Parere n. 1117/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Giovanni Ribichesu ed Elisabetta Mancini contro il Comune di Giano dell’Umbria, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Giano dell’Umbria e nei confronti della signora Maria Mancini per la nullità e, in subordine, per l’annullamento: - della nota di risposta all’interpello prot.n.4558 del 23 aprile 2024 del Comune di Giano dell’Umbria, che afferma che: “ai sensi del comma 11, dell'art. 125 della L.R. 1/2015, nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la sussistenza del titolo è provata da copia della Scia e dalla ricevuta rilasciata dal SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari … Tale disposizione è valida anche nei casi di "Scia in sanatoria" in quanto espressamente richiamata dall'art. 154, comma 4, della L.R. 1/2015 in materia di accertamento di conformità, il quale prescrive che solo in caso di verifica con esito negativo li Comune è chiamato ad un provvedimento esplicito notificando all'interessato la non sanabilità dell'intervento e la conseguente applicazione delle relative sanzioni di ripristino”; - del provvedimento di quantificazione all’oblazione in data 16 giugno 2023 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Giano dell’Umbria ex art. 154, comma 4, primo periodo, L.R. Umbra n. 1/2015, che presuppone l'ammissibilità alla sanatoria nella fattispecie introdotta con SCIA in sanatoria n. 471/2022 prot. 9055 del 22 settembre 2022, avente ad oggetto l’esecuzione di una tettoia – sulla facciata condominiale - in difformità dall’originario titolo abilitativo (SCIA 19 del 2012) per maggiore altezza imposta; - del provvedimento scoperto in data successiva al 29 gennaio 2024 mediante produzione della controparte in corso del giudizio civile RG 1221/2018 dinanzi al Tribunale di Spoleto; - e di tutti gli atti prodromici e/o consequenziali comunque connessi, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria n. 471/2022 prot 9055 del 22 settembre 2022, avente ad oggetto l’esecuzione di una tettoia in difformità dal titolo abilitativo (SCIA 60/2013) per maggiore altezza imposta (sulla facciata comune); l’accertamento di compatibilità ambientale n. 58 del 6 ottobre 2018 del Settore Urbanistica in data 6 ottobre 2018 e relativo parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella seduta dell’8 maggio 2018, verbale n. 28, senza condizioni né prescrizioni; la dichiarazione di doppia conformità urbanistica resa in data 21 settembre 2022 dal progettista, a nome e nell’interesse della controinteressata; la dichiarazione – secondo cui le opere non riguarderebbero beni comuni quali la facciata - contenuta nel quadro G – Opere su parti comuni o Modifiche esterne della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 a firma Mancini Maria; la dichiarazione sempre a firma di Mancini Maria contenuta nel quadro O – Diritti dei Terzi – della medesima Istanza Scia, con la quale si attesta “di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi”; l’attestazione contenuta all’interno della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 al quadro H – sui precedenti edilizi punto h.10a, con la quale si asserisce che l’immobile non sarebbe stato oggetto di procedimenti sanzionatori precedenti; l’attestazione contenuta all’interno della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 al quadro M – Impresa esecutrice dei lavori, con la quale si asserisce che i lavori sarebbero stati eseguiti direttamente senza affidamento a ditte esterne.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota comunale sull’efficacia della SCIA in sanatoria e del provvedimento di quantificazione dell’oblazione relativo alla sanatoria di una tettoia realizzata in difformità dal titolo edilizio
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di nullità e, in subordine, l’annullamento della nota comunale del 23 aprile 2024, del provvedimento del 16 giugno 2023 di quantificazione dell’oblazione e degli atti connessi relativi alla SCIA in sanatoria n. 471/2022, concernente una tettoia realizzata sulla facciata condominiale con maggiore altezza rispetto al titolo originario. Sono stati dedotti sei motivi, riguardanti, tra l’altro, la carenza dei presupposti per la sanatoria, l’omessa applicazione degli artt. 12 e 11 del d.P.R. 380/2001, l’asserita falsità delle attestazioni rese nella SCIA, il difetto di istruttoria, la violazione delle garanzie partecipative, l’applicazione degli artt. 19, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e la violazione degli artt. 123, 125 e 154 della legge regionale umbra n. 1/2015. Nel corso del procedimento, il Comune di Giano dell’Umbria ha notificato alle altre parti, il 5 giugno 2024, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha rilevato che l’opposizione proposta dal Comune il 5 giugno 2024 risultava depositata, rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario deve quindi essere trasferito nella sede giurisdizionale, poiché l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti. Il parere è pertanto di improcedibilità per trasposizione.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso straordinario
L’opposizione del Comune di Giano dell’Umbria è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario, senza esame dei motivi dedotti.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la definizione del ricorso in sede straordinaria e comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sono state richiamate dai ricorrenti in relazione ai presupposti soggettivi e oggettivi del titolo edilizio e della sanatoria, ma non sono state esaminate nel merito.
