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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Normativa italiana21G00214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina finalità, definizioni, obiettivi nazionali al 2030 e principi generali dei regimi di sostegno per l’energia da fonti rinnovabili, anche in attuazione del PNRR e della direttiva UE 2018/2001. Stabilisce target percentuali, criteri di incentivazione, regole per aste e misure specifiche su biomasse, autoconsumo e comunità energetiche.

Incentivi per l'energia da fonti rinnovabili e definizione di obiettivi 2030

Energia da fonti rinnovabili: finalità e quadro generale

Il decreto è volto ad accelerare la crescita sostenibile del Paese tramite disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili. L’intervento si colloca nel quadro degli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030 e di neutralità climatica al 2050, coordinando strumenti nazionali, incentivi e misure attuative del PNRR.

Definizioni rilevanti

La norma richiama le definizioni già contenute in altri decreti in materia energetica ed edilizia e ne introduce numerose ulteriori, funzionali all’applicazione del sistema di sostegno. Tra le principali figurano energia rinnovabile, regime di sostegno, obbligo in materia di energie rinnovabili, autoconsumatore, comunità di energia rinnovabile, energia condivisa, accordi di acquisto di energia rinnovabile, scambi tra pari, biomassa e sue varianti, biocarburanti e biometano, carburanti rinnovabili di origine non biologica, aree idonee, tecnologie innovative, sistemi di misurazione intelligente, punti di ricarica e diverse categorie di batterie e veicoli elettrici solari.

Obiettivi nazionali al 2030

L’obiettivo nazionale per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo al 2030 è fissato al 39,4%. Sono inoltre indicati obiettivi specifici e indicativi per singoli settori:

  • incremento della quota rinnovabile nei consumi per riscaldamento e raffrescamento: almeno 0,8 punti percentuali annui medi dal 2021 al 2025 e 1,1 dal 2026 al 2030;
  • quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze: almeno 40,1% nel 2030;
  • incremento della quota rinnovabile nel settore industria: almeno 1,6 punti percentuali annui medi nei periodi 2021-2025 e 2026-2030;
  • capacità da tecnologie innovative: 5% della nuova capacità installata nel 2030. Gli obiettivi sono perseguiti in coerenza con il PNIEC e con l’evoluzione dei consumi statisticamente rilevanti.

Principi generali dei regimi di sostegno

Il Titolo dedicato agli incentivi disciplina i regimi di sostegno per l’energia prodotta da fonti rinnovabili, attraverso il riordino e il potenziamento degli strumenti vigenti. I criteri generali prevedono che l’incentivo assicuri un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, non riguardi manutenzione ordinaria e adeguamenti imposti dalla legge, sia conforme alla disciplina UE sugli aiuti di Stato, trovi copertura nelle componenti tariffarie dell’energia elettrica e del gas e sia improntato alla massima semplificazione amministrativa. È inoltre prevista la possibilità per il Ministero competente di affidare al GSE attività di gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione, sostegno e obbligo.

Principi specifici sulla biomassa

L’uso energetico delle biomasse deve rispettare la gerarchia dei rifiuti e, per la biomassa legnosa, il principio dell’uso a cascata. Le misure di sostegno possono essere concesse solo se non è possibile destinare la biomassa legnosa a prodotti legnosi, prolungamento del ciclo di vita, riutilizzo o riciclaggio, salvo deroghe motivate per esigenze di sicurezza dell’approvvigionamento o per casi in cui l’industria locale non sia in grado di impiegarla diversamente. Sono inoltre escluse nuove misure di sostegno finanziario diretto per l’uso di taluni assortimenti legnosi e per la produzione energetica da incenerimento di rifiuti, nonché nuove misure o rinnovi per impianti elettrici alimentati a biomassa forestale destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica, salvo eccezioni tassative.

Caratteristiche degli incentivi per impianti rinnovabili

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può accedere a incentivi tariffari erogati dal GSE, con durata pari alla vita media utile convenzionale dell’impianto e decorrenza dalla data di entrata in esercizio. L’incentivo è calibrato sull’onerosità dell’intervento e può riguardare nuovi impianti, riattivazioni, ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti. Può inoltre essere differenziato per taglia e localizzazione. Per i grandi impianti sopra una soglia almeno pari a 1 MW, l’accesso avviene tramite aste al ribasso su contingenti di potenza. Per gli impianti di piccola taglia sono previsti accesso diretto o bandi competitivi, a seconda della competitività e della complessità tecnologica. Gli impianti fino a 1 MW inseriti in comunità energetiche o autoconsumo collettivo possono accedere a un incentivo specifico sull’energia autoconsumata istantaneamente. Sono previste misure di favore per accumuli, impianti in aree idonee o zone di accelerazione, cumulabilità con agevolazioni fiscali e altri regimi di sostegno, divieto di artificioso frazionamento delle iniziative, premialità per fotovoltaico con rimozione dell’amianto, priorità per rifacimenti fotovoltaici in aree agricole alle condizioni indicate, specifiche tecniche per l’ammissibilità ai sostegni e misure per l’uso energetico delle biomasse, per la trasformazione plurima di invasi, traverse e dighe, nonché per integrare i ricavi degli impianti che proseguono l’esercizio oltre il periodo incentivato.

Regole per le procedure ad asta

Le procedure competitive al ribasso devono essere definite entro 180 giorni con decreti ministeriali, sentiti ARERA e la Conferenza unificata. I contingenti di potenza possono essere differenziati per tecnologia, categorie di intervento e aree geografiche. L’incentivo riconosciuto corrisponde all’esito dell’asta e il meccanismo può prevedere restituzioni se la differenza tra tariffa aggiudicata e prezzo di mercato risulta negativa. I contingenti e i livelli massimi di potenza incentivabile devono essere programmati su base quinquennale. Sono previsti controlli e algoritmi di adeguamento dei contingenti e dei livelli d’incentivo in caso di scostamenti rilevanti dagli obiettivi o di variazioni significative dei costi di mercato.

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