Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24234/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato a una società contribuente un'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle e avvisi di addebito. La società aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, l'omessa o irrituale notificazione delle cartelle presupposte, in particolare perché alcune erano state trasmesse via PEC da indirizzi non risultanti dai pubblici registri; dall'altro, l'intervenuta prescrizione delle pretese, delle sanzioni e degli interessi. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In cassazione la società ha proposto due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c.: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 3-bis L. 53/1994, sostenendo che anche le notifiche delle cartelle effettuate dall'ente pubblico dovessero rispettare la regola dell'utilizzo di un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 6-ter d.lgs. 82/2005, assumendo che i pubblici elenchi sarebbero necessari anche per garantire la verificabilità della provenienza dell'atto e che, in difetto, la notifica sarebbe nulla o inesistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'art. 3-bis L. 53/1994 riguarda le notificazioni eseguite dagli avvocati e non è applicabile alle notifiche telematiche delle cartelle esattoriali effettuate dall'agente della riscossione. Per queste ultime opera la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, che richiede la risultanza nei pubblici elenchi dell'indirizzo PEC del destinatario, non di quello del mittente. Ha inoltre escluso che l'art. 6-ter d.lgs. 82/2005 introduca un requisito ulteriore di validità della notifica o una nullità automatica per il mancato inserimento del mittente nei registri pubblici. La Corte ha ribadito che l'inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchi del tutto un'attività riconoscibile come notificazione; ogni altra difformità integra al più nullità sanabile, e nel caso concreto non era stata allegata un'assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto né un concreto pregiudizio difensivo. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato quale parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge

  • art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, L. 53/1994

    disciplina la notificazione telematica eseguita dagli avvocati e non si applica, come regola generale, alle notifiche delle cartelle esattoriali eseguite dall'agente della riscossione

  • art. 26, d.P.R. 602/1973

    costituisce la disciplina speciale della notificazione della cartella di pagamento via PEC; richiede che risulti da pubblico elenco l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente

  • art. 6-ter, d.lgs. 82/2005

    ha funzione di organizzazione e pubblicità degli indirizzi telematici delle PA, ma non introduce una causa di nullità o un requisito ulteriore di validità della notificazione

  • d.P.R. 68/2005

    richiamato come modalità tecnica della notificazione a mezzo posta elettronica certificata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sull'allegazione della prova dell'assoluta incertezza o del concreto pregiudizio difensivo

  • artt. 14916/2016, 23620/2018, 15979/2022, 18684/2023 c.p.c./Cass.

    precedenti richiamati per i principi sull'inesistenza della notificazione, sulla nullità sanabile e sulla rilevanza della riferibilità dell'indirizzo PEC al mittente

Massime di principio

  • La disciplina speciale sulla notificazione della cartella di pagamento prevale sulla disciplina generale delle notificazioni telematiche prevista per gli avvocati: non è consentito estendere per analogia requisiti di validità non espressamente previsti dalla norma speciale.
  • Nella notifica via PEC della cartella esattoriale è essenziale che l'indirizzo del destinatario sia tratto dai pubblici elenchi o dal domicilio digitale previsto dalla legge; non è invece richiesto, ai fini della validità della notifica, che anche l'indirizzo PEC del mittente sia censito nei medesimi elenchi, salvo un concreto problema di incertezza sulla provenienza dell'atto.
  • L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchi un'attività riconoscibile come notificazione; le mere irregolarità del procedimento telematico integrano, al più, una nullità sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non vi sia stato pregiudizio difensivo.
  • Chi contesta la validità di una notifica PEC deve allegare e dimostrare un'effettiva assoluta incertezza sulla provenienza dell'atto o un concreto pregiudizio al diritto di difesa; il mero richiamo astratto a esigenze di sicurezza digitale o a possibili fenomeni fraudolenti non basta a determinare l'invalidità.
  • Le disposizioni sui pubblici elenchi degli indirizzi digitali delle pubbliche amministrazioni hanno funzione di pubblicità e organizzazione, ma non introducono automaticamente una sanzione di nullità per ogni difformità dell'indirizzo utilizzato nella spedizione telematica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.