Cassazione Civile, Ordinanza n. 24203/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla proprietaria di un immobile per ottenere l'accertamento dell'occupazione senza titolo da parte di un soggetto che permaneva nell'immobile sito in Castel San Pietro, con condanna al rilascio e al pagamento di un'indennità di occupazione. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello, dopo il mutamento del rito, ha rigettato l'impugnazione dell'occupante. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 354 c.p.c. e 281-sexies c.p.c., sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere trattata con rito locatizio e non con rito semplificato, che il tribunale non avrebbe disposto la conversione del rito, che la sentenza di primo grado non sarebbe stata conforme al modello ex art. 281-sexies c.p.c. perché non letta in udienza e depositata tardivamente, e che tali irregolarità avrebbero leso il contraddittorio e il diritto di difesa, con richiesta di rimessione della causa al primo giudice; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che la Corte territoriale si fosse limitata a confermare la decisione di primo grado senza un reale confronto con le censure svolte e senza adeguata motivazione sulla qualificazione del rapporto e sull'occupazione illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la rimessione al primo giudice è possibile solo nei casi tassativi degli artt. 353 e 354 c.p.c., non ricorrenti nella specie; la censura sul mancato mutamento del rito era generica e priva dell'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale; la doglianza relativa alla mancata lettura del dispositivo era nuova e non autosufficiente; la dedotta tardività del deposito della sentenza di primo grado è stata superata ricordando che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 281-sexies c.p.c. è ordinatorio e la sua violazione non comporta nullità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva: la Corte territoriale aveva osservato che l'appellante non contestava i fatti posti a base della decisione di primo grado, ma solo la qualificazione del rapporto, e aveva valorizzato elementi fattuali e documentali per escludere un contratto di locazione e affermare l'illegittima permanenza nell'immobile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 281-sexies c.p.c.
Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza è considerato meramente ordinatorio; la sua inosservanza non determina nullità della decisione.
art. 354 c.p.c.
La rimessione della causa al primo giudice è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, non estensibili a irregolarità del rito o del deposito della sentenza.
art. 353 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 354 c.p.c. per ribadire il carattere tassativo delle ipotesi di rimessione al primo giudice.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme invocate dal ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base della censura sulla motivazione apparente e sulla nullità della sentenza d'appello.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso che si limita a riproporre tesi già svolte senza critica specifica alla motivazione impugnata integra un 'non motivo' inammissibile.
art. 447-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la controversia avrebbe dovuto seguire il rito locatizio; la Corte osserva che tale questione era nuova in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre il vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ravvisando una motivazione effettiva.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della denuncia di motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione del parametro costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Utilizzato come parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- La rimessione della causa al primo giudice è un rimedio eccezionale e tassativo: non può essere disposta per qualsiasi irregolarità processuale o errore nella gestione del rito, ma solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
- L'omesso mutamento del rito non determina di per sé nullità della sentenza; per ottenere l'invalidazione occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa o al contraddittorio.
- Una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, è inammissibile in cassazione se il ricorrente non indica puntualmente dove e quando sia stata dedotta nel giudizio di merito, secondo il principio di autosufficienza.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione delle difese di merito senza un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in tal caso si configura un 'non motivo' ex art. 366, n. 4, c.p.c.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto il percorso logico-argomentativo; se invece il giudice di merito valorizza fatti non controversi e documenti per escludere un titolo e affermare l'occupazione illegittima, la motivazione è sufficiente ai fini dell'art. 111 Cost.
- Il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. è ordinatorio e la sua inosservanza non comporta, di per sé, nullità della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24196/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_civile · 29 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24198/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_civile · 29 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24199/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_civile · 29 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_civile · 29 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_civile · 29 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24224/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →