Cassazione Civile, Ordinanza n. 24234/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato a una società contribuente un'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle e avvisi di addebito. La società aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, l'omessa o irrituale notificazione delle cartelle presupposte, in particolare perché alcune erano state trasmesse via PEC da indirizzi non risultanti dai pubblici registri; dall'altro, l'intervenuta prescrizione delle pretese, delle sanzioni e degli interessi. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In cassazione la società ha proposto due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c.: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 3-bis L. 53/1994, sostenendo che anche le notifiche delle cartelle effettuate dall'ente pubblico dovessero rispettare la regola dell'utilizzo di un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 6-ter d.lgs. 82/2005, assumendo che i pubblici elenchi sarebbero necessari anche per garantire la verificabilità della provenienza dell'atto e che, in difetto, la notifica sarebbe nulla o inesistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'art. 3-bis L. 53/1994 riguarda le notificazioni eseguite dagli avvocati e non è applicabile alle notifiche telematiche delle cartelle esattoriali effettuate dall'agente della riscossione. Per queste ultime opera la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, che richiede la risultanza nei pubblici elenchi dell'indirizzo PEC del destinatario, non di quello del mittente. Ha inoltre escluso che l'art. 6-ter d.lgs. 82/2005 introduca un requisito ulteriore di validità della notifica o una nullità automatica per il mancato inserimento del mittente nei registri pubblici. La Corte ha ribadito che l'inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchi del tutto un'attività riconoscibile come notificazione; ogni altra difformità integra al più nullità sanabile, e nel caso concreto non era stata allegata un'assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto né un concreto pregiudizio difensivo. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato quale parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge
art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, L. 53/1994
disciplina la notificazione telematica eseguita dagli avvocati e non si applica, come regola generale, alle notifiche delle cartelle esattoriali eseguite dall'agente della riscossione
costituisce la disciplina speciale della notificazione della cartella di pagamento via PEC; richiede che risulti da pubblico elenco l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente
ha funzione di organizzazione e pubblicità degli indirizzi telematici delle PA, ma non introduce una causa di nullità o un requisito ulteriore di validità della notificazione
richiamato come modalità tecnica della notificazione a mezzo posta elettronica certificata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
richiamato implicitamente nel ragionamento sull'allegazione della prova dell'assoluta incertezza o del concreto pregiudizio difensivo
artt. 14916/2016, 23620/2018, 15979/2022, 18684/2023 c.p.c./Cass.
precedenti richiamati per i principi sull'inesistenza della notificazione, sulla nullità sanabile e sulla rilevanza della riferibilità dell'indirizzo PEC al mittente
Massime di principio
- La disciplina speciale sulla notificazione della cartella di pagamento prevale sulla disciplina generale delle notificazioni telematiche prevista per gli avvocati: non è consentito estendere per analogia requisiti di validità non espressamente previsti dalla norma speciale.
- Nella notifica via PEC della cartella esattoriale è essenziale che l'indirizzo del destinatario sia tratto dai pubblici elenchi o dal domicilio digitale previsto dalla legge; non è invece richiesto, ai fini della validità della notifica, che anche l'indirizzo PEC del mittente sia censito nei medesimi elenchi, salvo un concreto problema di incertezza sulla provenienza dell'atto.
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchi un'attività riconoscibile come notificazione; le mere irregolarità del procedimento telematico integrano, al più, una nullità sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi sia stato pregiudizio difensivo.
- Chi contesta la validità di una notifica PEC deve allegare e dimostrare un'effettiva assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto o un concreto pregiudizio al diritto di difesa; il mero richiamo astratto a esigenze di sicurezza digitale o a possibili fenomeni fraudolenti non basta a determinare l'invalidità.
- Le disposizioni sui pubblici elenchi degli indirizzi digitali delle pubbliche amministrazioni hanno funzione di pubblicità e organizzazione, ma non introducono automaticamente una sanzione di nullità per ogni difformità dell'indirizzo utilizzato nella spedizione telematica.
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