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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21713/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte degli eredi di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa alla seconda e alla terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di un terreno edificabile con destinazione agricola, effettuata mediante perizia giurata ai sensi della disciplina sulla rivalutazione dei terreni. La CTR aveva ritenuto non dovute le somme, valorizzando la possibilità di scomputare, dalla nuova imposta sostitutiva, quanto già versato in occasione di una precedente rivalutazione eseguita dal de cuius e collegando la scansione dei versamenti alla normativa sopravvenuta. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 7, comma 2, lett. ee), d.l. n. 70/2011, sostenendo che la detrazione dell'imposta già versata è ammessa solo se la precedente imposta sia stata interamente pagata o vi siano rate pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, mentre non sarebbe consentito, dopo il pagamento dell'intera imposta o della prima rata, mutare la scelta. Nel corso del giudizio uno degli eredi ha anche presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, respinta dall'Amministrazione sul rilievo che la controversia avrebbe avuto ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e, quindi, un atto di mera riscossione non definibile. Con ricorso autonomo ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018 è stato impugnato il diniego di definizione agevolata. La Corte esamina prima questo secondo ricorso, chiarendo che la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata agli eredi e che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, anche tali controversie sono definibili; tuttavia respinge il ricorso incidentale perché la definizione era stata chiesta su importi non corretti, in quanto gli eredi non avevano diritto a detrarre l'imposta versata in occasione della precedente rivalutazione compiuta dal de cuius. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia, la Corte richiama i principi già affermati in materia di successione mortis causa e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni/beni: gli eredi subentrano nelle posizioni del de cuius, ma non acquistano il diritto al rimborso dell'imposta pagata in una precedente rivalutazione quando abbiano poi proceduto a una nuova rivalutazione, perché con quest'ultima sorge una nuova obbligazione tributaria riferibile al nuovo presupposto impositivo; il rimborso spetta solo al soggetto che ha versato la prima imposta e che non l'abbia già scomputata da una rivalutazione successiva da lui stesso effettuata. Per tale ragione la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso dei contribuenti. Il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è invece rigettato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata. Accoglie poi il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR del Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti contro la cartella di pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate per la sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata in motivazione. Per la controversia sulla definizione agevolata non viene disposto alcunché sulle spese per difetto di costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 9 ter, d.l. n. 97/2008

    norma richiamata come base della pretesa fiscale oggetto della cartella, relativa alla rideterminazione del valore dei terreni e al pagamento rateizzato dell'imposta sostitutiva.

  • art. 7, comma 2, lett. ee), d.l. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011

    consente, nei limiti indicati dalla Corte, di detrarre dall'imposta dovuta per una nuova rivalutazione l'importo già versato per la precedente, ma solo quando la precedente imposta sia riferibile allo stesso soggetto che effettua la nuova rivalutazione e secondo i presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 5 e 7

    disciplinano la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e dei titoli/partecipazioni, richiamati come base del regime di rivalutazione e dell'imposta sostitutiva.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte, seguendo le Sezioni Unite, afferma che può riguardare anche la cartella di pagamento quando essa sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata comunicata al contribuente.

  • art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    è richiamato come base del ricorso autonomo contro il diniego di definizione agevolata.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    è menzionato con riferimento alla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, considerata dalla Corte comunque definibile se primo e unico atto impositivo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato per affermare che la cartella, se primo atto della pretesa fiscale, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per questioni di merito della pretesa impositiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la cartella di pagamento può rientrare nell'ambito applicativo della definizione quando costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è stata portata a conoscenza del contribuente, anche se emessa in esito a controllo automatizzato.
  • La successione a titolo universale fa subentrare gli eredi nelle posizioni giuridiche del de cuius, ma non trasforma automaticamente in loro favore diritti restitutori che presuppongano un ulteriore e personale presupposto impositivo non verificatosi in capo al defunto.
  • In materia di imposta sostitutiva sulla rivalutazione di beni o partecipazioni, il diritto a scomputare o a chiedere il rimborso dell'imposta già versata per una precedente rivalutazione spetta, secondo la Corte, solo al soggetto che abbia effettuato quella rivalutazione e che sia lo stesso che procede alla nuova rivalutazione, non ai successivi aventi causa che operino una diversa rivalutazione.
  • Quando la corretta soluzione della controversia discende da principi di diritto già consolidati e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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