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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2013, recuperava a tassazione in capo al gruppo alcuni interessi passivi ritenuti indebitamente dedotti nel regime di consolidato fiscale. In particolare, venivano contestati: interessi passivi per euro 3.699.553,52 ritenuti non corrisposti, euro 2.471.693,00 relativi a interessi da Interest Rate Swap e, per quanto qui rileva, euro 2.287.034,00 dedotti nel 2013 in ragione di un ROL capiente, ma collegati a interessi passivi riportati da annualità precedenti. La società impugnava l’atto e in primo grado otteneva l’annullamento. In appello, la CTR riformava solo in parte la decisione, confermando il recupero salvo la quota di euro 95.380,28. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque perplessa/inintelligibile; con il secondo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e della disciplina del processo tributario, sostenendo che la CTR aveva deciso ultra petita, poiché il tema devoluto non era la capienza del ROL in sé, ma la deducibilità originaria degli interessi passivi maturati nel 2011, preliminare rispetto al loro eventuale riporto negli esercizi successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché relativi al medesimo avviso di accertamento e a parti tra loro collegate. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito, pur concisa, superasse il minimo costituzionale e non integrasse motivazione apparente o incomprensibile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva effettivamente pronunciato su una questione non corrispondente al thema decidendum, concentrandosi sulla capienza del ROL per la deduzione nel 2013, mentre il vero oggetto del giudizio era la deducibilità ab origine degli interessi passivi del 2011. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, la Corte ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione; non rileva la mera concisione se il minimo costituzionale è rispettato.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale violata nel motivo sulla motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    La sentenza è nulla solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’apparenza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Costituisce parametro del c.d. minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza e per ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del devolutum; la decisione su una questione diversa da quella controversa integra ultrapetizione.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere la violazione delle regole del processo tributario.

  • art. 96 d.P.R. n. 917/1986

    La Corte lo richiama come disciplina della deducibilità e del riporto degli interessi passivi, precisando che la questione del riporto presuppone la preliminare deducibilità originaria degli interessi stessi.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non è invece deducibile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione, per quanto sintetica, è idonea quando consente di ricostruire la ratio decidendi e di comprendere le ragioni della decisione.
  • Sussiste ultrapetizione quando il giudice decide la controversia sulla base di una questione diversa da quella effettivamente devoluta dalle parti, soprattutto se la decisione riguarda un presupposto non controverso ma trascura il tema preliminare e decisivo posto a fondamento dell’accertamento impugnato.
  • In materia di deduzione e riporto di interessi passivi, la verifica sulla riportabilità negli esercizi successivi presuppone logicamente l’accertamento della deducibilità originaria degli interessi stessi; il giudice non può arrestarsi alla sola capienza del ROL se il thema decidendum riguarda a monte l’esistenza del diritto alla deduzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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