legge n. 241/1990
artt. 2, 7, 19, 21-quinquies e 21-nonies
Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti in materia di procedimento, SCIA e autotutela, senza che la Sezione ne abbia valutato l’applicazione, stante l’improcedibilità per trasposizione.
legge regionale Umbria n. 1/2015
Le disposizioni regionali sono state richiamate con riguardo alla disciplina della SCIA, della SCIA in sanatoria e dell’accertamento di conformità, ma il merito delle relative censure non è stato esaminato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971 comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersi della tutela straordinaria; la manifestazione contraria di una parte riapre l’accesso al giudice precostituito per legge.
- Quando l’opposizione alla trattazione straordinaria è rituale e tempestiva, il Consiglio di Stato deve arrestare l’esame dell’affare senza pronunciarsi sui motivi relativi alla legittimità o alla nullità degli atti impugnati.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione del Comune
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Giano dell’Umbria e il Responsabile del Settore Urbanistica, concernente una nota comunale sull’efficacia della SCIA in sanatoria e un provvedimento di quantificazione dell’oblazione relativo alla sanatoria di una tettoia realizzata sulla facciata condominiale con maggiore altezza rispetto al titolo originario.
Premesse e oggetto della controversia
I ricorrenti avevano chiesto la dichiarazione di nullità e, in subordine, l’annullamento della nota comunale del 23 aprile 2024, del provvedimento del 16 giugno 2023 e degli atti presupposti e conseguenti relativi alla SCIA in sanatoria n. 471/2022. Tra gli atti richiamati figuravano anche l’accertamento di compatibilità ambientale, la dichiarazione di doppia conformità urbanistica e varie attestazioni rese nell’ambito della pratica edilizia.
Motivi dedotti
Il ricorso articolava sei motivi, riferiti, in sintesi, alla carenza dei presupposti per la sanatoria, alla violazione degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 380/2001, alla mancata applicazione dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, al difetto di istruttoria, alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, alla mancata applicazione dell’art. 11 del d.P.R. 380/2001, alla disciplina della SCIA e dell’autotutela e alla presunta falsità delle attestazioni contenute nella SCIA in sanatoria. Erano inoltre contestate l’applicazione degli artt. 123, 125 e 154 della legge regionale umbra n. 1/2015 e la sussistenza della doppia conformità.
Opposizione e trasposizione
Nel corso del procedimento, il Comune ha comunicato di avere notificato alle altre parti, il 5 giugno 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’atto di opposizione e ne ha riconosciuto la ritualità e la tempestività. Ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Poiché il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzarlo, l’opposizione di una parte impedisce la prosecuzione della trattazione in sede straordinaria.
La Sezione non ha quindi esaminato i motivi relativi alla validità della SCIA in sanatoria, alla doppia conformità, alla compatibilità paesaggistica, alle attestazioni contenute nella pratica edilizia, alla partecipazione procedimentale o all’autotutela amministrativa.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, con conseguente prosecuzione della controversia nella sede giurisdizionale competente.
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