Cassazione Civile, Ordinanza n. 28228/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
La controversia
La società aveva proposto opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 avverso un’ingiunzione di pagamento di oltre ventiquattromila euro emessa per diritti e tariffe portuali connessi all’approdo di due navi. In primo grado l’opposizione era stata rigettata; in appello la società aveva insistito sia sulla pretesa decadenza, rilevabile d’ufficio, dal privilegio invocato per la solidarietà ex artt. 552 e 558 cod. nav., sia sull’asserita insussistenza della solidarietà tra armatore e raccomandatario ai sensi della L. n. 135 del 1977, sostenendo che fosse necessaria una specifica qualità/nazionalità dell’armatore per applicare la responsabilità solidale. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale della controparte, dichiarando inammissibile la questione di nullità delle fatture e confermando nel resto la decisione. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) omesso rilievo d’ufficio della decadenza dal privilegio portuale; 2) violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 135 del 1977 per avere ritenuto sussistente la solidarietà del raccomandatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità, osservando che la ricorrente non aveva chiarito perché la dedotta decadenza dovesse essere rilevabile d’ufficio, e comunque la questione era stata proposta tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni. Ha inoltre ribadito il principio generale secondo cui la decadenza non è rilevabile d’ufficio, salvo specifiche deroghe, estranee al caso. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la solidarietà del raccomandatario marittimo per diritti e tariffe portuali sussiste anche quando la nave faccia capo a un armatore italiano ma sia iscritta in un registro navale straniero; ciò che rileva è la natura non italiana della nave e il collegamento delle obbligazioni all’approdo e all’intermediazione del raccomandatario. Poiché i giudici di merito avevano accertato in fatto la ricorrenza di tali condizioni, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 r.d. n. 639 del 1910
costituisce il fondamento dell’opposizione all’ingiunzione fiscale/di pagamento proposta dalla società
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene invocato quale vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso
richiamato dalla ricorrente quale base del vincolo di solidarietà per tariffe e diritti portuali
richiamato dalla ricorrente in relazione al privilegio e alla decadenza invocata
la Corte richiama la regola generale della non rilevabilità d’ufficio della decadenza, salve le deroghe previste dalla norma
L. n. 135 del 1977, artt. 3 e 5
disciplinano la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per le obbligazioni portuali in presenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La decadenza è, di regola, eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio, salvo specifiche ipotesi derogatorie previste dalla legge; la parte che intenda farla valere deve allegarla tempestivamente.
- Le questioni introdotte solo in fase di precisazione delle conclusioni o in comparsa conclusionale sono tardive e non possono fondare utilmente il ricorso per cassazione se non risultano correttamente devolute nei gradi di merito.
- La responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per diritti e tariffe portuali non dipende in modo astratto dalla sola nazionalità dell’armatore, ma dalla sussistenza delle condizioni legali: obbligazioni assunte per il tramite del raccomandatario e riferibili all’approdo della nave nel porto, con nave non italiana o iscritta in registro navale straniero.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la ricorrenza dei presupposti della solidarietà legale, tale accertamento è insindacabile in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici vizi di violazione di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
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