Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2011 nei confronti di una società consolidata e della società consolidante del gruppo, recuperando a tassazione costi non inerenti e, soprattutto, interessi passivi ritenuti indeducibili. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente annullata; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe affermato da un lato l'inesistenza delle operazioni e dei relativi interessi, ma dall'altro la deducibilità degli stessi per la loro speculare iscrizione come ricavo in capo alla consolidante; 2) violazione delle norme sul reddito d'impresa e sul consolidato fiscale, sostenendo che gli interessi non erano stati effettivamente pagati dalla consolidata per rinuncia al credito della consolidante e che la dichiarazione di un ricavo in capo alla consolidante era irrilevante; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe fondato la decisione su profili di economicità/antieconomicità e di prezzi di trasferimento non posti a base dell'accertamento; 4) violazione della disciplina sull'inerenza dei costi, perché la CTR avrebbe escluso ogni verifica quantitativa della congruità degli interessi passivi; 5) violazione delle norme civilistiche e tributarie sull'inerenza e sull'onere della prova, sostenendo che il finanziamento infragruppo, più oneroso di quello bancario, non poteva dirsi conveniente nemmeno in ragione della postergazione del credito dei soci finanziatori.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione della CTR concisa ma sufficiente al minimo costituzionale, e ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, nel consolidato fiscale, le società restano soggetti distinti e ciascuna deve determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie; pertanto l'Ufficio poteva recuperare a tassazione interessi passivi inesistenti, anche se specularmente indicati come ricavi dalla consolidante. Ha inoltre ritenuto assorbiti il quarto e il quinto motivo. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di legittimità sulla motivazione della sentenza tributaria è limitata ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione coincide con il difetto del requisito minimo costituzionale della motivazione.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Evocato quale parametro costituzionale del requisito minimo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per vizio di motivazione e ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 96 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in relazione alla deducibilità degli interessi passivi nei limiti previsti dalla legge.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per contestare la deducibilità dei costi e il requisito dell'inerenza.
art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel secondo motivo quale norma del sistema tributario rilevante per il consolidato.
art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Evocato dall'Ufficio per escludere che l'accertamento fosse fondato sui prezzi di trasferimento.
Richiamato per denunciare ultrapetizione da parte della CTR.
Richiamato nel quinto motivo in tema di postergazione del finanziamento dei soci.
Richiamato in tema di onere della prova sulla deducibilità e sulla convenienza dell'operazione.
art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla Corte per osservare che, in presenza delle condizioni di legge, la società consolidante avrebbe potuto dedurre l'importo oggetto di rinuncia.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale, ciascuna società partecipante conserva la propria soggettività tributaria: la tassazione di gruppo determina un'unica base imponibile, ma non elimina l'obbligo di imputare correttamente, in capo a ciascun soggetto, costi e ricavi secondo le regole ordinarie.
- L'amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione componenti negativi di reddito inesistenti anche se, in modo speculare, la correlata componente positiva è stata dichiarata da un'altra società del gruppo; tale circostanza non neutralizza l'inesistenza del costo dedotto.
- La verifica della motivazione in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., resta confinata al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non anche insufficienza o mera contraddittorietà.
- Quando il giudice di merito decide su un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base dell'accertamento, la censura per ultrapetizione può essere fondata se il ragionamento deciso esce dal perimetro della contestazione originaria.
- La deducibilità dei costi presuppone l'effettivo sostenimento del componente negativo; la mera iscrizione speculare di un corrispondente ricavo in capo a un diverso soggetto non rende deducibile un costo inesistente.
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