vizi; (2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la merce era stata venduta a terzi, i DDT erano firmati senza riserve e le prove orali escludevano i vizi; (3) violazione delle norme sulla vendita e della prova, assumendo che mancassero documenti opponibili al fallimento con data certa e che il compratore avrebbe dovuto attivare un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.; (4) violazione degli artt. 1218, 1460, 1492, 1495, 1513, 2697, 2729 c.c. e dell’art. 28 l. fall., deducendo che, secondo il principio di vicinanza della prova, l’onere di provare i vizi gravava sul compratore, che aveva avuto la disponibilità della merce ed era in grado di verificarla; (5) omesso esame di ulteriori fatti decisivi dimostrativi dell’assenza di inadempimento del venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo errata la regola di riparto dell’onere della prova applicata dalla corte d’appello nelle azioni edilizie: il compratore che deduce i vizi della cosa venduta deve provare l’esistenza dei vizi, perché tale fatto costituisce il presupposto del diritto fatto valere ed è più vicino alla sua sfera di disponibilità. Sono stati dichiarati infondati o inammissibili i primi tre motivi: la questione della data certa ex art. 2704 c.c. è stata ritenuta inconferente perché il curatore, agendo per il pagamento di un credito già esistente nel patrimonio del fallito, subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito; le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono state considerate estranee al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo; l’art. 1513 c.c. non impone l’obbligo di chiedere l’accertamento tecnico preventivo, ma solo prevede che le parti possano domandarlo. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per le statuizioni conseguenti, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1492 c.c.

    richiamato come norma sulle azioni edilizie e sulla garanzia per vizi nella vendita

  • art. 1495 c.c.

    richiamato in tema di denuncia dei vizi e termini di decadenza

  • art. 2697 c.c.

    utilizzato per il riparto dell'onere della prova; nella garanzia per vizi grava sul compratore la prova del vizio

  • art. 2704 c.c.

    ritenuto inconferente nel caso, perché il curatore agiva nella posizione del fallito e non come terzo opponente

  • art. 28 legge fall.

    richiamato per descrivere la posizione del curatore, ma ritenuto non decisivo ai fini della data certa

  • art. 45 legge fall.

    invocato dalla ricorrente per l'opponibilità al fallimento dei documenti, ma ritenuto non pertinente nel caso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma processuale asseritamente violata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi; la Corte ribadisce che la sua violazione non coincide con una diversa valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi; la Corte precisa che la violazione sussiste solo in casi tipizzati e non per semplice dissenso sulla lettura delle prove

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi come vizio della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    interpretato secondo il perimetro tracciato dalle Sezioni Unite: solo omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o argomentazioni

  • art. 1513 c.c.

    non impone un obbligo di accertamento tecnico preventivo; prevede soltanto che venditore o compratore possano chiederlo

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla ricorrente e nel confronto con la giurisprudenza sulle eccezioni di inadempimento, ma ritenuto non applicabile alla specifica disciplina della garanzia per vizi

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova dell'inadempimento, ma escluso che regoli il riparto probatorio nelle azioni edilizie

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo; non assume rilievo autonomo nella decisione

  • art. 2709 c.c.

    richiamato nel motivo; la Corte afferma che non osta all'utilizzabilità delle prove documentali provenienti dal fallito nel caso di azione già esistente nel suo patrimonio

  • art. 2710 c.c.

    richiamato nel motivo; non decisivo nella ratio decidendi

  • art. 2733 c.c.

    richiamato nel motivo; non decisivo nella ratio decidendi

  • art. 230 c.p.c.

    richiamato nel motivo; non decisivo nella ratio decidendi

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato come strumento facoltativo di verifica della qualità o condizione della cosa venduta, non come onere processuale necessario

Massime di principio

  • Nelle azioni edilizie per garanzia dei vizi della cosa venduta, l'onere di provare l'esistenza dei vizi grava sul compratore che li deduce, perché il vizio è il fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione e la sua prova è più vicina alla sua sfera di disponibilità.
  • La disciplina del riparto dell'onere probatorio nelle controversie sulla garanzia per vizi della compravendita non coincide con quella dell'eccezione di inadempimento nelle ordinarie azioni contrattuali ex art. 1460 c.c.
  • L'art. 1513 c.c. attribuisce alle parti una facoltà di chiedere l'accertamento tecnico della qualità o condizione della cosa, ma non introduce un obbligo di esperire preventivamente l'art. 696 c.p.c.
  • Nel giudizio promosso dal curatore per il pagamento di un credito già sorto nel patrimonio del fallito, il curatore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito; pertanto, il convenuto può opporre le eccezioni e le prove che avrebbe potuto opporre al fallito, senza i limiti della data certa ex art. 2704 c.c.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico preciso, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non già una diversa lettura delle prove o un dissenso sulla motivazione del giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia superato i limiti delle prove d'ufficio o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoContenzioso tributario
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.