Cassazione Civile, Ordinanza n. 24199/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce da un'azione di rilascio promossa dall'acquirente di alcuni immobili siti in Palma Campania contro chi li occupava, assumendo che costoro li detenessero senza titolo. I convenuti si difendevano sostenendo che il trasferimento immobiliare fosse solo apparente o comunque invalido: deducevano che il venditore, gravato da debiti, avrebbe simulato la vendita al figlio del creditore dell'originario debitore, in collegamento con l'estinzione di un mutuo ipotecario, e proponevano domande riconvenzionali per far dichiarare la simulazione assoluta della compravendita, la rescissione per lesione e la risoluzione per mancato pagamento del prezzo. In appello aggiungevano anche la nullità del negozio per violazione del divieto di patto commissorio. La Corte d'appello confermava il rigetto delle domande riconvenzionali e la parziale accoglienza dell'azione di rilascio. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., assumendo che un giudicato esterno dimostrasse la finalità fraudolenta della vendita; 2) nullità del procedimento e della sentenza per errata valutazione delle prove documentali e omessa considerazione di assegni, effetti cambiari e comunicazioni bancarie; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi al rapporto di credito-debito e allo stato di bisogno; 4) omessa considerazione del fatto che in altro giudizio era stata accolta l'azione revocatoria sul medesimo atto, con conseguente necessità di qualificare la vendita come diretta a sottrarre garanzie ai creditori; 5) motivazione apparente e contraddittoria in tema di rescissione per lesione, per avere escluso la prova del valore del bene al momento della stipula.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non idoneo a confrontarsi con la ratio decidendi, perché confondeva i presupposti dell'azione di simulazione con quelli dell'azione revocatoria e, quanto al patto commissorio, difettava di specificità e autosufficienza nel richiamo ai documenti e alla loro collocazione processuale. Ha ritenuto inammissibili anche gli ulteriori motivi perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, privi di specificità e, quanto al vizio di motivazione, non proponibili in presenza di decisione conforme tra primo e secondo grado senza allegare la diversità delle motivazioni. Ha inoltre confermato la correttezza dell'affermazione del giudice di merito secondo cui l'azione revocatoria e l'azione di simulazione operano su piani distinti e confliggenti: la revocatoria presuppone un atto realmente voluto ma pregiudizievole per i creditori, mentre la simulazione richiede la prova della mera apparenza del trasferimento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro della dedotta errata valutazione delle prove, ma la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione del giudice di merito congrua e sufficiente al minimo costituzionale.
art. 366 n. 4 c.p.c.
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché non confronta efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366 n. 6 c.p.c.
la Corte usa il difetto di specificità/autosufficienza per dichiarare inammissibili le censure che non indicano dove i documenti siano stati prodotti e quale sia il loro contenuto rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per i motivi che denunciano nullità della sentenza o del procedimento, ma i vizi sono esclusi perché le doglianze si risolvono in contestazioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte lo ritiene non utilmente invocabile perché le censure non individuano un fatto decisivo omesso, ma mirano a una diversa lettura delle prove; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio è inammissibile salvo difformità delle motivazioni.
art. 1448 c.c.
richiamato dai convenuti per la rescissione per lesione, ma la Corte conferma il rigetto per mancata prova del presupposto del valore del bene al tempo del contratto.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
art. 370 c.p.c.
richiamato per affermare la tempestività del controricorso secondo il termine applicabile ratione temporis.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022
indicato per l'applicazione temporale della nuova disciplina del termine per il controricorso.
Massime di principio
- L'azione di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare e l'azione revocatoria ordinaria presuppongono accertamenti incompatibili: la prima richiede la prova che il trasferimento sia solo apparente, la seconda presuppone un atto realmente voluto ma pregiudizievole per i creditori.
- La semplice esistenza di un giudicato o di una precedente revocatoria favorevole non consente, di per sé, di dimostrare la simulazione del medesimo negozio, poiché il significato giuridico degli accertamenti è diverso.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei documenti sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, se la censura mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
- Le doglianze che fondano il ricorso su documenti devono rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare dove i documenti siano stati prodotti, il loro contenuto e la loro concreta decisività.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di decisione conforme tra primo e secondo grado, salvo che si deduca e si dimostri la diversità delle motivazioni poste a base delle due pronunce.
- Per la rescissione per lesione è necessario provare il valore del bene al tempo della conclusione del contratto; una stima non riferita a quel momento non è sufficiente.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria non può essere accolta quando la motivazione del giudice di merito esprima una ratio coerente e comprensibile, ancorché non condivisa dalla parte.
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