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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24198/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui venivano recuperati maggiori Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2009 nei confronti di un commerciante al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente; in appello la CTR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo che i motivi formulati in appello fossero nuovi e riproduttivi di quelli contenuti in una memoria illustrativa depositata in primo grado, memoria considerata inammissibile perché introduceva motivi non presenti nel ricorso originario e non notificati alla controparte. La CTR ha inoltre rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di procura alle liti in favore del difensore che lo aveva sottoscritto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione di varie norme del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 24 e 53 Cost./processuali, sostenendo che la CTR avrebbe violato il giudicato interno e avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello; con il secondo ha censurato la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di procura, deducendo che il giudice avrebbe dovuto attivare la sanatoria assegnando un termine per il rilascio della procura.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui denunciava la violazione del giudicato interno, osservando che la CTR aveva distinto correttamente tra l’inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità, coperta da giudicato, e l’inammissibilità dell’appello per novità dei motivi. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla asserita erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello, perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla novità dei motivi rispetto al ricorso originario. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo che, una volta confermata la correttezza della statuizione di inammissibilità dell’appello, venisse meno l’interesse all’esame delle ulteriori statuizioni sulla inammissibilità del ricorso originario e sulla sanatoria del difetto di procura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione dei motivi in modo tale da consentire di individuare il nucleo della censura; la questione della sua inammissibilità è rilevabile d’ufficio, ma nel caso concreto la relativa questione era coperta da giudicato interno quanto al profilo della genericità.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    i motivi nuovi che ampliano la materia del contendere in appello non sono ammessi, perché la nuova difesa deve rimanere entro la causa petendi originaria.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne valorizza una specifica portata decisiva nella soluzione della controversia.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    non esaurisce le ipotesi di inammissibilità dell’appello; nella specie la decisione è stata fondata soprattutto sull’art. 57 per la novità dei motivi.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    la mancata riproposizione o l’omessa impugnazione incidentale dell’eccezione sul ricorso originario determina, sul punto, la formazione del giudicato interno.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    vieta la proposizione di motivi nuovi in appello nel processo tributario; la nuova difesa, se fondata su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, integra un motivo aggiunto e quindi una nuova domanda vietata.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura; la CTR aveva rilevato d’ufficio il difetto di procura nel caso concreto.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per la sanatoria del difetto di rappresentanza; la Corte non esamina nel merito la questione per carenza di interesse conseguente al rigetto del primo motivo.

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    come novellato, è richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione della procura, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come vizi processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello non sono ammissibili motivi nuovi che non si ricolleghino alla causa petendi originaria e che allarghino il thema decidendum introducendo fatti o censure diverse da quelle dedotte in primo grado.
  • La distinzione tra inammissibilità del ricorso introduttivo e inammissibilità dell’appello impedisce di confondere due questioni processuali diverse: il giudicato interno su una prima statuizione non impedisce di rilevare un diverso vizio processuale dell’impugnazione.
  • La censura per cassazione di una ratio decidendi processuale deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza generica o non centrata sulla effettiva ragione decisoria è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio processuale può essere esaminato direttamente sugli atti, ma solo se il ricorrente assolve l’onere di specificità della censura, senza rinvii generici alla fase di merito.
  • La sanatoria del difetto di rappresentanza o di procura è tema che presuppone un interesse concreto alla sua decisione; se la definizione del giudizio poggia già su una statuizione autonoma e sufficiente, l’esame delle ulteriori questioni resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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