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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31641/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il comune ha notificato alla congregazione un avviso di accertamento/liquidazione per omesso pagamento dell'IMU 2014 relativo a 21 immobili, poi rideterminato dopo un precedente giudicato sull'IMU 2013. In primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, riconoscendo l'esenzione per le aree destinate al culto; la CTR ha respinto l'appello della contribuente, che in cassazione ha proposto sei motivi. I motivi riguardavano: 1) la pretesa pertinenzialità di un'area e la dedotta violazione delle regole processuali e dell'onere della prova; 2) l'omessa rideterminazione dell'imposta dovuta dopo l'accoglimento parziale; 3) il diniego dell'esenzione IMU per l'immobile adibito a scuola, sostenendo che le rette fossero simboliche e che l'attività fosse non commerciale; 4) il mancato riconoscimento dell'esenzione o riduzione per alcuni immobili asseritamente non utilizzati o inagibili; 5) l'asserito contrasto con precedenti giudicati relativi ad annualità diverse; 6) la condanna alle spese, contestando il diritto del comune al rimborso anche se difeso da un proprio funzionario. Il comune ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetti formali e per asserita conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari del comune: ha escluso che il protocollo sulla redazione degli atti in Cassazione comporti una sanzione di inammissibilità e ha ritenuto non fondata l'eccezione di eccessiva lunghezza del ricorso. Nel merito ha rigettato tutti e sei i motivi: ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di pertinenzialità presentata solo nel 2019 per un'imposta riferita al 2014 e inammissibile la richiesta di nuova valutazione del fatto; ha giudicato corretta la mancata rideterminazione giudiziale dell'importo residuo, rimettendo al comune lo scorporo dell'immobile escluso; ha confermato il diniego dell'esenzione per l'attività scolastica, perché le rette percepite non erano simboliche e la perdita di esercizio è irrilevante; ha escluso la riduzione IMU per immobili non utilizzati, mancando prova di una previa conoscenza del comune dello stato di inagibilità; ha negato il contrasto di giudicato, richiamando l'autonomia dei diversi periodi d'imposta e la non espansività del giudicato su fatti non durevoli; ha infine confermato la liquidazione delle spese in favore del comune, anche se difeso da un proprio funzionario. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione fiscale grava sul contribuente che invoca il beneficio in deroga alla regola generale di imposizione.

  • artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    Le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione sotto il mero richiamo a violazioni processuali.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario non può essere utilizzato per introdurre in cassazione una diversa ricostruzione del fatto o per censurare la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge e nullità, ma nei casi esaminati sono stati ritenuti infondati o inammissibili per contestazione del fatto.

  • art. 360 bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per asserita conformità della sentenza alla giurisprudenza non può essere formulata in termini generali rispetto all'intera decisione, ma va riferita ai singoli motivi.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L'esenzione per gli enti non commerciali richiede il concorso del requisito soggettivo e del requisito oggettivo dello svolgimento non commerciale dell'attività; per le attività scolastiche occorre gratuità o corrispettivi simbolici.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011

    La disciplina dell'esenzione elaborata per l'ICI è richiamata come applicabile anche all'IMU.

  • D.M. 19 novembre 2012, n. 200

    I parametri regolamentari sono solo indicativi e non decisivi; resta centrale la verifica concreta della simbolicità del corrispettivo e delle modalità effettive dell'attività.

  • art. 91-bis, L. 1/2012

    Richiamata nel quadro normativo sull'esenzione degli enti non commerciali per gli immobili destinati ad attività particolari.

  • L. 27/2012

    Richiamata nel quadro di adeguamento normativo della disciplina dell'esenzione fiscale per gli enti non commerciali.

  • D.M. 26 giugno 2014

    Richiamato come fonte regolamentare nel sistema dei criteri applicativi dell'esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali.

  • Decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012

    La Corte la richiama come parametro europeo che impone che l'attività didattica sia resa gratuitamente o con corrispettivi sostanzialmente simbolici per beneficiare dell'esenzione.

  • art. 13, comma 3, d.l. 201/2011

    Per gli immobili inagibili l'IMU va ridotta del 50%; la riduzione può operare anche senza richiesta formale se lo stato è già noto al comune.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato esterno non opera in modo indiscriminato su annualità diverse di imposta, salvo i fatti aventi durata pluriennale e stabile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato riguarda il rapporto giuridico definito per la specifica annualità d'imposta e non si estende automaticamente a fatti non durevoli di periodi diversi.

  • art. 92 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata confermata secondo il principio di soccombenza.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata respinta.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992

    Anche l'ente pubblico vittorioso, se assistito da un proprio funzionario o dipendente, ha diritto alla liquidazione dei compensi secondo i parametri degli avvocati, con riduzione del 20%.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il contribuente che invochi un'esenzione o una riduzione d'imposta deve provare in modo concreto e riferito all'annualità d'imposta i fatti costitutivi del beneficio; non bastano affermazioni formali, statutarie o documenti prodotti per periodi diversi.
  • Per l'esenzione IMU/ICI degli enti non commerciali destinati ad attività didattica, il requisito oggettivo richiede che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e a titolo gratuito o con corrispettivi meramente simbolici; rette rilevanti escludono l'agevolazione anche se il bilancio chiude in perdita.
  • I parametri regolamentari e gli indici contabili sono solo elementi indiziari: ciò che rileva è la verifica delle concrete modalità di svolgimento dell'attività e del loro effettivo contenuto economico.
  • La perdita di esercizio non è di per sé decisiva ai fini dell'esenzione per attività scolastiche, se le rette percepite non hanno natura simbolica.
  • La riduzione IMU per immobili inagibili può essere riconosciuta anche senza specifica dichiarazione del contribuente solo se lo stato di inagibilità era già conosciuto dal comune; la prova di tale conoscenza grava sul contribuente.
  • Il giudicato formatosi su una determinata annualità d'imposta non si estende automaticamente alle annualità successive o precedenti quando il fatto rilevante può mutare di anno in anno; l'efficacia espansiva opera solo per fatti con durata pluriennale e stabile.
  • Nel giudizio di legittimità non è sanzionata con inammissibilità la sola violazione di protocolli organizzativi sulla redazione degli atti, se non assistiti da una previsione normativa sanzionatoria.
  • L'ente pubblico vittorioso nel processo tributario ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia difeso da un proprio funzionario o dipendente, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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