Cassazione Civile, Ordinanza n. 24196/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (occupanti)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 1982 con cui una donna acquistava un appartamento, con consegna differita di due anni. Dopo il decesso della venditrice, l'immobile rimaneva occupato da alcuni soggetti indicati come convenuti, e l'acquirente agiva per il rilascio e per il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo, quantificati in primo grado solo in rapporto alla domanda risarcitoria residua. Il Tribunale accoglieva il rilascio ma rigettava il danno per difetto di prova dell'utilità perduta. In appello la domanda risarcitoria veniva invece accolta, con liquidazione parametrata all'equo canone sino alla riconsegna/vendita del bene. I ricorrenti deducevano: (1) violazione delle regole sulle presunzioni e sulle prove, sostenendo che mancassero allegazioni idonee sul danno; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sull'equo canone, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato il danno in modo non corrispondente alla domanda e al periodo di occupazione pattuito; (3) violazione dell'onere della prova e delle norme sulla CTU, perché la decisione si sarebbe fondata solo sulla consulenza tecnica, senza adeguate allegazioni della controparte; (4) violazione delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, terzo e quarto motivi nella parte in cui non si confrontavano con la ratio decidendi, mentre ha accolto, limitatamente al solo ricorrente che aveva tempestivamente eccepito la prescrizione in primo grado, la censura sulla mancata pronuncia del giudice di merito su tale eccezione, richiamando il principio secondo cui l'eccezione di prescrizione non si estende automaticamente ai condebitori e non si presume rinunciata per la sola mancata riproposizione formale nelle conclusioni, se la volontà di mantenerla emerge complessivamente dagli atti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha cassato la sentenza d'appello limitatamente alla posizione del ricorrente che aveva sollevato tempestivamente l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo/risarcimento, rilevando che la Corte territoriale non aveva deciso su tale eccezione; ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi e l'intero ricorso delle altre due ricorrenti, condannandole alle spese di legittimità. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per riesaminare la sola questione prescrizionale e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il vizio motivazionale e quello di violazione di legge non possono essere usati per contestazioni generiche o non autosufficienti.
la doglianza di ultrapetizione o omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi con precisione il contenuto della domanda/eccezione e il vizio effettivamente verificatosi.
l'onere della prova non può essere invocato in cassazione in modo astratto se la decisione di merito si fonda su allegazioni e contestazioni non specificamente contrastate.
le presunzioni semplici possono sorreggere la prova del danno da occupazione sine titulo quando la parte danneggiata abbia allegato la perdita del godimento e la controparte non abbia svolto specifiche contestazioni.
artt. 114 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c.
la censura sulla valutazione della prova è inammissibile se non individua un reale errore di diritto o travisamento, ma mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.
la consulenza tecnica d'ufficio è strumento di valutazione tecnica e non può sostituire le allegazioni e le prove, ma può essere utilizzata per quantificare il danno una volta accertato il fatto generatore.
le risultanze della CTU possono essere valorizzate dal giudice se inserite nel quadro delle allegazioni e delle contestazioni processuali.
l'equo canone può essere assunto come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da mancato godimento dell'immobile, se coerente con la domanda e non specificamente contestato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
nei confronti delle ricorrenti soccombenti sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il danno da perdita del godimento può essere liquidato equitativamente assumendo come parametro ordinario e privilegiato il canone locativo di mercato o, se richiesto e non contestato, l'equo canone, purché la domanda sia stata specificamente allegata.
- La contestazione del danno non può limitarsi a negazioni generiche: occorre una specifica contestazione del parametro di liquidazione e del pregiudizio allegato, altrimenti il giudice può fondare la decisione anche su presunzioni semplici e su risultanze tecniche.
- L'eccezione di prescrizione ha natura di eccezione di merito estintiva e, se tempestivamente sollevata in primo grado da una parte, non si considera automaticamente rinunciata per la sola mancata reiterazione formale nelle conclusioni, quando dall'atto complessivo emerga la volontà di mantenerla.
- L'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori non si estende automaticamente agli altri: ciascun convenuto deve farla espressamente propria e proporla tempestivamente per potersene avvalere.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere utilizzata per la quantificazione del danno, ma non sostituisce l'allegazione dei fatti costitutivi; tuttavia, una volta allegata la perdita di utilità e non specificamente contestata, essa può legittimamente sorreggere la liquidazione.
- La mancata pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta determina la cassazione con rinvio limitatamente alla parte e al punto effettivamente rimasti privi di decisione.
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