Parere n. 1126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla società SF Ele II s.r.l. contro il Ministero della Cultura, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, il Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Sardegna, la Soprintendenza belle arti, e paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e sud Sardegna, il Comune di Barumini ed il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’annullamento: - del decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n.107 del 5 ottobre 2023 che ha dichiarato il bene denominato “Nuraghe Turriga” di particolare interesse archeologico ai sensi dell’art.10, comma 3, lett. a) e art.13 del d.lgs. n.42 del 2004; - della nota n.16508 del 28 settembre 2023 con cui la Soprintendenza ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale del prefato immobile; - della nota n.7299 del 4 maggio 2023 con cui la Soprintendenza ha comunicato, ai sensi dell’art.7 della legge n.241 del 1990, l’avvio del relativo procedimento; - di tutti gli atti istruttori, pareri, verbali della Commissione regionale, segnatamente del verbale della seduta tenutasi il 4 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto che ha dichiarato il "Nuraghe Turriga" di particolare interesse archeologico e degli atti presupposti, con riflessi sulla compatibilità ambientale di un impianto agro-fotovoltaico
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 107 del 5 ottobre 2023, con cui il "Nuraghe Turriga" è stato dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché gli atti preparatori e la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso deduce, tra l'altro, violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e violazione del principio di proporzionalità. Con un secondo motivo sono state prospettate anche violazioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, degli artt. 3, 9, 41 e 97 Cost., del d.lgs. n. 199 del 2021, del d.m. 10 settembre 2010, dell'art. 31 del d.l. n. 77 del 2021, della direttiva 2009/28/CE e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. La rilevanza della controversia dipende dalla permanenza del provvedimento favorevole di VIA relativo al progetto agro-fotovoltaico, già impugnato dal Comune di Barumini davanti al TAR Sardegna. In quel giudizio il Comune ha dedotto l'inidoneità dell'area per la vicinanza del nuraghe e ha contestato l'illegittimità sopravvenuta della VIA in conseguenza dell'apposizione del vincolo archeologico.
Il parere
La Sezione non ha deciso nel merito i motivi del ricorso straordinario. Ha rilevato che la definizione del giudizio pendente davanti al TAR Sardegna costituisce antecedente logico e giuridico indispensabile per decidere il ricorso straordinario, poiché l'interesse della società alla decisione dell'impugnazione del vincolo permane soltanto se resta efficace il provvedimento di VIA. Ha richiamato anche la dichiarazione della ricorrente, secondo cui il ricorso straordinario è stato proposto in via cautelativa per preservare la tempestività delle censure contro il decreto ministeriale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del vincolo rendesse illegittima sopravvenuta la VIA. Ritenuta sussistente una pregiudizialità tecnica tra i rapporti giuridici sostanziali, la Sezione ha applicato l'art. 295 c.p.c. e ha disposto la sospensione propria del procedimento, rinviando la trattazione a dopo la definizione della causa pregiudiziale.
Osservazioni
Pregiudizialità del giudizio davanti al TAR Sardegna
La decisione del ricorso giurisdizionale pendente davanti al TAR Sardegna, avente a oggetto anche il provvedimento favorevole di VIA relativo al progetto agro-fotovoltaico, costituisce antecedente logico e giuridico indispensabile per la decisione del ricorso straordinario.
Sospensione propria del procedimento
Poiché l'interesse della società alla definizione del ricorso straordinario dipende dalla permanenza del provvedimento di VIA, la Sezione ha disposto la sospensione propria del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004
È indicato quale fondamento normativo della dichiarazione di particolare interesse archeologico del Nuraghe Turriga.
È indicato quale ulteriore base normativa del procedimento e del decreto di dichiarazione dell'interesse culturale.
È richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione degli atti impugnati.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
La Sezione lo applica al procedimento relativo al ricorso straordinario in presenza di una pregiudizialità tecnica derivante dal giudizio pendente davanti al TAR Sardegna.
È richiamato quale base dell'istanza di avvio della procedura di VIA per il progetto agro-fotovoltaico.
È richiamato in relazione al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale rilasciato per il progetto.
art. 20, comma 8, lettera c-quater), d.lgs. n. 199/2021
È richiamato per l'accertamento dell'idoneità dell'area destinata al progetto.
