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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33189/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo l'illegittimità dell'atto per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, per la prescrizione dei crediti sottostanti e per altri vizi della notificazione e della quantificazione dell'importo. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle e non accogliendo le censure sul presunto difetto di motivazione e sull'erroneo calcolo dell'importo. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di norme processuali e motivazionali per omessa pronuncia sull'eccezione di mancata notificazione delle cartelle, sulla prescrizione/decadenza e per motivazione apparente; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR considerato il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica; (3) violazione delle stesse norme processuali e motivazionali per non avere rilevato l'erroneità del calcolo complessivo preannunciato per l'iscrizione ipotecaria. Successivamente, con nota dell'8 settembre 2023, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e ha formalizzato la rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dal contribuente in relazione all'adesione alla definizione agevolata dei carichi e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, ritenendo che, in tema di definizione agevolata delle controversie, la condanna alle spese contrasterebbe con la ratio dell'istituto e quindi non vada applicata la regola generale della soccombenza. Ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che tale misura non opera nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'ambito della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la rinuncia del contribuente al ricorso in cassazione comporta l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione integrale delle spese, anche se l'ente impositore o l'agente della riscossione non accettano la rinuncia.
  • La regola dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • In tema di notifica delle cartelle esattoriali eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale, il perfezionamento per il destinatario avviene con la ricezione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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