Cassazione Civile, Ordinanza n. 31641/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il comune ha notificato alla congregazione un avviso di accertamento/liquidazione per omesso pagamento dell'IMU 2014 relativo a 21 immobili, poi rideterminato dopo un precedente giudicato sull'IMU 2013. In primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, riconoscendo l'esenzione per le aree destinate al culto; la CTR ha respinto l'appello della contribuente, che in cassazione ha proposto sei motivi. I motivi riguardavano: 1) la pretesa pertinenzialità di un'area e la dedotta violazione delle regole processuali e dell'onere della prova; 2) l'omessa rideterminazione dell'imposta dovuta dopo l'accoglimento parziale; 3) il diniego dell'esenzione IMU per l'immobile adibito a scuola, sostenendo che le rette fossero simboliche e che l'attività fosse non commerciale; 4) il mancato riconoscimento dell'esenzione o riduzione per alcuni immobili asseritamente non utilizzati o inagibili; 5) l'asserito contrasto con precedenti giudicati relativi ad annualità diverse; 6) la condanna alle spese, contestando il diritto del comune al rimborso anche se difeso da un proprio funzionario. Il comune ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetti formali e per asserita conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari del comune: ha escluso che il protocollo sulla redazione degli atti in Cassazione comporti una sanzione di inammissibilità e ha ritenuto non fondata l'eccezione di eccessiva lunghezza del ricorso. Nel merito ha rigettato tutti e sei i motivi: ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di pertinenzialità presentata solo nel 2019 per un'imposta riferita al 2014 e inammissibile la richiesta di nuova valutazione del fatto; ha giudicato corretta la mancata rideterminazione giudiziale dell'importo residuo, rimettendo al comune lo scorporo dell'immobile escluso; ha confermato il diniego dell'esenzione per l'attività scolastica, perché le rette percepite non erano simboliche e la perdita di esercizio è irrilevante; ha escluso la riduzione IMU per immobili non utilizzati, mancando prova di una previa conoscenza del comune dello stato di inagibilità; ha negato il contrasto di giudicato, richiamando l'autonomia dei diversi periodi d'imposta e la non espansività del giudicato su fatti non durevoli; ha infine confermato la liquidazione delle spese in favore del comune, anche se difeso da un proprio funzionario. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione fiscale grava sul contribuente che invoca il beneficio in deroga alla regola generale di imposizione.
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione sotto il mero richiamo a violazioni processuali.
Nel processo tributario non può essere utilizzato per introdurre in cassazione una diversa ricostruzione del fatto o per censurare la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge e nullità, ma nei casi esaminati sono stati ritenuti infondati o inammissibili per contestazione del fatto.
L'eccezione di inammissibilità per asserita conformità della sentenza alla giurisprudenza non può essere formulata in termini generali rispetto all'intera decisione, ma va riferita ai singoli motivi.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L'esenzione per gli enti non commerciali richiede il concorso del requisito soggettivo e del requisito oggettivo dello svolgimento non commerciale dell'attività; per le attività scolastiche occorre gratuità o corrispettivi simbolici.
art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011
La disciplina dell'esenzione elaborata per l'ICI è richiamata come applicabile anche all'IMU.
I parametri regolamentari sono solo indicativi e non decisivi; resta centrale la verifica concreta della simbolicità del corrispettivo e delle modalità effettive dell'attività.
art. 91-bis, L. 1/2012
Richiamata nel quadro normativo sull'esenzione degli enti non commerciali per gli immobili destinati ad attività particolari.
Richiamata nel quadro di adeguamento normativo della disciplina dell'esenzione fiscale per gli enti non commerciali.
D.M. 26 giugno 2014
Richiamato come fonte regolamentare nel sistema dei criteri applicativi dell'esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali.
Decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012
La Corte la richiama come parametro europeo che impone che l'attività didattica sia resa gratuitamente o con corrispettivi sostanzialmente simbolici per beneficiare dell'esenzione.
art. 13, comma 3, d.l. 201/2011
Per gli immobili inagibili l'IMU va ridotta del 50%; la riduzione può operare anche senza richiesta formale se lo stato è già noto al comune.
Il giudicato esterno non opera in modo indiscriminato su annualità diverse di imposta, salvo i fatti aventi durata pluriennale e stabile.
Il giudicato riguarda il rapporto giuridico definito per la specifica annualità d'imposta e non si estende automaticamente a fatti non durevoli di periodi diversi.
La condanna alle spese è stata confermata secondo il principio di soccombenza.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata respinta.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
Anche l'ente pubblico vittorioso, se assistito da un proprio funzionario o dipendente, ha diritto alla liquidazione dei compensi secondo i parametri degli avvocati, con riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il contribuente che invochi un'esenzione o una riduzione d'imposta deve provare in modo concreto e riferito all'annualità d'imposta i fatti costitutivi del beneficio; non bastano affermazioni formali, statutarie o documenti prodotti per periodi diversi.
- Per l'esenzione IMU/ICI degli enti non commerciali destinati ad attività didattica, il requisito oggettivo richiede che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e a titolo gratuito o con corrispettivi meramente simbolici; rette rilevanti escludono l'agevolazione anche se il bilancio chiude in perdita.
- I parametri regolamentari e gli indici contabili sono solo elementi indiziari: ciò che rileva è la verifica delle concrete modalità di svolgimento dell'attività e del loro effettivo contenuto economico.
- La perdita di esercizio non è di per sé decisiva ai fini dell'esenzione per attività scolastiche, se le rette percepite non hanno natura simbolica.
- La riduzione IMU per immobili inagibili può essere riconosciuta anche senza specifica dichiarazione del contribuente solo se lo stato di inagibilità era già conosciuto dal comune; la prova di tale conoscenza grava sul contribuente.
- Il giudicato formatosi su una determinata annualità d'imposta non si estende automaticamente alle annualità successive o precedenti quando il fatto rilevante può mutare di anno in anno; l'efficacia espansiva opera solo per fatti con durata pluriennale e stabile.
- Nel giudizio di legittimità non è sanzionata con inammissibilità la sola violazione di protocolli organizzativi sulla redazione degli atti, se non assistiti da una previsione normativa sanzionatoria.
- L'ente pubblico vittorioso nel processo tributario ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia difeso da un proprio funzionario o dipendente, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
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