DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge definisce il quadro di governance, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, del Piano nazionale complementare e del PNIEC. Istituisce organi e strutture di supporto, disciplina il raccordo con enti territoriali e partenariato, stabilisce la quota minima del 40% delle risorse territorialmente allocabili destinata al Mezzogiorno e introduce procedure accelerate per i dragaggi. Diverse strutture temporanee operano fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Governance e attuazione del PNRR
Governance e attuazione del PNRR
Il decreto-legge stabilisce il quadro nazionale per semplificare e agevolare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC). Attribuisce preminente rilievo all’interesse nazionale alla realizzazione sollecita degli interventi, nel rispetto degli standard e delle priorità europee in materia climatica e ambientale. Le relative disposizioni sono qualificate come attuative degli obblighi derivanti dal regolamento UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e come definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
Definizioni e strutture del sistema
Il testo definisce, tra gli altri, la Cabina di regia quale organo di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale; il PNRR e gli interventi in esso previsti; il PNC; il Fondo di rotazione Next Generation EU-Italia; il Servizio centrale per il PNRR; l’Unità di audit e l’Unità di missione; le amministrazioni centrali titolari degli interventi e i soggetti attuatori, pubblici o privati. La lettera relativa a un’ulteriore definizione dell’articolo 1, comma 4, risulta abrogata dal decreto-legge n. 13 del 2023.
Cabina di regia e raccordo istituzionale
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio e composta, per ciascuna seduta, dai ministri e sottosegretari competenti per materia. Il Presidente può delegare specifiche attività a un ministro o a un sottosegretario. La Cabina:
- elabora indirizzi e linee guida, anche per i rapporti con i livelli territoriali, e ricognisce periodicamente lo stato di attuazione;
- esamina criticità segnalate dai ministri competenti e, per le questioni territoriali, dal ministro per gli affari regionali e dalla Conferenza delle regioni;
- monitora gli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala la necessità di misure per rispettare i tempi;
- riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri e trasmette alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione, con informazioni sui traguardi e obiettivi del periodo e sugli impatti, in particolare in materia di occupazione giovanile, integrazione socio-economica dei giovani e parità di genere;
- informa la Conferenza unificata e promuove il coordinamento tra i livelli di governo, potendo proporre l’attivazione dei poteri sostitutivi;
- promuove informazione e comunicazione coerenti con la disciplina europea e coopera con il partenariato economico, sociale e territoriale.
Quando sono trattate questioni di competenza regionale o locale partecipano, secondo i casi, i presidenti delle regioni o delle province autonome, il presidente della Conferenza delle regioni, il presidente dell’ANCI e quello dell’UPI. Possono inoltre essere invitati rappresentanti dei soggetti attuatori e del partenariato. Per le attività di cooperazione partecipano anche il presidente del CNEL, il sindaco di Roma Capitale e rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, dei settori bancario, finanziario e assicurativo, dell’università e ricerca, della società civile e della cittadinanza attiva. I rappresentanti del partenariato non ricevono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Fino all’adozione del decreto di individuazione dei rappresentanti previsto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023, partecipano quelli individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021.
Il Comitato interministeriale per la transizione digitale e quello per la transizione ecologica esercitano, nei rispettivi ambiti, funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico sull’attuazione del PNRR, informando la Cabina di regia. Le amministrazioni titolari possono sottoporle questioni non risolte in tali sedi. Il ministro per gli affari regionali coordina il raccordo con regioni ed enti locali e con la programmazione dei fondi strutturali e d’investimento europei 2021-2027; nei comitati partecipano i rappresentanti regionali nei casi di specifico interesse territoriale. È inoltre modificata la composizione del Comitato per la transizione ecologica, portando da uno a due i rappresentanti della Presidenza del Consiglio, uno dei quali nominato dal ministro per gli affari regionali.
Il Presidente del Consiglio può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri affinché stabilisca le direttive per la Cabina di regia. Le amministrazioni titolari devono destinare alle regioni del Mezzogiorno almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi e indipendentemente dalla fonte finanziaria, fatte salve le allocazioni territoriali già previste dal PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione verifica il rispetto della quota tramite i dati di monitoraggio e sottopone gli scostamenti alla Cabina, che adotta misure correttive e può proporre misure compensative.
Per il personale che lavora presso amministrazioni titolari di interventi PNRR o PNC è sospesa, durante il periodo di operatività della Cabina e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l’applicazione delle disposizioni che ne determinerebbero il rientro presso l’amministrazione statale di provenienza. È escluso il personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo; resta possibile revocare o non rinnovare l’incarico secondo la disciplina vigente.
Supporto tecnico e semplificazione normativa
La Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio supporta la Cabina, produce rapporti periodici sullo stato di attuazione, acquisisce dati sui singoli progetti e sui tempi, vigila sul rispetto degli indirizzi e segnala criticità, possibili interventi correttivi e casi da valutare per l’esercizio dei poteri sostitutivi. Istruisce inoltre i procedimenti per superare il dissenso disciplinati dagli articoli 13 e 44. La struttura è temporanea e opera fino al completamento del PNRR, comunque non oltre il 31 dicembre 2026; il decreto-legge n. 13 del 2023 ha trasferito i suoi compiti e funzioni alla Struttura di missione PNRR, autorizzando a tal fine 1.304.380 euro per il 2023 e 1.565.256 euro annui per il 2024-2026. Per la Segreteria era stata autorizzata una spesa di 200.000 euro nel 2021 e 400.000 euro annui dal 2022 al 2026.
La Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, per supportare il monitoraggio delle riforme. Il contingente è composto da non più di quindici esperti non dirigenti con competenze specifiche in materia di disabilità, provenienti dalla Presidenza del Consiglio, da altre amministrazioni o enti, da società pubbliche partecipate dal MEF o, nei casi previsti, dall’esterno della pubblica amministrazione. Un DPCM definisce modalità di formazione del contingente e professionalità richieste. Gli incarichi già conferiti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono confermati fino al 31 dicembre 2026. Sono autorizzati 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 900.000 euro annui per il 2024, 2025 e 2026.
Presso la Presidenza del Consiglio è istituita l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, temporanea fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. L’Unità individua gli ostacoli normativi all’attuazione degli interventi e propone rimedi; coordina proposte per correggere disfunzioni normative, elabora un programma di azioni prioritarie, promuove sperimentazione normativa e considera proposte provenienti da soggetti pubblici e privati. Per la sua attività sono autorizzati 200.000 euro nel 2021 e 400.000 euro annui dal 2022 al 2026.
L’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l’Unità e coordina il rafforzamento della capacità amministrativa nelle procedure complesse, anche mediante task force di esperti; promuove la semplificazione e reingegnerizzazione dei procedimenti e la predisposizione di un catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati; misura e riduce tempi e oneri per cittadini e imprese; promuove una Agenda per la semplificazione condivisa con regioni, province autonome ed enti locali e pianifica e verifica annualmente gli interventi.
Monitoraggio, rendicontazione e controlli
Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito l’Ispettorato generale per il PNRR, con funzioni di coordinamento operativo, gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione all’Unione europea. L’Ispettorato gestisce il Fondo di rotazione Next Generation EU-Italia e i relativi flussi finanziari, il sistema di monitoraggio delle riforme e degli investimenti e fornisce supporto tecnico alle amministrazioni centrali e territoriali. È articolato in otto uffici dirigenziali non generali e può avvalersi di società partecipate dallo Stato. Il testo prevede inoltre posizioni dirigenziali di consulenza, studio e ricerca presso il MEF e le strutture della Ragioneria generale dello Stato per coordinare e presidiare tali attività.
Presso l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea è istituito un ufficio indipendente di audit del PNRR, che può avvalersi delle Ragionerie territoriali per i controlli sugli interventi realizzati sul territorio. L’Unità di missione valuta il Piano in itinere ed ex post, verifica coerenza degli obiettivi e qualità e completezza dei dati di monitoraggio e supporta la predisposizione dei rapporti di attuazione. Per il programma di valutazione sono autorizzati 250.000 euro nel 2022 e 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare anche a convenzioni con amministrazioni pubbliche, università, enti e istituti di ricerca e a borse di ricerca assegnate con procedure competitive.
La Corte dei conti controlla la gestione delle risorse PNRR, valutandone economicità, efficienza ed efficacia e cooperando con la Corte dei conti europea. Riferisce al Parlamento almeno ogni sei mesi. Le amministrazioni titolari e gli enti territoriali possono stipulare protocolli d’intesa con la Guardia di finanza per prevenire e contrastare corruzione, frodi, conflitti d’interesse e doppio finanziamento. I protocolli possono regolare la condivisione di dati e documenti, nel rispetto del segreto investigativo e della disciplina sulla protezione dei dati personali.
La Ragioneria generale dello Stato promuove la razionalizzazione e semplificazione dei controlli, secondo proporzionalità e mediante metodologie standardizzate e sistemi informatici, previa condivisione con le amministrazioni titolari e gli organismi interessati nell’ambito del tavolo di coordinamento per rendicontazione e controllo.
Responsabilità delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori
Ogni amministrazione centrale titolare coordina gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi. Individua una struttura dirigenziale generale esistente oppure istituisce un’unità di missione di pari livello, articolabile in non più di tre uffici dirigenziali non generali, operativa fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il provvedimento di organizzazione interna deve essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La struttura è punto di contatto dell’Ispettorato generale per gli adempimenti europei e per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione. Trasmette i dati finanziari e quelli relativi alla realizzazione fisica e procedurale, compresi gli avanzamenti dei traguardi e degli obiettivi, tramite il sistema informatico di monitoraggio. Vigila sui criteri di selezione, emana linee guida per la regolarità delle procedure e della spesa e per il conseguimento degli obiettivi, previene e corregge irregolarità, frodi, conflitti d’interesse e doppio finanziamento e avvia il recupero delle risorse indebitamente utilizzate.
Bandi, avvisi e altri strumenti di selezione devono prevedere la riduzione o revoca dei contributi se gli obiettivi non sono raggiunti nei tempi assegnati e la riassegnazione delle somme, entro le risorse previste per ciascun bando, mediante scorrimento delle graduatorie, nel rispetto dei vincoli assunti con l’Unione europea.
Dragaggi sostenibili
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione è approvato, con decreto dei ministeri competenti, di concerto con il Ministero della cultura e previa intesa in Conferenza unificata, il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili. Il Piano considera la programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni, con particolare riferimento agli interventi finanziati dal PNC e alle altre risorse europee, nazionali e territoriali; l’attuazione deve rispettare le disposizioni di tutela dell’ambiente marino.
I dragaggi nelle infrastrutture portuali e nelle acque marino-costiere sono qualificati come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e, ove necessario, costituiscono variante ai piani regolatori portuali e dei sistemi portuali. L’autorizzazione è rilasciata tramite procedimento unico, con partecipazione di tutte le amministrazioni interessate e conclusione mediante conferenza di servizi. Il procedimento non può superare novanta giorni e l’autorizzazione costituisce titolo per realizzare i lavori conformemente al progetto approvato. Resta ferma la valutazione di impatto ambientale quando richiesta.
Durata e risorse
Le principali strutture temporanee di coordinamento e missione previste dal decreto operano fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, salvo i diversi termini espressamente indicati per specifiche attività. Il testo autorizza stanziamenti destinati alle strutture di supporto, al monitoraggio e alla valutazione, inclusi quelli con durata fino al 2028 per la valutazione in itinere ed ex post.
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