È richiamato tra le disposizioni che la ricorrente assume violate in relazione all'autorizzazione e alla localizzazione dell'impianto da fonti rinnovabili.
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della promozione e localizzazione delle fonti rinnovabili.
d.m. 10 settembre 2010
È richiamato dalla ricorrente tra le fonti asseritamente violate in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
art. 31 d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021
È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
direttiva 2009/28/CE
È richiamata dalla ricorrente in relazione al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, sussiste pregiudizialità tecnica quando la decisione di un distinto giudizio, pendente davanti a un giudice, costituisce antecedente logico e giuridico indispensabile per decidere il ricorso consultivo.
- Quando l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso straordinario dipende dalla permanenza di un diverso provvedimento amministrativo oggetto di giudizio, la definizione di tale giudizio può imporre la sospensione propria del procedimento consultivo.
- La sospensione propria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è applicabile al procedimento relativo al ricorso straordinario in presenza di rapporti giuridici sostanziali connessi da un nesso di pregiudizialità tecnica.
Sospensione di un ricorso straordinario in attesa del giudizio sulla VIA e sul vincolo archeologico
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società titolare di un progetto agro-fotovoltaico contro il Ministero della Cultura e altre amministrazioni, avente a oggetto il decreto con cui il "Nuraghe Turriga" è stato dichiarato di particolare interesse archeologico.
Premesse e vicenda amministrativa
La società è titolare di un progetto agro-fotovoltaico da realizzare nel Comune di Tuili, in località "Guranu", della potenza di 15,2 MW. Nell'ambito della procedura di VIA era stato rappresentato che l'area non ricadeva in zone sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e che non sussistevano vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto. L'area era stata inoltre ritenuta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater), del d.lgs. n. 199 del 2021, e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aveva rilasciato un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
Successivamente, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, con decreto n. 107 del 5 ottobre 2023, ha dichiarato il Nuraghe Turriga di particolare interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004. La società ha impugnato tale decreto, la proposta della Soprintendenza, la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti istruttori.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha contestato il vincolo archeologico deducendo, in sintesi:
- violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990;
- carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;
- illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento dei presupposti;
- violazione del principio di proporzionalità;
- sviamento dall'interesse pubblico;
- violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, del d.lgs. n. 199 del 2021, del d.m. 10 settembre 2010, dell'art. 31 del d.l. n. 77 del 2021 e della direttiva 2009/28/CE;
- violazione degli artt. 3, 9, 41 e 97 Cost. e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Il giudizio pendente davanti al TAR Sardegna
Il Comune di Barumini aveva impugnato davanti al TAR Sardegna il provvedimento favorevole di VIA, sostenendo che l'area del progetto fosse inidonea per la presenza del Nuraghe Turriga, situato a circa 230 metri. Nel corso di quel giudizio il Comune ha depositato il decreto di apposizione del vincolo archeologico e ha poi proposto motivi aggiunti, deducendo l'illegittimità sopravvenuta della VIA.
Con sentenza non definitiva n. 827/2023, il TAR ha assegnato al Ministero dell'ambiente un termine di novanta giorni per verificare se il decreto di vincolo e le esigenze di tutela imponessero una rivalutazione amministrativa della VIA. La società ha appellato tale sentenza.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha esaminato i motivi di merito. Ha osservato che la società ha interesse alla decisione del ricorso straordinario soltanto se il provvedimento di VIA continua a esistere ed essere efficace. La stessa ricorrente aveva dichiarato che l'impugnazione del decreto di vincolo era stata proposta in via cautelativa, per preservare la tempestività delle censure nel caso in cui il giudizio sulla VIA avesse riconosciuto un effetto preclusivo al vincolo sopravvenuto.
Secondo la Sezione, la decisione del giudizio davanti al TAR Sardegna costituisce quindi un antecedente logico e giuridico indispensabile per la definizione del ricorso straordinario. Sussiste una vera e propria pregiudizialità tecnica tra rapporti giuridici sostanziali.
Dispositivo e conseguenze
Applicando l'art. 295 c.p.c., il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione propria del procedimento relativo al ricorso straordinario. L'adozione del parere è stata sospesa in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al TAR Sardegna. Il merito delle censure contro il decreto di vincolo archeologico resta pertanto non deciso e dovrà essere esaminato dopo la pronuncia sulla causa pregiudiziale.
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