Parere n. 1120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Fondamenta S.r.l. società unipersonale contro il Comune di Firenze per l’annullamento dell’atto n. 2232 del 22 dicembre 2020 di archiviazione della domanda di condono edilizio n. S/8182 prot. n. 47151 presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche il 14 novembre 1985 per la regolarizzazione di un garage con locali di sgombero (ripostigli), identificati al Catasto Fabbricati alla particella n. 1595 del foglio 23, e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’atto n. 2232 del 22 dicembre 2020, con cui il Comune di Firenze ha archiviato la domanda di condono edilizio n. S/8182 presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la regolarizzazione di un garage con locali di sgombero.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente, acquirente dell’intero compendio immobiliare già appartenuto al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha impugnato l’archiviazione della domanda di condono edilizio presentata nel 1985, pur riconoscendo che i manufatti abusivi erano stati demoliti. Il primo motivo deduce la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono e l’illegittimo esercizio dell’autotutela oltre i limiti e in assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il secondo motivo lamenta la lesione di un affidamento ingenerato dal Comune, che non avrebbe esercitato i poteri inibitori sulla DIA presentata per lavori interni ai manufatti. Il terzo motivo afferma la lesione dell’interesse a conservare la volumetria acquistata dal CNR e a realizzare una ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi della legge regionale Toscana n. 65/2014. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto il ricorso infondato, sostenendo in particolare che sulla domanda di condono non si sarebbe formato il silenzio-assenso, anche per l’incompletezza dell’istanza. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione sull’accatastamento dei manufatti abusivi e sulla loro coerente destinazione d’uso.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso nel merito né ha sciolto le questioni di rito. Ha ritenuto l’affare non ancora maturo per l’espressione del parere e ha disposto un incombente istruttorio a carico della società ricorrente. Fondamenta S.r.l. dovrà depositare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere, la prova della presentazione, da parte propria o del dante causa, all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria per l’accatastamento dei manufatti abusivi, in coerenza con la loro destinazione d’uso. Il deposito dovrà avvenire digitalmente presso la Segreteria della Sezione, con contestuale trasmissione al Comune di Firenze e al Ministero, i quali potranno formulare osservazioni e controdeduzioni nei successivi trenta giorni. In caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione potrà decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Incombente istruttorio - Accatastamento dei manufatti abusivi
La società ricorrente, in applicazione del principio della vicinanza della prova, deve depositare la documentazione comprovante che essa o il suo dante causa abbiano presentato all’ufficio tecnico erariale la documentazione necessaria all’accatastamento dei manufatti abusivi, coerentemente con la destinazione d’uso impressa agli stessi.
Termine e modalità del deposito
La documentazione deve essere depositata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere, mediante deposito digitale presso la Segreteria della Sezione, con contestuale invio al Comune di Firenze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Contraddittorio successivo
Il Comune e il Ministero potranno formulare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi trenta giorni.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La ricorrente sostiene che l’archiviazione della domanda di condono avrebbe costituito esercizio di autotutela soggetto ai limiti temporali e ai presupposti previsti dalla disposizione; la Sezione non ha ancora deciso la questione.
l. regionale Toscana n. 65/2014
La ricorrente richiama la disciplina della ristrutturazione edilizia ricostruttiva per sostenere il proprio interesse alla conservazione della volumetria acquistata; la Sezione non ha ancora deciso la questione.
Massime di principio
- Quando la decisione di un ricorso straordinario dipende da un fatto documentale rilevante e la relativa prova è nella disponibilità prevalente del ricorrente o del suo dante causa, il Consiglio di Stato può porre l’incombente istruttorio a carico del ricorrente in applicazione del principio della vicinanza della prova.
- In sede consultiva, qualora il fascicolo non consenta di valutare compiutamente le questioni di rito e di merito, la Sezione può disporre l’integrazione istruttoria, rinviando la trattazione senza anticipare la decisione sulle censure dedotte.
- L’ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio non impedisce necessariamente la definizione dell’affare, potendo la Sezione esprimere il parere sulla base degli elementi già presenti nel fascicolo, ferme le eventuali responsabilità.
Archiviazione di una domanda di condono edilizio e richiesta di integrazione istruttoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Fondamenta S.r.l. contro il Comune di Firenze per l’annullamento dell’atto con cui è stata archiviata una domanda di condono edilizio presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1985.
Premesse e vicenda amministrativa
La domanda di condono aveva ad oggetto un garage con locali di sgombero, realizzati senza titolo su un’area di proprietà del CNR. Successivamente l’intero compendio immobiliare, comprensivo dei manufatti oggetto della domanda, è stato acquistato dalla società ricorrente.
Il Comune di Firenze ha disposto l’archiviazione della domanda dopo aver accertato che, nel frattempo, i manufatti erano stati demoliti. La società ha riconosciuto l’avvenuta demolizione, ma ha comunque impugnato il provvedimento.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto tre profili principali:
- sulla domanda di condono si sarebbe formato il silenzio-assenso; di conseguenza, l’archiviazione avrebbe costituito un esercizio di autotutela tardivo e privo dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990;
- il Comune avrebbe ingenerato un affidamento meritevole di tutela, non avendo esercitato i poteri inibitori sulla DIA presentata per l’esecuzione di lavori interni ai manufatti;
- sarebbe stato leso l’interesse a conservare la volumetria acquistata dal CNR e a realizzare una ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi della legge regionale Toscana n. 65/2014.
Posizione del Ministero
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha condiviso i rilievi del Comune di Firenze e ha ritenuto il ricorso infondato. In particolare, ha sostenuto che sulla domanda di condono non si sarebbe formato il silenzio-assenso, anche in ragione dell’incompletezza dell’istanza.
Valutazioni della Sezione
La Sezione non ha ritenuto il ricorso maturo per l’espressione del parere. Prima di pronunciarsi sulle questioni di rito e di merito, ha reputato indispensabile acquisire la prova dell’avvenuta presentazione, da parte della società ricorrente o del suo dante causa, all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria per l’accatastamento dei manufatti abusivi, in coerenza con la destinazione d’uso loro impressa.
La richiesta istruttoria è stata posta a carico della società in applicazione del principio della vicinanza della prova, poiché la documentazione richiesta rientra nella sua sfera di disponibilità o in quella del precedente proprietario.
Modalità dell’integrazione istruttoria
Fondamenta S.r.l. dovrà:
- depositare la documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere;
- effettuare il deposito digitale presso la Segreteria della Sezione;
- trasmettere contestualmente la documentazione al Comune di Firenze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Comune e il Ministero potranno presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi trenta giorni.
Conclusioni
La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori senza pregiudicare alcuna questione di rito o di merito. Ha inoltre precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento della società, potrà esprimere il parere sulla base degli elementi già presenti nel fascicolo, ferme le eventuali responsabilità.
La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi entro il quarto trimestre del 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sull’esistenza del silenzio-assenso, sulla legittimità dell’archiviazione, sull’affidamento della ricorrente o sull’interesse alla conservazione della volumetria.
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