Cassazione Civile, Ordinanza n. 33189/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo l'illegittimità dell'atto per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, per la prescrizione dei crediti sottostanti e per altri vizi della notificazione e della quantificazione dell'importo. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle e non accogliendo le censure sul presunto difetto di motivazione e sull'erroneo calcolo dell'importo. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di norme processuali e motivazionali per omessa pronuncia sull'eccezione di mancata notificazione delle cartelle, sulla prescrizione/decadenza e per motivazione apparente; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR considerato il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica; (3) violazione delle stesse norme processuali e motivazionali per non avere rilevato l'erroneità del calcolo complessivo preannunciato per l'iscrizione ipotecaria. Successivamente, con nota dell'8 settembre 2023, il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e ha formalizzato la rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dal contribuente in relazione all'adesione alla definizione agevolata dei carichi e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, ritenendo che, in tema di definizione agevolata delle controversie, la condanna alle spese contrasterebbe con la ratio dell'istituto e quindi non vada applicata la regola generale della soccombenza. Ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che tale misura non opera nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la notifica delle cartelle eseguita direttamente dall'esattore a mezzo posta si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario
art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022
richiamato come base della definizione agevolata dei carichi a seguito della quale il ricorrente ha rinunciato al giudizio
la Corte afferma che, in caso di rinuncia del contribuente nel contesto della definizione agevolata, non si applica la regola generale della condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016 n. 193
richiamato per il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici di Equitalia
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
norma invocata dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione e omessa pronuncia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per denunciare motivazione apparente
norma invocata dal ricorrente in relazione all'obbligo motivazionale
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della motivazione
norma invocata per denunciare omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie fotostatiche
Massime di principio
- Nell'ambito della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la rinuncia del contribuente al ricorso in cassazione comporta l'estinzione del giudizio e giustifica la compensazione integrale delle spese, anche se l'ente impositore o l'agente della riscossione non accettano la rinuncia.
- La regola dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In tema di notifica delle cartelle esattoriali eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale, il perfezionamento per il destinatario avviene con la ricezione dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →